Unione europea e assicurazioni italiane

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IL CASO:

L’infortunato a seguito di un incidente stradale lieve aveva richiesto, alla compagnìa assicuratrice del veicolo responsabile, il risarcimento dei propri danni non patrimoniali. Tale questione era stata portata davanti al Tribunale di Tivoli. L’art 139 dell’italiano Dlgs 209/2005 ( il cosiddetto Codice delle Assicurazioni ) fornisce un proprio sistema di calcolo, relativo ai danni biologici per lesioni di lieve entità da sinistro su strada. Per quanto riguarda il danno biologico permanente, tale Codice prevede una tabella risarcitoria in funzione della percentuale di lesione ( prevista fino al 9% ), dove l’indennizzo va a decrescere in base all’età. Tale tabella fissa il valore del primo punto di invalidità nell’importo attuale di Euro 791,95. Il Codice delle Assicurazioni prevede, inoltre, che l’ammontare del danno biologico possa essere aumentato dal giudice ordinario, ma in misura non superiore ad un ulteriore 20%, e con equa e motivata presa in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato stesso. Trattasi, evidentemente, di una restrizione rispetto agli ordinari parametri applicabili per il calcolo del risarcimento dei danni derivanti da altri tipi di incidente.

Ma torniamo alla causa in oggetto. Il Tribunale di Tivoli aveva posto, alla CORTE DI GIUSTIZIA, il quesito se sia legittima la limitazione del risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni corporali di entità lieve ( dovute a sinistro stradale ) rispetto al risarcimento di danni identici, derivati però da cause diverse dagli incidenti sulla strada. Con la propria sentenza di qualche giorno fa ( rif. CAUSA C-371/12 ), la CORTE ha risposto che l’ordinamento europeo stabilisce effettivamente la copertura obbligatoria dei rischi derivati da sinistri stradali, ma ha anche specificato che tale obbligo risulta ben distinto dalla portata effettiva del risarcimento. Quest’ultima, infatti, viene lasciata alla discrezione dei singoli legislatori nazionali. Al Tribunale di Tivoli, l’Europa ha dunque risposto che, per il danno di entità lieve alla persona, le modalità per la determinazione della portata del diritto alla risarcibilità sono validamente stabilite, per gli Italiani, dal loro Codice delle Assicurazioni.

FOCALIZZIAMO LE CONCLUSIONI:

La CORTE ha dunque dovuto analizzare se derivi, dalla legislazione italiana, una sproporzionata limitazione del diritto della vittima ad un risarcimento. In merito, ha concluso che le direttive europee non oppongono divieti ad un sistema normativo che imponga, ai propri giudici nazionali, criteri vincolanti per la determinazione dei danni morali. Né l’Europa intende ostacolare sistemi nazionali specifici, adeguati alla quantizzazione dei danni da incidenti stradali. Così, in altre parole, sono state dichiarate più che legittime le tabelle assicurative italiane per il calcolo delle lesioni micropermanenti, derivate da sinistri sulla strada. In più, la CORTE ha specificato che la valutazione dei danni morali causati dai sinistri stradali non debba forzatamente seguire i criteri di valutazione adottati per il calcolo del danno derivato da altri tipi di incidenti. Anche questi criteri, infatti, non sono stati mai imposti dalla normativa europea; appartengono, bensì, al dettato delle norme dei singoli Stati dell’Unione.

GLI ATTUALI RISCHI DEL PRONUNCIAMENTO DELLA CORTE EUROPEA:

Se il principio di fondo stabilito dalla CORTE EUROPEA è che le normative dei singoli Stati dell’UNIONE possono in qualche modo limitare i risarcimenti per danni derivati da incidenti sulla strada, l’effettivo rischio futuro potrebbe essere che venisse promulgata, in Italia, un’ulteriore legislazione in materia di risarcimenti per sinistri stradali,, ancora più restrittiva di quella attuale. In effetti, è vero che il nostro Paese prevede attualmente, nel proprio Codice delle Assicurazioni, la sola limitazione delle cifre risarcitorie previste per danni biologici dovuti a lesioni – da incidenti su strada – di lieve entità ( cioè, fino a nove punti di invalidità permanente ). Ma dal 2006 ( e qui sta il vero rischio! ) si attende un’analoga normativa anche per la limitazione del risarcimento inerente a lesioni più gravi. Anzi: dovremmo aggiungere che, proprio in questi ultimi mesi, le compagnie d’assicurazione stanno chiedendo alla politica l’accelerazione di una legiferazione in proposito, ribadendo che proprio i danni di “ non lieve entità “ sono sempre quelli che più vanno ad incidere sul caro-polizze.

 

Antonio Ruggeri

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