Semplificazioni fiscali: Iva, detrazioni, professionisti, energia

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Quello che segue è un quadro esaustivo delle semplificazioni fiscali per società di professionisti, contribuenti e soggetti, dal modello 730 in scadenza per la presentazione alle agevolazioni in materia di riqualificazione energetica degli edifici, fino alla imminente riforma del catasto.

L’autore ha firmato il volume “Iva 2014”, (Maggioli, 2014)

L’IVA

a)    I rimborsi

Per i rimborsi dei crediti IVA fino all’importo di euro 15.000 non viene chiesta alcuna garanzia. Se il credito è superiore (anche per il rimborso infrannuale), il contribuente può scegliere tra la presentazione della fideiussione a favore dello Stato e  la presentazione della dichiarazione (per i crediti trimestrali, l’istanza modello TR) munita del visto di conformità rilasciato dal soggetto abilitato, accompagnata da un’autodichiarazione di integrità patrimoniale e di regolarità contributiva e previdenziale, la quale, più in particolare deve attestare che:

–      non si sono verificate riduzioni del patrimonio netto o della consistenza immobiliare di oltre il 40% rispetto alle risultanze del precedente periodo di imposta;

–      l’attività non è cessata né è stata ridotta in conseguenza di cessioni di azienda o di rami di azienda;

–      se il contribuente è una società di capitali,  di non aver ceduto proprie quote o azioni per oltre il 50% del capitale sociale;

–      sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

Tuttavia, non è possibile ricorrere al visto di conformità, ma è necessario presentare la fideiussione (ovvero altra garanzia prevista) se il contribuente si trova in una delle seguenti situazioni:

a)    l’attività è esercitata da meno di due anni; questa regola, però, non si applica per le start up innovative;

b)   nel corso dei due anni precedenti sono stati notificati avvisi di accertamento di importo superiore a determinati limiti;

c)    la richiesta di rimborso è presentata a seguito di cessazione dell’attività;

d)   la dichiarazione annuale (ovvero l’istanza di rimborso modello TR) è stata presentata priva del visto di conformità ovvero priva dell’autocertificazione suddetta.

 

b)   L’aliquota IVA per l’abitazione principale

La disciplina dell’IVA si uniforma a quella dell’imposta di registro per la definizione dell’”abitazione principale”, superando il riferimento al D.M. 2.8.1969.

In pratica, l’aliquota agevolata IVA del 4%  si applica sulle cessioni di unità immobiliari adibite ad abitazione principale purché non classificata (o classificabile) nella categoria “A/1 – abitazioni signorili” o “A/8 – abitazioni in ville” o “A/9 – castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici”.

c)    L’IVA intracomunitaria

Al momento della presentazione di inizio dell’attività, il contribuente presentando il modello IVA AA7/10 (ovvero AA9/11, se persona fisica) può chieder che il suo nominativo sia inserito nella banca dati di chi effettua operazioni intracomunitarie. In pratica, immediatamente sarà possibile effettuare cessioni, prestazioni e acquisti intracomunitari senza dover attendere lo spirare del termine di 30 giorni previsto dall’attuale normativa; in pratica, in questo intervallo di tempo l’Agenzia delle entrate poteva negare l’autorizzazione, ma il silenzio costituiva manifestazione di assenso. Per il contribuente, indubbiamente, era una norma difficile da accettare (anche perché mai compiutamente spiegata) poiché mentre un’importazione o un’esportazione (al pari di una prestazione di servizi resa o acquisita con controparte un soggetto extracomunitario) poteva avvenire, al limite, anche nello stesso giorno, ad un’operazione comunitaria tale facoltà era preclusa pur se la filosofia dell’Unione europea è quella di favorire lo scambio di beni e servizi.

d)   Le lettere d’intento

L’esportatore abituale (e il soggetto assimilato) non dovrà più consegnare al fornitore dei beni o al prestatore del servizio o in dogana al momento dell’importazione la c.d. “lettera d’intento” per beneficiare della sospensione dal pagamento dell’Iva (entro l’ammontare del c.d. “plafond per gli acquisti agevolati), ma dovrà inviarla in via telematica, a decorrere dal giorno 1°.1.2015.

 

e)    Le sanzioni statistiche per gli elenchi Intrastat

Viene riscritta la disciplina sanzionatoria per l’omissione o l’inesattezza dei dati statistici negli elenchi Intrastat. La punizione ha per destinatari soltanto coloro che saranno indicati in apposito provvedimento, con cadenza annuale, che verrà pubblicato ai sensi dell’art. 7 del d.p.r. 6.9.1989, n. 322, e soltanto se ciò configurerà la violazione di obbligo di risposta alla richiesta di informazioni.

La sanzione verrà irrogata una sola volta per ciascun elenco Intrastat mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero dei dati omessi o inesatti.

 

f)     La detrazione dell’IVA per le sponsorizzazioni

Viene soppressa la norma (art. 74, sesto comma, terzo periodo, del d.p.r 26.10.1972, n. 633) che riconosceva la detrazione forfetizzata nella misura di 1/10 sui corrispettivi derivanti da prestazioni di sponsorizzazione in occasione di attività di intrattenimento.

