Iva 2014, cessioni all’esportazione e ravvedimento: le istruzioni

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Cessioni all’esportazione più facili

La risoluzione 13/12/2013, n. 94/E, allarga le maglie del concetto di “cessione all’esportazione” anche al caso in cui l’operatore nazionale invii fuori dal territorio dell’Unione europea beni che sono finalizzati alla successiva vendita nel Paese di destinazione.

 

Il presente articolo rappresenta un estratto del volume “Iva 2014 – Guida pratica” di Sergio Mogorovich (Maggioli), che contiene aggiornamento online per tutto il 2014.

 

Il concetto di esportazione ai fini doganali diverge ai fini dell’IVA per cui un bene trasferito all’estero in regime di temporanea esportazione o in esportazione definitiva con la clausola “franco valuta” rileva ai fini doganali ma è escluso dal concetto di esportazione ai fini dell’IVA restando escluso dalla formazione del plafond per gli acquisti agevolati sia se manca il corrispettivo (ad esempio, una cessione gratuita) sia se il bene è ceduto all’estero (per assenza di territorialità). In altri termini, l’operazione si perfeziona ai fini doganali nel momento in cui la merce supera il valico doganale comunitario; invece, agli effetti dell’IVA il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale perfeziona l’esportazione fatta ai fini doganali.

La nota N.M. 11/2/1998 escludeva “dal computo del plafond le ipotesi di esportazioni “franco valuta”, che si verificano nel caso in cui l’operatore nazionale effettui una cessione gratuita all’esportazione”.

La problematica non è nuova, ma è sempre attuale.

La R.M. 4/12/1975, n. 520657, aveva precisato che l’invio all’estero della merce di perfeziona soltanto ai fini doganali mentre ai fini dell’IVA l’esportazione si realizza soltanto quando i beni vengono ceduti ai clienti finali, con contestuale passaggio della proprietà.

Ora una società ha proposto un nuovo quesito: in base ad un accordo con un proprio cliente statunitense, con il quale ha un rapporto di esclusiva commerciale, viene deciso di aprire un proprio deposito nel quale vengono trasferiti, in regime “franco valuta” ai fini doganali, beni che vengono successivamente venduti in base ad un impegno contrattualmente vincolante.

La risoluzione 13/12/2013, n. 94/E, ha precisato che si è in presenza di un’esportazione ai fini dell’IVA soltanto se sussistono le seguenti condizioni:

a)   deve avvenire il trasporto o la spedizione dei beni fuori dal territorio dell’Unione europea;

b)   deve verificarsi il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sui beni.

Tuttavia, e questo è l’aspetto saliente, l’art. 8 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, “non impone, invece, che le predette condizioni si avverino secondo una specifica sequenza temporale. Ne deriva che il trasferimento della proprietà non deve necessariamente avvenire anteriormente al trasporto della merce, ben potendo, quest’ultima, come nel caso di specie, essere previamente inviata all’estero per essere ivi successivamente ceduta in ossequio a preventivi accordi di compravendita stipulati con il cliente estero”.

La liceità dell’operazione deve avere un supporto di una condizione imprescindibile: l’invio all’estero è subordinato al vincolo del successivo trasferimento della proprietà (e, quindi, al realizzarsi dell’esportazione) nell’ambito di un accordo commerciale con le seguenti cautele di natura fiscale:

a)   i beni vengono inviati all’estero in regime “franco valuta”;

b)   deve sussistere la corrispondenza tra i beni entrati ed i beni usciti dal deposito per specie, qualità e quantità;

c)    l’operatore deve annotare in apposito registro, tenuto ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972, le spedizioni dei beni all’estero, evidenziando gli estremi del documento di esportazione;

d)   nella fattura di vendita, emessa al momento della consegna dei beni all’acquirente, nel registro va eseguita la corrispondente annotazione di scarico, essendo i beni usciti dal deposito.

 

La riduzione degli interessi legali alleggerisce il ravvedimento operoso

Dal 2°/1/2014, per effetto del D.M. 12/12/2013 la misura del saggio degli interessi legali scende dal 2,5% all’1% annuo, in conformità alle regole procedurali fissate dall’art. 1284 del codice civile.

Il D.M. alleggerisce gli oneri connessi alla regolarizzazione delle infrazioni connesse in materia di omesso, insufficiente o ritardato pagamento di tributi. L’art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, qualora non siano già inviati atti ispettivi, permette al contribuente di sanare l’irregolarità mediante il versamento contestuale dell’imposta non versata alla scadenza, della sanzione ridotta e degli interessi legali conteggiati con maturazione giorno per giorno.

Il contribuente può utilizzare una delle seguenti soluzioni:

a)   regolarizzazione veloce: va eseguita entro 14 giorni. La sanzione ordinaria del 30% applicabile sugli omessi o tardivi versamenti si riduce all’ 0,2% per ogni giorno di ritardo, fino al quattordicesimo giorno (cioè 01,4% per due giorni, 0,6% per tre, ecc.);

b)   regolarizzazione breve: va eseguita dal quindicesimo al trentesimo giorno di ritardo. La sanzione è ridotta al 3%;

c)    regolarizzazione lunga: va eseguita dal trentunesimo giorno di ritardo alla scadenza dell’anno dell’omesso versamento. Comporta l’applicazione della sanzione del 3,75%.

Ad esempio, se l’acconto dell’IVA scadente il 27.12.2013 per l’importo di € 3.000 è versato:

a)   entro il 10/1/2014, la sanzione è del 2.8% e gli interessi legali del 2,5% si applicano fino al 31/12 e dell’1% dal 1° al 10/1/2014;

b)   entro il 26/1/2014, le modalità di calcolo sono inalterate (salvo il maggior computo dei giorni) e la sanzione è, sempre, del 3%;

c)    successivamente purché entro il 27/12/2014, la sanzione è elevata al 3,75% e gli interessi legali all’1% variano in funzione ai giorni di ritardo.

 

Sergio Mogorovich

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