Mediazione tributaria

Rosalba Vitale 08/05/14
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Con la sentenza n. 98 del 16 aprile 2014 la Corte Costituzionale ha chiarito, che non ci sono rilievi di incostituzionalità per la mediazione tributaria, per le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro.

L’istituto della mediazione tributaria è stato introdotto dall’articolo 39, comma 9, del Dl 98/2011 che ha inserito nel Dlgs 546/1992 l’articolo 17-bis, intitolato “Il reclamo e la mediazione”.

Tale disposizione ha introdotto, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti dell’Agenzia delle entrate, quali gli avvisi di accertamento e tutti gli atti impugnabili provenienti dall’attività dell’Agenzia delle entrate, compresi i dinieghi di rimborso e le iscrizioni a ruolo,
notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, un rimedio da esperire in via preliminare ogni qualvolta si intenda presentare un ricorso alla Commissione Tributaria pena l’inammissibilità dello stesso.

Il nuovo istituto di mediazione fa obbligo al contribuente che intenda adire il Giudice di presentare preventivamente l’istanza all’Ufficio nel quale chiede l’annullamento totale o parziale dell’atto sulla base degli stessi motivi di fatto e di diritto che intenderebbe portare all’attenzione della Commissione tributaria provinciale nella eventuale fase giurisdizionale, inserendovi all’ interno anche una proposta di mediazione.
L’accordo di mediazione raggiunto comporta per il il beneficio una riduzione delle sanzioni al quaranta per cento.

Alla luce della precedente normativa, la Consulta precisava che : “in caso di deposito del ricorso prima dei 90 giorni dall’istanza di mediazione, l’Agenzia delle Entrate può eccepire solo l’improcedibilità e non l’ inammissibilità”.

Rosalba Vitale

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