 

  1. I professionisti

a)    I rimborsi spese

Viene eliminata la norma secondo cui le spese per prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande sostenute direttamente dal committente non rappresentano compensi in natura per il professionista che ne usufruisce ma che è obbligato a riaddebitare al committente.

La semplificazione comporta l’abbandono di un’inutile formalità, sempre male digerita: il professionista può dedurre le spese, senza soggiacere alla falcidia del 25%, solo se emette la fattura con relativo addebito al cliente; ma se l’onere è sostenuto per conto del cliente questi  può dedurre direttamente il costo e il professionista non deve più dedurre la spesa dal proprio reddito subordinatamente al riaddebito fatto al committente.

b)   Le società tra professionisti

A prescindere alla struttura societaria utilizzata , le società tra professionisti determinano il reddito applicando il criterio di cassa e non quello di competenza, al pari di quanto è previsto per le associazioni e le società semplici tra professionisti indicate all’art. 5 del D.P.R.22.12.1986, n. 917.

La modifica è sostanziale poiché il reddito è determinato sempre operando al differenza tra le somme incassate e le spese sostenute (oltre alle altre voci specifiche che prescindono dal criterio di cassa, quali le quote di ammortamento, i canoni di leasing e il trattamento di fine rapporto di lavoro) per cui a ciascun professionista viene imputata, per trasparenza, la quota di reddito determinata in applicazione del criterio di cassa.

Ai fini dell’IRAP, la base imponibile è determinata sempre secondo le regole del reddito di lavoro autonomo.

 

  1. I Paesi black list

Viene elevato da euro 500 a euro 10.000 l’importo per il quale sussiste l’esonera dall’obbligo di segnalazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, con operatori domiciliati nei c.d. “Paesi black list”.

Inoltre, la periodicità diventa annuale.

 

  1. L’imposta sulle successioni

E’ elevato da euro 25.822,84 a euro 100.000 il limite di esonero dall’obbligo di presentare la dichiarazione di successione, ma a condizione che:

a)    l’eredità sia devoluta al coniuge superstite e ai parenti in linea retta;

b)   che l’attivo ereditario non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari.

Inoltre, è soppresso l’obbligo di allegare alla dichiarazione di successione l’originale dei documenti per cui l’erede dichiarante può allegare copie non autentiche degli stessi (e quindi soltanto documenti in carta semplice) allegando l dichiarazione sostitutiva di notorietà.

Da ultimo, viene meno l’obbligo di presentare la dichiarazione integrativa quale presupposto necessario per poter ottenere il rimborso dei crediti fiscali in esito al controllo delle dichiarazioni presentate dal de cuius, rilevati ad avvenuta presentazione della dichiarazione di successione.

 

  1. La detrazione per gli interventi energetici

Attualmente, il contribuente che decide di avvalersi della detrazione fiscale per gli interventi di contenimento dei consumi energetici, se i lavori si dilungano oltre l’anno, è obbligato a presentare l’apposita segnalazione all’Agenzia delle entrate nella quale deve evidenziare gli elementi relativi alle spese sostenute in precedenza. L’omissione della formalità ovvero il suo ritardo (cioè oltre il termine di 90 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta) comportano l’irrogazione della sanzione da euro 256 a euro 2.065.

La comunicazione è abolita.

 

  1. Il sostituto d’imposta

a)    I rimborsi per l’assistenza fiscale

Il sostituto d’imposta può utilizzare in compensazione le somme rimborsate a  favore di chi si avvale dell’assistenza fiscale soltanto utilizzando il modello F24.

L’operazione non intacca il limite di euro 700.000 annui che è previsto per le compensazioni dei crediti fiscali.

b)   Il compenso per l’attività di assistenza fiscale

All’inverso, il sostituto d’imposta, a fronte dell’attività prestata l’assistenza fiscale, riceverà il compenso non mediante accredito ma mediante il riconoscimento del credito d’imposta che potrà essere utilizzato soltanto mediante compensazione, sempre esclusa dal computo del limite di euro 700.000.

c)    La dichiarazione di sostituto d’imposta

Entro il giorno 7.3, il sostituto d’imposta deve trasmettere, in via telematica, i modelli CUD relativi ai compensi corrisposti nell’anno precedente ai  dei dipendenti all’Agenzia delle entrate, affinché questa provveda a mettere a disposizione di ciascuno il modello 730 precompilato.

Il sostituto d’imposta, quindi, vede, suo malgrado, arricchirsi il proprio calendario fiscale poiché deve osservare i seguenti adempimenti:

a)    entro il 28 febbraio, deve consegnare a ciascun interessato il modello CUD, nonché la relativa certificazione anche ai professionisti, agli agenti, ecc.;

b)   entro il 7 marzo, deve trasmettere i modelli CUD all’Agenzia delle entrate, in via telematica;

c)    entro il 31 luglio, deve trasmettere il modello 770 all’Agenzia delle entrate, in via telematica.

 

  1. Il catasto

Viene dato l’avvio alla revisione del catasto, cercando di allineare i valori a quelli di mercato.

