Legge di stabilità 2014, disoccupati: ecco il contratto di ricollocazione

Scarica PDF Stampa
Il testo della legge di stabilità 2014 è arrivato ieri, nel tardo pomeriggio, in aula alla Camera, dove è partito l’esame della nuova versione del testo, aggiornato dagli emendamenti approvati in commissione Bilancio.

Ancora pesa l’incognita della fiducia sull’approvazione definitiva: se il governo vorrà accorciare i tempi, visto anche l’arrivo delle festività natalizie, allora potrebbe ricorrere ancora una volta alla blindatura del testo in aula, che verrebbe approvato in blocco senza possibilità di ulteriori modifiche.

In sostanza, potrebbe ripetersi quanto già avvenuto al Senato, con l’impasse in commissione che non aveva prodotto alcun testo condiviso dalle forze politiche, obbligando il governo a presentare un maxiemendamento su cui pendeva la questione di fiducia. Così,  nonostante le critiche delle opposizioni per un dibattito parlamentare sostanzialmente nullo, la legge di stabilità 2014 aveva faticosamente superato il primo scoglio alle Camere.

Ora, se lo schema dovesse ripetersi, c’è da attendersi che le lamentele di MoVimento 5 Stelle, Forza Italia e Sinistra, Ecologia e Libertà – i tre gruppi parlamentari di minoranza – saranno ben più accese. Anche perché gli emendamenti a corredo del nuovo testo arrivato a Montecitorio, sono tutt’altro che irrilevanti, come quello che introduce il contratto di ricollocazione lavorativa.

Ecco il testo completo: “132-bis. – Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione involontaria ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e’ istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro nel 2014, a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-Regioni, vengono stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo di cui al primo periodo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali può essere annoverata ai fini del finanziamento statale anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione, sostenuti da programmi formativi specifici.”.

Nella fattispecie, la novità in termini di lavoro prevede che si crei una sinergia tra Centro per l’impiego, lavoratore  e amministrazione regionale, che dovrà assicurare alle agenzie di collocamento i voucher in caso di occupazione almeno semestrale della persona in cerca.

Per contro, in caso di rifiuto da parte del disoccupato del lavoro offerto, il Centro potrà denunciare l’accaduto e provocare una riduzione dell’eventuale indennità Aspi percepita dal soggetto. In questo modo, dunque, si è cercato di collegare l’ammortizzatore del sostegno al reddito con le politiche occupazionali messe in atto dalle amministrazioni centrali e periferiche.

 

LEGGI LA VERSIONE UFFICIALE DEL MAXIEMENDAMENTO ALLA LEGGE DI STABILITA’ 2014

VAI ALLO SPECIALE LEGGE DI STABILITA’

VAI AL DOSSIER PUNTO PER PUNTO DELLA LEGGE

Francesco Maltoni

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento