Spesometro 2013-2014, tutte le istruzioni dopo la proroga al 31 gennaio

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SPESOMETRO – LA SCADENZA ULTIMA SI AVVICINA

 

31 gennaio 2014,

Ultimo termine utile per inviare all’Agenzia delle Entrate i files telematici relativi alle operazioni rilevanti a fini IVA (c.d. spesometro ex art. 31, DL 78/2010).

 

Ad oggi è il cruccio di noi professionisti o di quelli che vi hanno provveduto entro la scadenza di novembre che si sono visti recapitare il rifiuto dei files e la richiesta di correzione …

 

Ripercorriamo insieme le tappe e ripassiamo insieme le regole principali di questo adempimento, giusto per fare un ultimo sforzo ed arrivare al 31 gennaio, poi se ne riparla ad … aprile con lo spesometro per il 2013…

Infatti anche la sottoscritta pensando di liberarsi definitivamente per un anno di questa atroce sofferenza, ha realizzato che l’imminente scadenza è relativa all’anno d’imposta 2012; e il 2013 dove lo mettiamo??

 

Velocemente un po’ di storia…

• Lo spesometro è istituito con DL 78/2010, art. 21 e tralasciamo gli agonizzanti anni d’imposta 2010 e 2011, dove per il primo abbiamo dovuto trasmettere solo le operazioni superiori ad euro 25.000 e successivamente, per il 2011, quelle superiori ad euro 3.600.

• Con comunicati stampa del 2 agosto 2013, sono state fornite le prime istruzioni e modalità di compilazione,

• Successivamente l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni della Comunicazione Polivalente, la quale comprende Spesometro (appunto), Black list, operazioni con San Marino, operazioni delle agenzie di viaggi.

• Nel mese di novembre 2013 l’ultima comunicazione: proroga al 31 gennaio 2014; una proroga che ha lasciato tutti di stucco ma la cui modalità sta diventando un’abitudine (vedi comunicazione dei beni assegnati ai soci). Nella pratica con i comunicati stampa emanati l’Agenzia “permetteva” l’invio dei file telematici fino al 31 gennaio 2014, rispetto all’originaria scadenza del novembre 2013.

• Dulcis in fundo il Fisco fornisce, a questo link , risposte alle domande ritenute più frequenti.

 

Premettendo che questo è un articolo riassuntivo degli altri già pubblicati, relativamente allo spesometro e ad oggi ancora validi ai fini della compilazione delle comunicazioni polivalenti, si vuole, con questo pezzo fare un riassunto di quanto si deve sapere sullo spesometro … e mai si è osato chiedere.

 

IMPORTANTE

lo spesometro è parte della Comunicazione Polivalente, che come abbiamo detto comprende anche:

 

• COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO EFFETTUATE IN CONTANTI IN DEROGA ALL’ART. 49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2007 (ART. 3 COMMA 1 DECRETO LEGGE N. 16/2012)

• COMUNICAZIONE DEGLI ACQUISTI DA OPERATORI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, ART. 16 LETT. C) DEL DM 24 DICEMBRE 1993

• COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE CON CONTROPARTI RESIDENTI O DOMICILIATE IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA COME INDIVIDUATI DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE 4 MAGGIO 1999 E DAL DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 21 NOVEMBRE 2001 – C.D BLACK LIST

 

In questa sede affrontiamo il solo argomento dello spesometro ex art. 21, DL 78/2010.

 

ISTRUZIONI PER L’USO

 

Oggetto contenuto

Operazioni da comunicare

. le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c’è obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dall’importo

. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c’è l’obbligo di emissione della fattura, se l’importo unitario dell’operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’Iva (corrispettivi e/o ricevute fiscali)

. le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.

 

Operazioni escluse dallo spesometro

Restano escluse dall’obbligo comunicativo le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria. In particolare, non vanno comunicate:

• le importazioni, le esportazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del DPR 633/1972;

• le operazioni finanziarie esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72 in quanto già comunicate all’Archivio dei rapporti;

• operazioni intracomunitarie, già comunicate nei modelli INTRASTAT.

IMPORTANTE:

gli operatori finanziari che abbiano esercitato l’opzione per il regime speciale di cui all’art. 36bis del decreto IVA con dispensa dagli obblighi di fatturazione per le operazioni esenti, sono tenuti a comunicare con lo spesometro le sole operazioni diverse da quelle finanziarie.

