Mini Imu 2014: ecco chi paga. Prime case, terreni e gli altri casi

Redazione 17/01/14
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Fermo restando l’innalzamento di aliquota, a dover pagare la mini Imu, tra esattamente una settimana, non saranno solo i proprietari di abitazioni principali, ma anche altre categorie di immobili solitamente in secondo piano rispetto alla naturale preponderanza delle prime case.

Innanzitutto, come detto, va sottolineato che a pagare la mini Imu entro venerdì prossimo dovranno essere solo quei 2mila e 400 Comuni in cui l’aliquota ha subito un incremento rispetto alla quota standard suggerita dal governo. VAI ALLA LISTA COMPLETA DEI COMUNI IN CUI SI PAGHERA’ LA MINI IMU

Dunque, nei milioni di edifici sottoposti a questo balzello, che il governo ha coperto per il 60% e che per il 40% rimane invece in carico ai contribuenti, si trovano anche altre tipologie che nulla hanno a che vedere con le prime case propriamente dette. Si tratta, in sostanza, di tutte quelle fasce di lotti o immobili che si erano visti esentare della rata di giugno e che si trovano, a gennaio 2014, a dover saldare il dovuto riguardo la rata dello scorso dicembre, ma solo in parte e per l’eccedenza rispetto alla quota normale. QUI TUTTE LE INFORMAZIONI PER NON SBAGLIARE I CALCOLI

Ecco, dunque, che a dover pagare la mini Imu entro il 24 gennaio, saranno anche le case popolari, le case assegnate al coniuge in stato di separazione, le abitazioni appartenenti a personale di forze armate, di polizia, vigili del fuoco e carriera prefettizia, così come i terreni agricoli appartenenti a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.

In merito a quest’ultima categoria, i terreni agricoli, è necessario sottolineare che l’aliquota di riferimento è stabilita al 7,6 per mille. Qualora il Comune in cui si trova il terreno rurale, abbia appliocato un’aliquota inferiore, decadrà immediatamente l’obbligo di dover versare la mini Imu, mentre, laddove sia stata deliberata la crescita della percentuale di imposizione, andrà versato un ulteriore conguaglio a ripiano della differenza.

Sul fronte delle cooperative, invece, in caso di abitazioni assegnate ai soci, vige la regola secondo cui anche questi immobili sono stati riconosciuti come abitaizoni principali se come tali usufruiti: per questa ragione, in riferimento ai primi sei mesi 2013, si dovrà calcolare la differenza tra il dovuto con aliquota base del Comune di appartenenza e quota standard del 7,6 per mille, mentre per i successivi sei mesi la sottrazione andrà effettuata tra imposta con aliquota in vigore e imposta con aliquota al 4 per mille. In entrambi i casi, andranno applicate le relative detrazioni e si dovrà poi procedere al calcolo del 40% del risultato finale, ossia quanto andrà corrisposto dai contribuenti in questo complicatissima serie di operazioni.

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