Contribuenti in difficoltà, nuova possibilità di rateazione della cartella

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Il fisco mostra, a volte, il suo volto buono.

Questa volta, in sede di conversione in legge del d.l. n. 66/2014, ha voluto allungare la mano per aiutare i contribuenti in difficoltà che, dopo aver ricevuto la cartella di pagamento, ne avevano chiesto (e ottenuto) il pagamento in forma rateale ma che, per sopraggiunte difficoltà, non hanno potuto fare fronte all’impegno assunto per cui sono decaduti dal beneficio.

Possono beneficiare della norma che riapre i termini del pagamento rateale soltanto i contribuenti per i quali la decadenza è intervenuta entro e non oltre il giorno 22.6.2013, ma la domanda deve essere presentata a Equitalia entro il 31.7.2014.

Il presente post è firmato dall’autore del volume “Iva 2014” (Maggioli Editore).

 

LA MAPPA DELL’AGEVOLAZIONE

SOGGETTI AMMESSI AL BENEFICIO:

a)    Condizione: intervenuta decadenza, entro il 22.6.2013, dal pagamento rateale già concesso;

b)    Formalità: presentazione della nuova richiesta di pagamento rateale a Equitalia, entro il 31.7.2014.

SOGGETTI ESCLUSI DAL BENEFICIO:

a)    Decadenza dal pagamento rateale intervenuta dopo il 22.6.2013;

b)    Presentazione della domanda di pagamento rateale a Equitalia dopo il 31.7.2014.

Il contribuente interessato può chiedere di effettuare il pagamento del debito residuo fino ad un massimo di 72 rate mensili. Pertanto, a causa dell’espressa previsione di legge, non è possibile chiedere in frazionamento del debito fino a 120 rate mensili, secondo la procedura straordinaria, anche se sono presenti le condizioni indicate nel d.m. 6.11.2013.

Una volta che il beneficio è stato riconosciuto, il debitore deve tenere presente che:

–       l’attuale rateazione ha un carattere eccezionale per cui non può essere oggetto di ulteriori proroghe ;

–       il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal pagamento rateale per cui il debito residuo è immediatamente riscuotibile a cura di Equitalia.

Il legislatore, inoltre, con il comma 3 dell’art. 11-bis del d.l., ha abrogato l’art. 10, comma 13-ter, del d.l. n. 201/2011 che, per i piani di pagamento rateale per i quali al giorno 28.12.2011 era intervenuta la decadenza, il contribuente poteva chiedere un’ulteriore programma di pagamento, fino a 72 rate mensili, a condizione che ne fosse data prova del peggioramento della situazione di difficoltà rispetto allo stato di fatto presente al omento dell’originaria richiesta di pagamento rateale.

 

Sergio Mogorovich

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