Legge di stabilità 2014: Tasi, Tari, Imu e Iuc. Tutto sulle nuove tasse

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Le novità in materia di  TASI e di TARI e la disciplina comune della IUC oggetto della Legge di Stabilità per il 2014

Il presente articolo rappresenta un estratto dal capitolo 6 del volume “La nuova fiscalità immobiliare 2013-2014″, edito da Maggioli Editore.

1.  Introduzione

Come anticipato nel precedente capitolo, una parte della Legge di Stabilità per il 2014 è dedicata ai nuovi tributi comunali accomunati sotto la comune etichetta della IUC (Imposta Unica Comunale) che, in realtà, a dispetto dell’aggettivo utilizzato nella denominazione (“Unica”), si articola in tre distinti tributi: la TARI, la TASI e l’IMU, ciascuno dei quali è disciplinato da proprie norme specifiche e, solo in parte, da un corpo di disposizioni comuni a tutti e tre.

 

(…), gli articoli della legge di Stabilità 2014 relativi a quanto qui interessa sono essenzialmente i seguenti:

 

  • il comma 639 e i commi da 682 a 702 dedicati alla disciplina della IUC
  • i commi 640 e 677 che, unitamente al comma 676, precisano il rapporto che deve intercorrere fra le aliquote massime TASI e IMU
  • i commi da 641 a 668 dedicati alla TARI
  • i commi da 669 a 681 e il comma 731 dedicati alla TASI

 

L’IMU è invece disciplinata dai commi da 703 a 730.

 

Il comma 639 della legge di Stabilità stabilisce che ”E’ istituita l’imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore”.

 

Dunque, la IUC non è di per sé un tributo, ma un “cappello” – di fatto, una mera etichetta – sotto il quale in concreto si collocano tre tributi, uno soltanto dei quali – la TASI – caratterizzato da alcuni elementi di reale novità, ancorché più di apparenza che di sostanza. Ciò in quanto la TASI si risolve, essenzialmente, nel reintrodurre sotto altro nome l’imposizione IMU che, nominalmente, è stata eliminata, a partire dal 2014, per le abitazioni principali e per altre fattispecie a esse assimilate dalla legge o assimilabili con delibera comunale.

Mentre la TARI è rivolta alla copertura del costo di raccolta dei rifiuti urbani e a essi assimilati (la nuova TARES, in sostanza, che per il 2013 ha fatto seguito alle varie TARSU oppure TIA 1 o TIA 2), la TASI é indirizzata alla copertura del costo dei servizi indivisibili dei comuni (ad esempio, illuminazione pubblica, polizia locale, manutenzione del verde pubblico e delle strade).

(…)

Ricordiamo che la TARI e la TASI si aggiungono all’IMU, che non scompare, tranne che per le abitazioni principali e le altre situazioni a esse assimilate o per le fattispecie che fruiscono di specifiche cause di esenzione.

In relazione, da un lato, alla mancanza di una specifica norma relativa alla IUC e, dall’altro, ai differenti criteri in passato applicabili all’IMU e alla TARES (abrogata dal comma 704 della legge di stabilità 2014), sulle situazioni in cui un immobile insista sul territorio di più comuni, allo stato attuale, sussiste pertanto incertezza sull’individuazione dell’ente cui compete la legittimazione impositiva ai fini dei tributi costituenti la IUC.

 

  1. 2.     La TASI

Il presupposto impositivo della TASI, ossia della componente della IUC diretta alla copertura dei servizi indivisibili dei Comuni, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, di aree scoperte e di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Come già per la TARES e dal 2014 per la TARI, quindi, i fabbricati e le aree scoperte o edificabili, per rilevare ai fini della TASI, possono essere adibiti a qualsiasi uso ma, a differenza della TARES e della TARI, non è richiesto che tale uso sia suscettibile di produrre rifiuti urbani.

Rilevano, pertanto, anche gli immobili non utilizzati.