Le commissioni censuarie sono distinte il locali e centrale. Inoltre, sono definite:

a)    le sezioni in terreni, catasto urbano e catasto fabbricati;

b)   le modalità di composizione, comprese le incompatibilità;

c)    la durata degli incarichi.

 

  1. Il modello 730 precompilato

Il pezzo forte delle semplificazioni, indubbiamente, è il modello 730 precompilato a decorrere dall’anno 2015 (cioè dai redditi relativi all’anno 2014), relativamente ai dati acquisiti dall’Agenzia delle entrate quali i dati degli immobili, i modelli CUD, i contributi previdenziali, i mutui bancari e i premi di assicurazione, nonché, dall’anno successivo anche le spese sanitarie.

In pratica, l’amministrazione finanziaria, entro il 15 aprile, metterà a disposizione dei dipendenti, dei titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei pensionati, il modello 730 precompilato.

Il contribuente ha la possibilità di accettare le risultanze presenti, operazione che rende definitivi i valori ivi indicati, compresi i crediti anche se di ammontare superiore a euro 4.000 (che non saranno oggetto di controlli preventivi). Se, invece, ha sopportato oneri con conosciuti dall’Amministrazione finanziaria (ad esempio, spese funebri, tasse scolastiche, ecc.) o ha beneficiato di redditi non inclusi nella dichiarazione, può chiedere l’assistenza fiscale al CAF o al professionista abilitato affinché ne sia fatta l’integrazione (ma ferma restando la possibilità di essere sottoposto a controlli).

IL CALENDARIO PER IL MODELLO 730 PRECOMPILATO

28.2: il sostituto d’imposta consegna i modelli CUD; i soggetti che erogano mutui, le assicurazioni, gli enti previdenziali e le forme pensionistiche complementari, per ciascun contribuente, devono trasmettere all’Agenzia delle entrate le comunicazioni previste per il riconoscimento delle deduzioni dal reddito e delle detrazioni d’imposta spettanti.

7.3: il sostituto d’imposta deve inviare, in via telematica, all’Agenzia delle    entrate i modelli CUD. Per ogni certificato omesso o tardivo viene irrogata la sanzione di euro 100. Se il certificato è errato si applica la stessa sanzione, salvo il caso in cui sia trasmesso con i dati corretti entro il 12.3.

15.4: l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente il modello 730 precompilato che può essere consultato personalmente in via telematica o richiesto al proprio sostituto d’imposta o al CAF o al professionista di fiducia.

7.7: tutti i modelli 730 cartacei, sia precompilati dall’Agenzia delle entrate sia elaborati, devono essere presentati al sostituto d’imposta, a un CAF-dipendenti o al professionista abilitato. In alternativa, l’interessato può procedere autonomamente alla trasmissione telematica. I CAF e i professionisti abilitati devono trasmettere in via telematica i modelli 730 da essi predisposti e il modello 730-3 relativo al risultato finale delle stesse; inoltre, enro 30 giorni devono consegnare al contribuente la copia del modello 730 elaborato e il prospetto di liquidazione 730-3.

31.7. il sostituto d’imposta presenta il modello 770.

 

  1. L’opzione per la trasparenza fiscale, il consolidato fiscale e la base imponibile dell’IRAP

Diventa più facile esercitare l’opzione per applicare il regime di trasparenza fiscale per le società di capitali, per redigere il c.d. “consolidato fiscale” e per determinare la base imponibile dell’IRAP  secondo le regole dell’IRES per le imprese individuali e le società di persone: l’opzione viene esercitata con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende applicare la scelta fiscale.

 

  1. Le operazioni straordinarie delle società di persone

Se il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare viene oppressa la distinzione tra vecchi e nuovi moduli di dichiarazione dei redditi e dell’IRAP facendo riferimento alla data del 31.12.

Le società di persone effettuano il pagamento delle somme dovute “a saldo” con la dichiarazione entro il termine del 16.6. dell’anno successivo. Qualora le stesse siano interessate dalle operazioni straordinarie di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione, il versamento va eseguito entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

 

  1. Le ritenute per gli agenti e i rappresentanti di commercio

Gli agenti e i rappresentanti di commercio che si avvalgono delle prestazioni di dipendenti e/o collaboratori possono beneficiare dell’applicazione della ritenuta d’acconto ai fini delle imposte sui redditi sul 20% (anziché sul 50%) della provvigione percepita.

La dichiarazione non verrà più spedita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento prima dell’inizio di ogni periodo d’imposta, ma dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata e sarà valida fino a revoca o alla perdita dei requisiti da parte dell’agente.

L’omessa comunicazione sulla decadenza dal beneficio comporterà l’irrogazione delle sanzioni previste dal d.lgs. 1.12.1997, n. 471.

 

  1. Le spese di rappresentanza

Se le spese di rappresentanza sono costituite da beni, è elevato a euro 50 (da lire 50.000) l’importo del costo di ciascun bene per il quale è ammessa l’integrale detrazione dell’IVA e deduzione dal reddito d’impresa.

 

Semplificazioni fiscali: Iva, detrazioni, professionisti, energia

Sergio Mogorovich

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