Crollo del tetto di amianto e caso fortuito

Rosalba Vitale 29/03/14
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Di recente la Suprema Corte con la sentenza n. 11380 del 10 marzo 2014 è intervenuta a dirimere un contrasto insorto tra la Commissione tributaria Provinciale di Como e la Corte d’ Appello di Milano circa il riconoscimento del caso fortuito dovuto al crollo del tetto quale elemento giustificatrice per ottenere una detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.
Nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al contribuente i documenti fiscali e contabili contenuti in un’ immobile della società S.p.a non più reperibili per il crollo del tetto di amianto, cedimento causato per infiltrazione d’acqua.

In seguito al verificarsi dell’ evento il contribuente adduceva l’ impossibilità di recuperarli proprio per la presenza dell’amianto e invocava la causa di forza maggiore quale elemento giustificatrice delle spese detratte in dichiarazione dei redditi con la conseguente imputazione ex art. 4, D.Lgs. n. 74/2000 per aver inserito nella medesima dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo.
A parere della Commissione il crollo era un caso rientrante nella forza maggiore ex art. 45 c.p., e la successiva mancata attivazione del contribuente a documentare i dati rilevanti della dichiarazione avviava d’ ufficio il procedimento di rettifica ex art. 39, D.P.R. n. 609/73.
Di diverso avviso la Corte, secondo cui la condotta illecita dal contribuente era finalizzata alla sua volontà di evadere il Fisco (dolo specifico).
Per maggiore chiarezza espositiva occorre analizzare il reato contestato al contribuente per meglio comprendere la fondatezza dell’accusa.

Il reato per dichiarazione infedele trova fondamento nell’art. 4 D.Lgs. 74/2000 che punisce con la reclusione da 1 a 3 anni, chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto indica nelle dichiarazioni annuali elementi attivi inferiori a quelli effettivi e/o elementi passivi fittizi, se:
⦁ l’imposta evasa (relativamente ad un’imposta) supera 50.000,00 euro;
⦁ gli elementi attivi non indicati e/o gli elementi passivi fittizi superano il 10% di quelli indicati in dichiarazione o comunque superano 2.000.000,00 euro.
Trattandosi di delitto, ai fini della punibilità è richiesto la sussistenza dell’ elemento soggettivo, caratterizzato dal dolo specifico ovvero la condotta finalizzata al pagamento di minori imposte o al conseguimento di rimborsi o crediti superiori al dovuto al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Non sono in particolare punibili:
⦁ le violazioni che scaturiscono da interpretazioni di norme, quando queste sono obiettivamente incerte (art. 15 D.Lgs. 74/2000)
⦁ la violazione delle norme sulla competenza economica frutto di comportamenti contabili costanti ed evidenziati in bilancio, (venendo evidentemente a mancare il dolo, art. 7 c. 1 D.Lgs. 74/2000);
⦁ le valutazioni estimative, se la stima corretta non differisce di più del 10% da quella effettuata;
Da quanto su menzionato se ne deduce che la Corte avrebbe fondato il proprio convincimento sull’ incapacità del contribuente nel dimostrare quanto richiestogli senza lasciare spazio ad altre interpretazioni.

Una soluzione pacifica arriva dalla Corte di Cassazione che scinde i due procedimenti e si pronuncia nel modo seguente: “l’onere della prova spetta nel processo penale all’accusa, anche in ordine all’elemento soggettivo, nel caso di specie il dolo specifico, mentre in quello tributario è a carico del contribuente, applicandosi le presunzioni stabilite dalla normativa fiscale”
Tuttavia, le presunzioni su esposte non sono quelle semplici.
Pertanto, è onere dell’accusa nel procedimento penale provare la sussistenza dell’elemento materiale (falsità della dichiarazione circa i costi detraibili) e quello psicologico.
Mentre in sede tributaria ai sensi dell’art. 6, D.Lgs. n. 472/97 il contribuente potrà invocare l’applicazione del caso fortuito quale elemento giustificativo di non punibilità della sanzione amministrativa per la violazione di norme tributarie.

Rosalba Vitale

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