Esiste il litisconsorzio necessario in materia condominiale?

Rosalba Vitale 25/11/13
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Di recente la Suprema Corte è intervenuta a dirimere un contrasto giurisprudenziale sulla sussistenza o meno di un litisconsorzio necessario in materia condominiale.

L’ art. 102 c.p.c. dispone che: “Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo”. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito”

Si tratta di una norma in bianco, per cui spetta all’ interprete accertare di volta in volta, i casi in cui sussiste il litisconsorzio necessario.
In particolare, la vicenda era sorta quando un condomino resisteva in giudizio davanti al Tribunale di Lecce per ottenere il riconoscimento della comproprietà di un tratto dello spazio condominiale, nella specie parcheggio condominiale inglobato nella propria autorimessa, conforme alle autorizzazioni edilizie condominiali.
In prima istanza il Tribunale aveva accolto le deduzione della parte convenuta, poi confermata anche in Appello.
Nel 2006, tuttavia, l’ altro condomino proponeva opposizione in Cassazione.
Sul punto, si sono susseguiti nel tempo diverse soluzioni giurisprudenziali.
Secondo un primo orientamento, in materia condominiale occorreva distinguere: “quando non è necessario il litisconsorzio, con chiamata di tutti i condomini, e le ipotesi quando l’ intervento degli altri è indispensabile, quando la domanda è volta all’ accertamento alla proprietà condominiale di un bene” (Cass. n. 7705/96) .
Secondo tale sentenza, nel caso come quello odierno sussisteva il litisconsorzio necessario con tutti i condomini.
Cosi la Cass. 6056/06, imponeva l’ integrazione del contraddittorio con tutti i condomini indipendentemente dalla mancata proposizione di una domanda riconvenzionale di riconoscimento della proprietà esclusiva.
Secondo orientamenti più recenti : “la domanda riconvenzionale di proprietà esclusiva di un solo condomino non dà corpo a un ipotesi di litisconsorzio necessario degli altri condomini che si verificherebbe invece ove egli proponesse ai sensi dell’ art. 34 e 36 c.p.c. una domanda riconvenzionale diretta a conseguire la dichiarazione di proprietà esclusiva del bene, con effetti di giudicato estesi a tutti i condomini” ( Cass. 17465/12).
A far luce sulla questione è intervenuta la pronuncia della Sezione Unite della Cassazione con sentenza n. 25454 del 13 novembre 2013 che ha enunciato il principio che segue: “le azioni a tutela della proprietà e del godimento della cosa comune possono essere promosse anche soltanto da uno dei comproprietari, senza che si renda necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini, quando l’attore non chieda che sia accertata con efficacia di giudicato la posizione degli altri comproprietari e il convenuto in revendica opponga un diniego volto soltanto a resistere alla domanda, senza svolgere domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione, con finalità di ampliare il tema del decidere e di ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato, la comproprietà degli altri soggetti”.

Rosalba Vitale

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