• i rapporti e le operazioni di tipo finanziario effettuate tra compagnie di assicurazione nonché le operazioni riguardanti coassicurazione e di assicurazione che nei fatti non comportano alcuna variazione delle condizioni contrattuali nei confronti del cliente

• i passaggi interni di beni fra attività separate.

Soggetti esonerati dalla compilazione dello spesometro

Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione

• i contribuenti che si avvalgono del regime di cui all’art. 27, co. 1 e 2, DL 98/2011 (regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità),

• lo Stato, le regioni, le province, i comuni

• gli altri organismi di diritto pubblico, nell’ambito delle attività istituzionali diverse da quelle previste dall’art. 4 del DPR n. 633/72.

Scelta della modalità di compilazione

La comunicazione degli importi delle operazioni rilevanti ai fini IVA può essere effettuata in modalità aggregata o in modalità analitica.

• modalità aggregata vengono riportati i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive effettuate con una stessa controparte, distinte per tipologia, con la sola eccezione delle operazioni di noleggio e leasing;

• modalità analitica vengono riportati i totali per ciascuna operazione posta in essere sia essa attiva o passiva

IMPORTANTE

In caso di compilazione aggregata del modello, restano escluse da tale compilazione

. le note di variazione ex art. 26, DPR 633/72, che vengono indicate separatamente e comunque analiticamente nel modello (quadri NE ed NR)

. le operazioni attive realizzate nei confronti di soggetti non residenti (quadro FN)

 LA SCELTA E’ VINCOLANTE PER IL PERIODO D’IMPOSTA.

Casi particolari di compilazione Attività in contabilità separata

Se il contribuente esercita due attività in contabilità separata ex art.. 36 DPR 633/72, la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività, può essere comunicata, ancorché possa dar luogo a distinte registrazioni, compilando un dettaglio unico, al netto di eventuali voci fuori campo IVA.

Autotrasportatori

Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione ex art. 74, co. 4, DPR 633/72, l’obbligo di inserimento nella comunicazione scatta al momento in cui le medesime sono registrate.

Contribuenti in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – ex regime dei minimi

Secondo la Circ. 24/E/ 2011, in riferimento al previgente regime dei minimi, l’esonero viene meno quando, in corso d’anno, il regime semplificato cessa di avere efficacia (cioè vengono meno quelle condizioni che permetto al contribuente di rimanere nel regime agevolato); in tal caso “il contribuente è obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l’applicazione del regime semplificato”. Ne deriva che il contribuente che adotta il regime fiscale di vantaggio è tenuto alla comunicazione in corso d’anno solamente nel caso in cui consegua ricavi/compensi per importi superiori a oltre il 50% rispetto al limite di legge. Negli altri casi l’obbligo decorre dall’anno successivo.

Corrispettivi SNAI

Sono considerati rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione tutte le seguenti tipologie:

– corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento ex art.110, comma 7, TULPS;

– fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi;

– corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati.

Corrispettivi delle distinte riepilogative ASL

Sono considerati rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione i corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell’incasso delle distinte riepilogative ASL.

Cessioni gratuite oggetto di autofattura

Le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione rientranti nell’attività propria dell’impresa cedente, sono da comunicare con l’indicazione della partita IVA del cedente.

Fatture cointestate

Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei cointestatari.

Fatture ricevute da contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio

L’operazione effettuata da un contribuente in regime fiscale di vantaggio, pur non recando addebito di imposta, è da considerare comunque rilevante e quindi soggetta a registrazione ai fini IVA, ed è pertanto da comprendere nella comunicazione.

Leasing

Nel caso dei contratti di leasing e noleggio, è stato disposto l’esonero dalla compilazione dello spesometro per i soli prestatori in ragione della specifica e più dettagliata comunicazione che viene effettuata relativamente ai dati dell’attività caratteristica, la quale, peraltro, con l’ultima versione del tracciato record, allegata al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 novembre 2011, comprende anche i dati delle operazioni non riguardanti il leasing o il noleggio.

Si tratta dunque di un esonero, disposto col solo fine di evitare duplicazione di adempimento in capo alle società di leasing e noleggio.

Per i soggetti utilizzatori dei beni in leasing o in noleggio permane l’obbligo di comunicazione per lo Spesometro.

Operazioni in applicazione del regime IVA del margine

Le operazioni effettuate in applicazione del regime IVA dei beni usati di cui ai commi da 36 a 40 del DL 41/1995 non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione se il totale documento risulta di importo non inferiore ad euro 3.600.

Sono interessati dal presente regime del margine:

. beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione

. oggetti d’arte,

. oggetti d’antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al DL 41/95, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell’Unione europea.

Schede carburante

In seguito alle modifiche apportate dall’articolo 7, comma 2, lettera p), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. Decreto sviluppo) “[…] i soggetti all’imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, 6° comma, del d. P.R. n. 605/1973 non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante […]”. Rimangono pertanto esclusi dalla comunicazione SOLO i dati degli acquisti di carburante pagati con carte di credito. Per i casi in cui permane la tenuta delle schede carburante il modello prevede la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo.

Vendite per corrispondenza

Le vendite per corrispondenza vengono comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni effettuate attraverso i canali distributivi ordinari e pertanto, per le operazioni per le quali viene rilasciata fattura occorre comunicare la vendita indipendentemente dall’importo.

Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura invece, la comunicazione sarà effettuata con riguardo alla soglia dei tremilaseicento euro al lordo dell’Iva.

I quadri dello spesometro Riassumiamo brevemente i quadri compresi nella comunicazione, rimandando alle istruzioni più dettagliate per la compilazione degli stessi e tralasciando per semplicità il quadro del frontespizio, il quale è comune a tutte le comunicazioni della polivalente.

QUADRO FA – OPERAZIONI DOCUMENTATE DA FATTURA ESPOSTE IN FORMA AGGREGATA: vanno indicate le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c’è obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dall’importo.

QUADRO SA – OPERAZIONI SENZA FATTURA ESPOSTE IN FORMA AGGREGATA, vanno indicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c’è l’obbligo di emissione della fattura, se l’importo unitario dell’operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’Iva (corrispettivi e/o ricevute fiscali)

 

QUADRO FE – FATTURE EMESSE / DOCUMENTI RIEPILOGATIVI vanno indicati tutti i documenti riepilogativi di vendita, disciplinati dall’art.6, co. 6 e 7, DPR 695/1996. Il documento riepilogativo consente ai soggetti passivi IVA di registrare le fatture attive e passive, di importo non superiore a 300 euro, anziché singolarmente, attraverso un documento unico nel quale devono essere indicati:

. i numeri delle fatture a cui si riferisce;

. l’ammontare complessivo delle operazioni;

. l’ammontare dell’imposta distinto per aliquota applicata.

 

QUADRO FR – FATTURE RICEVUTE / DOCUMENTI RIEPILOGATIVI, analogamente al precedente quadro FE in questo quadro vengono inseriti i documenti riepilogativi di acquisto di importo non superiore a 300 euro.

 

QUADRO DF – OPERAZIONI SENZA EMISSIONE DELLA FATTURA, Il quadro è riservato alla comunicazione delle operazioni di importo superiore a 3.600 euro, senza emissione di fattura, effettuate nei confronti di soggetti privati o comunque nei confronti di soggetti passivi iva che agiscono come privati.

Occorre FARE ATTENZIONE al fatto che tale quadro si differenzia dal quadro FE, poiché quest’ultimo è relativo alla comunicazione in forma aggregata, mentre il presente quadro DF riguarda lo speso metro nella c.d. forma analitica.

 

QUADRO NE – NOTE DI VARIAZIONE EMESSE e QUADRO NR – NOTE DI VARIAZIONI RICEVUTE: tale quadro si riferisce a tutte le note di variazione ex art. 26, DPR 633/72 emesse e ricevute, da indicare comunque in forma analitica, sia nel caso di scelta dello speso metro in forma aggregata sia in caso di scelta della forma analitica.

Nella pratica, come detto in precedenza, le note di variazione ex art. 26, vanno sempre indicate analiticamente, operazione per operazione, cliente/fornitore per cliente/fornitore.

 

QUADRO FN – OPERAZIONI CON NON RESIDENTI, il quadro comprende tutte le operazioni attive, in forma analitica, realizzate con soggetti non residenti, ad esclusione di quelle che sono già oggetto di altra comunicazione all’Anagrafe.

 

QUADRO TA – QUADRO RIEPILOGATIVO, il quadro è comune a tutte le comunicazioni e riporta il sunto di quanto comunicato.

Termine di comunicazione

Per le operazioni relative all’anno 2012, il termine è fissato ad oggi al 31 gennaio 2014.

 

Per gli anni successivi, dal 2013: i contribuenti mensili presentano la comunicazione entro il 10 aprile dell’anno successivo, tutti gli altri entro il 20 aprile dell’anno successivo (salvo proroghe dell’ultimo minuto)

 

IMPORTANTE CON RIFERIMENTO ALLA TOTALITA’ DELLE COMUNICAZIONI PRESENTABILI TRAMITE LA COMUNICAZIONE POLIVALENTE:

Ad eccezione della comunicazione delle operazioni da e verso Paesi della black list, e di quella relativa agli acquisti da operatori sammarinesi, il modello è presentato annualmente.

