Contrassegno invalidi, continua la moda delle fotocopie

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Il contrassegno invalidi è un tagliando di colore blu da esporre sul veicolo utilizzato per la sosta e la circolazione nelle ZTL dalla persona con disabilità. Il Pass rispetta il formato stabilito dall’Unione europea per il Contrassegno di Parcheggio per disabili e ha validità su tutto il territorio nazionale e nei Paesi membri dell’Unione europea.

Si tratta di una speciale autorizzazione che, previo accertamento medico, viene rilasciata dal proprio Comune di residenza (più esattamente dal sindaco), ma è valido e utilizzabile su tutto il territorio nazionale (art.188 del Codice della Strada, C.d.S., e art. 381 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.).

Formalmente è un atto amministrativo autorizzatorio che rimane di proprietà comunale anche se affidato alla detenzione temporanea della persona fisica indicata.

Il contrassegno ha la durata di cinque anni, anche se la disabilità è permanente. Quando i cinque anni sono scaduti, può essere rinnovato.

Il Contrassegno di Parcheggio per disabili è un’autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza che permette di sostare nelle aree destinate alle persone con disabilità e di circolare nelle Zone a traffico limitato (ZTL) e nelle corsie riservate ai mezzi di trasporto pubblico.

Il rilascio di un documento autorizzativo non legittima il titolare a dar vita ad un secondo documento che appaia e venga utilizzato come l’originale. Integra infatti il reato previsto dall’art. 477 del codice penale la fotocopia di un documento autorizzativo legittimamente detenuto, realizzata con caratteristiche e dimensioni tali da avere l’apparenza dell’originale. Ciò perché neppure al titolare del documento stesso (certificato o autorizzazione) è consentita la riproduzione in maniera da creare un secondo documento che si presenti e sia utilizzato come l’originale.

 

La Corte di Cassazione con sentenza 26799 dell’11 aprile 2014 depositata il 20 giugno 2014, conferma il precedente orientamento, ribadendo che, se si utilizza la fotocopia del pass invalidi, si commette reato: così come gli ermellini avevano già stabilito in passato. Ed è irrilevante che il titolare non possa servirsi dell’auto, temporaneamente fuori uso: ai fini del falso conta la mancata predisposizione di un duplicato.

La Cassazione rigetta il ricorso di un imputato, condannato dalla Corte d’appello di Milano per il reato previsto dagli articoli 477 e 482 del Codice penale.

La suprema Corte ha esaminato congiuntamente le due motivazioni, giacché il secondo esprime, in termini generici e riassuntivi, le critiche esposte con il primo, sono infondati.

Va premesso che hanno rilevanza penale, ai sensi dell’art. 482 cod. pen., le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo, come nella specie, degli originali, qualora il relativo documento abbia l’apparenza dell’originale e sia utilizzato come tale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica (Sez. 5, n. 22694 del 14/04/2010, Giorgetti, Rv. 247981: fattispecie concernente condanna per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., in relazione alla contraffazione di un permesso di trasporto per invalidi).

Ciò posto, appare corretto il rilievo della Corte territoriale, secondo cui la condotta dell’imputato ha certamente leso il bene giuridico protetto dalla norma. Ed, infatti, nella prospettiva dell’elemento soggettivo, non rileva che l’immutatio veri sia stata commessa non solo senza l’animus nocendi vel decipiendi, ma anche con la certezza di non produrre alcun danno, essendo sufficiente che la falsificazione sia avvenuta consapevolmente e volontariamente (Sez. 5, n. 11498 del 05/07/1990, Casarola, Rv. 185131).

Ma soprattutto, le critiche formulate in ricorso non attingono un punto centrale, ossia il rilievo della sentenza impugnata, secondo cui, anche in caso di inutilizzabilità dell’autovettura del N., questi avrebbe potuto tranquillamente portare con sé il pass sull’altro veicolo adoperato, invece di predisporre un duplicato.

Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

Questa sentenza che segue l’orientamento giurisprudenziale della Corte, è un importante imput per quei “furbetti” che pensano di farla franca utilizzando questo stratagemma per evitare le sanzioni delle Zone Traffico Limitato e quelle relative alle soste.

Questa assurda strategia comporta un danno alle persone che realmente né hanno bisogno.

Bene la decisone delle corte per chi effettivamente è titolare di pass per gli invalidi e utilizza fotocopie per tutto il proprio parco auto, deve stare attento. raccomandazione che vale anche per conoscenti, amici e parenti dell’invalido stesso. Perché alla fine, a pagare sono gli onesti che troppo spesso non trovano posto per il proprio veicolo neanche nei posti riservati.

Nel nostro bel paese è molto di moda questa incivile prassi di utilizzare fotocopie di pass invalidi, o di utilizzare quelli dei parenti defunti.

Girolamo Simonato

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