Il consigliere comunale non può agire in giudizio contro l’Ente di appartenenza

Michele Nico 10/03/14
Scarica PDF Stampa
Secondo la sentenza 7 febbraio 2014, n. 593, del Consiglio di Stato, Sez. VI, i consiglieri comunali, in quanto tali, non sono legittimati ad agire contro l’Ente locale di appartenenza, dacché il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso Ente, ma è piuttosto diretto a risolvere controversie intersoggettive.
Precisa inoltre la medesima decisione che i singoli consiglieri comunali, per converso, hanno legittimazione ad agire avverso atti del Consiglio comunale, soltanto qualora vengano in rilievo atti che incidono in via diretta sul diritto all’ufficio dei medesimi consiglieri e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della relativa carica e, in particolare quando i vizi dedotti attengano ai seguenti profili:
a) erronee modalità di convocazione dell’organo consiliare;
b) violazione dell’ordine del giorno;
c) inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare;
d) più in generale, preclusione in tutto o in parte dell’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito.
Si tratta di una sottile distinzione che, a prima vista, può apparire di lana caprina, ma che in realtà ha carattere dirimente per fondare o no il diritto del consigliere comunale a radicare un contenzioso dinanzi all’autorità giurisdizionale amministrativa, per far valere le sue pretese.
La ragione per cui il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi, o componenti di organi dello stesso Ente, è del resto legata a naturali esigenze di razionalità e organicità dell’azione amministrativa.
D’altro canto, il consigliere che compone l’organo collegiale è già munito, in ragione della carica che riveste, del diritto di voto per esercitare il suo dissenso in assemblea, di modo che una volta che l’amministratore abbia espresso voto contrario, egli è poi tenuto a uniformarsi alla decisione presa dall’aula consiliare, senza poter lamentare un sopruso o la violazione delle regole democratiche cui si ispira il nostro ordinamento giuridico.

Michele Nico

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento