Beni ai soci, l’Agenzia delle Entrate proroga il termine al 31 gennaio

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ANNO 2012 – COMUNICAZIONE:

 

DEI BENI AI SOCI E FAMIGLIARI

DEI FINANZIAMENTI, CAPITALIZZAZIONI  O APPORTI EFFETTUATI DA SOCI O FAMIGLIARI DELL’IMPRESA

ex art. 2, co. 36terdecies e 36duodevicies, DL 138/2011

 

Premessa

Con comunicato stampa del 6 dicembre 2013, analogamente allo spesometro, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato quanto segue, relativamente all’adempimento di cui si tratta:

 

COMUNICATO STAMPA

Beni in godimento ai soci e finanziamenti all’impresa nel 2012

Valido l’invio dei dati fino al 31 gennaio 2014

 

Sono validi gli invii effettuati entro il prossimo 31 gennaio 2014 della comunicazione all’Anagrafe tributaria delle informazioni relative ai beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore e ai finanziamenti all’impresa o alle capitalizzazioni da parte di soci o familiari dell’imprenditore che hanno un valore complessivo pari o superiore ai 3.600 euro. Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.

L’Agenzia viene così incontro alle difficoltà rappresentate dai contribuenti tenuti a questi adempimenti la cui scadenza ordinaria è prevista per il prossimo 12 dicembre, per i beni in godimento o i finanziamenti ricevuti nel 2012.

Roma, 6 dicembre 2013

 

Ciò ha sapor di proroga esattamente come per lo spesometro.

 

Oggetto della comunicazione

La comunicazione in oggetto prevede, per l’anno d’imposta 2012, due tipologie di comunicazione relative ad altrettante operazioni effettuabili fra società/impresa individuale da un lato e soci/famigliari dell’imprenditore individuale dall’altro. Le operazioni da comunicare con tale modello sono le seguenti.

  1. Concessione da parte della società/impresa individuale a soci/famigliari dell’imprenditore individuale di beni appartenenti all’impresa, a titolo gratuito o ad un corrispettivo inferiore al valore di mercato.
  2. Capitalizzazioni o finanziamenti ricevuti da soci o famigliari dell’impresa individuale per importi superori a 3600 euro.

 

La norma dell’art. 2, co. 36terdecies e 36duodevicies, DL 138/2011

 

36-terdecies. All’articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera h-bis), e’ inserita la seguente:

“h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore”

 

36-duodevicies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies si applicano a decorrere dal

periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale

Decreto-legge del 13 agosto 2011 n. 138 – imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies

 

Le tipologie di operazione comunicabili

Le assegnazioni di beni a soci o famigliari dell’imprenditore

Se una società o un’impresa individuale concede in godimento ad un socio ( nel caso di società) o a un famigliare (dell’imprenditore individuale)  un bene appartenente all’impresa:

  • Senza riscuotere un corrispettivo dal’utilizzatore, oppure
  • Riscuotendo un corrispettivo inferiore rispetto al valore di mercato

tale situazione genera un duplice effetto:

  • In capo all’utilizzatore, il beneficio della disponibilità del bene a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo “esiguo” genera un reddito diverso ai sensi dell’art. 67, co.1, lett h.ter), DPR 917/86 (pari alla differenza fra il valore di mercato ed il corrispettivo richiesto dl concedente);
  • In capo al concedente (impresa o società) ogni costo relativo al bene concesso in godimento risulta indeducibile.

 

Pertanto, alla luce  di quanto appena detto, occorre presentare comunicazione al fine di portare a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate i nominativi di coloro che beneficiano di beni appartenenti ad una società o ad un’impresa individuale.

 

 

Chi è obbligato alla comunicazione

L’obbligo di comunicazione sussiste per i seguenti soggetti residenti in Italia:

  • imprenditore individuale,
  • società di persone,
  • società di capitali,
  • società cooperative,
  • stabili organizzazioni di società non residenti,
  • enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

 

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le “società semplici”.

 

Cosa comunicare

Vanno comunicati all’Anagrafe tributaria i dati dei soci – comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente – e dei familiari dell’imprenditore, che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo in quello di riferimento della comunicazione.

La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

 

Esclusioni

Sono esclusi dalla comunicazione:

  • i beni concessi in godimento agli amministratori
  • i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit
  • i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale
  • i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
  • gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci
  • i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge

L’obbligo, inoltre, non scatta quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell’imprenditore, inclusi nella categoria “altro” del tracciato record siano di valore non superiore a tremila euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

 

 

Dati necessari alla compilazione della comunicazione

Invece di analizzare campo per campo, le informazioni necessarie alla compilazione della comunicazione, per altro abbastanza chiare dalle istruzioni, fermiamo la nostra attenzione sulla documentazione necessaria da richiedere ai nostri clienti al fine di poter procedere con la compilazione della stessa.

  • Assegnazione di beni ai soci o famigliari dell’imprenditore: le informazioni da chiedere sono le seguenti
    • Il bene in uso esclusivo o non esclusivo?
    • il soggetto utilizzatore del bene a cui si riferisce la comunicazione subentra a un altro che godeva in passato dello stesso bene?
    • Se sì: richiedere la data del subentro di cui sopra.
    • Indicare la data della stipula del contratto o, in assenza di questa, della concessione del finanziamento oppure la data della capitalizzazione.
    • Richiedere, relativamente alla  tipologia di bene le opportune informazioni secondo la tabella di seguito riportata:

Autovetture e altri veicoli

(richiedere) Numero di telaio

Rilevabili  dai documenti del mezzo

Unità da diporto

(richiedere) Metri

Aeromobile

(richiedere) Potenza del motore in kW

Immobile

(richiedere) Identificativi catastali

Rilevabili dalle visure catastali degli immobili interessati

Se il bene non rientra in alcuna delle tipologie elencate, occorre selezionare la casella “Altro”. Per i beni concessi in godimento inclusi nella categoria “Altro”, non esiste l’obbligo della comunicazione quando i beni sono di valore non superiore a tremila euro, al netto dell’Iva.

  • Richiedere il corrispettivo al quale la società o l’imprenditore individuale  concedono il bene.
  • Determinare il valore di mercato del bene di cui sopra come stabilito dall’art. 9, co. 3 del TUIR, con riferimento ai criteri evidenziati anche nella circolare n. 24 del 15/06/2012 e nella circolare n. 36 del 24 settembre 2012.

 

Art. 9, co. 3 TUIR

Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo piu’ prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

 

  • Finanziamenti e capitalizzazioni: le informazioni da richiedere sono le seguenti
    • Richiedere l’ammontare dei finanziamenti o delle capitalizzazioni effettuati a favore dell’impresa nel periodo d’imposta dal singolo socio o dal familiare dell’imprenditore, solo nei casi in cui siano di importo complessivo non inferiore a 3.600 euro.

 

Questo limite va verificato con riguardo alla posizione del singolo socio o familiare.

 

Nel caso di più finanziamenti o capitalizzazioni effettuati nel corso dell’anno, va indicata la data dell’ultima operazione (vedi gli esempi riportati nelle istruzioni).

 

L’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni esiste sia per le imprese in contabilità ordinaria sia per quelle in contabilità semplificata, in presenza di conti correnti dedicati alla gestione dell’impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione (è utile richiedere la consegna degli estratti conto per le imprese e società in contabilità semplificata)

 

Per verificare il raggiungimento della soglia dei 3.600 euro complessivi si considerano i finanziamenti senza tener conto delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo d’imposta al socio o al familiare dell’imprenditore (vedi gli esempi riportati nelle istruzioni).

 

La circolare del 15 giugno 2012

 La circolare del 24 settembre 2012

Il comunicato del 2 agosto 2013

Il comunicato del 6 dicembre 2013

Modello e istruzioni

Matilde Fiammelli

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