Nella pratica la comunicazione polivalente verrà utilizzata:

• annualmente per spesometro e comunicazione di operazioni intrattenute dalle agenzie di viaggio nei confronti di cittadini non residenti che pagano in contanti sopra le soglie consentite dalla norma relativa all’uso del contante

• periodicamente secondo le ordinarie e vigenti modalità per le rimanenti comunicazioni (black list e San Marino, appunto)

 

 

LE SANZIONI

 

Quesito n.10 (Tratto dalle Faq di cui al link precedentemente indicato)

Sanzioni

Con i comunicati stampa del 7 e 8 novembre 2013, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, per la comunicazione delle informazioni relative alle operazioni rilevanti IVA (Spesometro) e delle operazioni rilevanti IVA con POS, nonché quella integrativa all’Archivio dei rapporti finanziari, i servizi telematici Entratel o Fisconline o SID restano aperti fino al 31 gennaio 2014.

Si chiede se la trasmissione dei dati entro la predetta data escluda l’applicazione delle sanzioni.

R: Tenuto conto del carattere di novità degli adempimenti in esame ed in considerazione della complessità tecnica connessa alla predisposizione di specifici strumenti informatici necessari per la gestione di tali novità si ritiene che, in sede di prima applicazione, i soggetti interessati incontrino obiettive difficoltà che non permettono gli adempimenti comunicativi nei termini ordinariamente previsti.

Pertanto, in sede di controllo, non si rendono applicabili le sanzioni nei casi in cui gli invii avvengano entro il termine del 31 gennaio 2014. Analogamente, nei casi in cui il contribuente rettifichi o sostituisca le precedenti comunicazioni, sempre che quelle integrative o sostitutive siano inviate entro il 31 gennaio 2014, non saranno applicate sanzioni.

 

Successivamente al 31 gennaio 2014, si presume che le istruzioni da seguire in caso di omesso o tradivo invio siano le seguenti:

 

 

REGOLA GENERALE

Lo spesometro non è una dichiarazione ma una comunicazione, pertanto la regola generale applicabile in caso di sanzione è:

 

in caso di dati incompleti o errati, o per il mancato invio entro i termini stabiliti l’ammontare della sanzione varia da 258 a 2.065 euro. (art. 11, Dlgs. 471/97).

 

 

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E LA COMPILAZIONE DELL’F24

Qualora non siano stati avviati controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria il contribuente può sanare le irregolarità commesse nell’invio (o nel mancato invio) dello spesometro, applicando l’istituto del ravvedimento operoso (art. 16 comma 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)

 

Il ravvedimento operoso prevede la riduzione ad un terzo della sanzione minima irrogabile (258 euro ex art. art. 11, Dlgs. 471/97), cioè 86 euro.

 

Come compilare l’F24, che una volta pagato va conservato insieme alla dichiarazione inviata in ritardo o insieme alle dichiarazioni integrative/sostitutive.

• Codice tributo 8911

• Anno di riferimento: anno dell’invio (2013)

• Importo euro 86

 

Di seguito riportiamo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate relativamente alla compilazione e riportiamo anche un F24 interamente compilato con i dati di un fantomatico contribuente.

 

 

 

Spesometro schermata

E DOPO TUTTA QUESTA FATICA… QUALI I CONTROLLI?

La sottoscritta si chiede da tempo come potranno avvenire i controlli di tale comunicazione e come sarà possibile scovare errori a meno di un controllo incrociato a campione (si presume, ma soprattutto se proprio a campione deve essere, si spera di non essere troppo sf…ortunati).

L’idea che mi sono fatta, mia personale valutazione, è che potrebbe essere ben difficile verificare gli errori presenti nelle comunicazioni, a meno di un controllo incrociato, appunto, o a meno di un controllo fatto in loco sulla corrispondenza fra documentazione contabile e dati comunicati, con ovvio dispendio di energie, risorse e denaro (dei Cittadini).

Discorrendo con un esperto del settore, nonchè amico, il quale sta dall’altra parte della barricata (lui sarebbe il potenziale controllore), è emerso che entrambe queste possibilità, il controllo incrociato a campione e il controllo contabile, potrebbero verificarsi, ciò dipende dal peso che verrà dato allo spesometro, in termini di potenziale strumento per scovare l’evasione.

Stiamo a vedere…

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