L’ambito di applicazione della TASI è, pertanto, più ampio, essendo tale tributo rivolto espressamente a coprire i costi connessi ai servizi indivisibili, rispetto ai quali, nell’ambito della TARES e nei limiti del presupposto applicativo di quest’ultima, era stata preordinata la maggiorazione di 0,30 centesimi al mq., suscettibile di essere elevata dai singoli comuni fino a 0,40 centesimi al mq., ma per il 2013 poi bloccata dal D.L. n. 35/13 alla misura base, peraltro distratta interamente a favore dello Stato.

Il presupposto della TASI è simile a quello dell’IMU dal punto di vista oggettivo, mentre dal punto di vista soggettivo risulta più ampio in quanto  soggetti passivi della nuova imposta sono non soltanto i possessori, ma anche i detentori a qualsiasi titolo dell’immobile.

Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali  imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Queste esclusioni corrispondono esattamente a quelle già stabilite per la TARES, inclusa la dimenticanza consistente nel solo richiamo delle parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile, quando invece, a seguito dell’entrata in vigore dal 17 giugno 2013 della legge di riforma del condominio (legge 11 dicembre 2012, n. 220), è stato precisato che possono costituire parti comuni condominiali non solo quelle indicate nell’articolo 1117, ma altresì quelle richiamate nel nuovo art. 1117 bis del codice civile.

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari con riferimento alle quali si può concretizzare il presupposto impositivo, come già detto, quindi, fabbricati, aree scoperte, aree edificabili a qualsiasi uso adibiti.

Sono pertanto coinvolti i proprietari e i titolari di diritti reali di godimento (il comma 673 cita espressamente i diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie) sugli immobili e, laddove presenti, anche i detentori a qualsiasi titolo (in primis, locatari e comodatari), mentre non sono menzionati – a differenza che nella TARES – gli occupanti: in base al dato letterale potrebbe pertanto sorgere il dubbio che la disciplina della TASI intenda presupporre una detenzione fondata su un titolo e non meramente fattuale, o perché il titolo manca tout court o perché, comunque, esso è scaduto.

In realtà, il comma 681 sembra fugare questo dubbio (…)

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria (comma 671). Il comma  681 chiarisce, invece, che “Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria”. Come già rilevato, l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30  per cento dell’ammontare complessivo della  TASI,  mentre la restante parte é corrisposta dal titolare del diritto reale.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Trattasi di norma identica a quella già prevista ai fini della TARES.

(…)

Identica a quella già prevista per la TARES è la disposizione secondo la quale “nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo”. (comma 674)

Circa la multiproprietà e i centri commerciali integrati, quindi, responsabile del versamento è il gestore, non solo per i locali e le aree scoperte di uso comune (dovendo, peraltro, ritenersi comunque escluse dal tributo le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 – e 1117 bis – del codice civile), ma anche per i locali e le aree scoperte di uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. In capo a questi ultimi restano comunque gli altri obblighi o diritti relativi al rapporto tributario riguardanti i locali in uso esclusivo, in primis quelli di natura dichiarativa.

Diversamente, nel caso dell’IMU le istruzioni alla relativa dichiarazione (essendosi la normativa dimenticata di tali fattispecie) hanno disciplinato il solo obbligo dichiarativo (e non anche gli obblighi di versamento) a carico

  • dell’amministratore del condominio per le parti comuni dell’edificio di cui all’art. 1117 n. 2 c.c. distintamente accatastate come bene comune censibile
  • dell’amministratore del condominio o della comunione relativamente alla multiproprietà

(…)

Assai emblematico è il fatto che, a fronte delle numerose similitudini che la TASI presenta con la TARES, tuttavia la base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU). (comma 675)

L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, ma, con deliberazione consiliare adottata ai sensi dell’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, il comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento. Ipotesi questa che si concretizzerà non molto di frequente.

Più probabile che il comune, con tale deliberazione, decida invece, ai sensi del comma 677, di “determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”, fermo restando che “Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”.

 

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Stefano Baruzzi

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