Pratiche commerciali scorrette nel settore delle tlc: uno solo è il Garante competente

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È stato reso pubblico sul Bollettino Ufficiale del 30 settembre 2013 il provvedimento con cui l’Agcm – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – ha deliberato di “passare” all’Agcom – Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni – atti e fascicoli inerenti la tutela del consumatore nel settore delle telecomunicazioni, lasciando che sia l’Autorità di settore ad occuparsi di vigilare e sanzionare le pratiche commerciali scorrette poste in essere dalle imprese a danno dei consumatori, nel campo in cui essa è più esperta.

Prima di questa delibera, che promette di segnare una vera e propria “rottura” col passato, Agcom ed Agcm hanno sostenuto e strenuamente difeso le proprie prerogative in materia.

Contendendosi la tutela del consumatore contro le pratiche degli operatori tlc, le due Autorità hanno più volte dato luogo ad una dispendiosa sovrapposizione di interventi.

Ne è risultato un quadro giuridico, economico ed istituzionale piuttosto incerto e svantaggioso, dominato dalla duplicazione dei procedimenti e delle decisioni, dal rischio di doppie sanzioni ed, in definitiva, dalla proliferazione di costi per privati ed amministrazioni pubbliche.

A far chiarezza le ben 5 note sentenze parallele con cui l’Adunanza plenaria del C.d.S. ha affrontato e risolto l’annosa questione del riparto di competenze tra Autorità indipendenti in relazione alla tutela del consumatore nei settori regolamentati.

Il 12 maggio 2012, con le sentenze n. 11, 12, 13, 15 e 16, il giudice amministrativo, individuava nel principio di specialità il criterio da seguire alla luce del diritto vigente e riconosceva al Garante delle Comunicazioni la competenza esclusiva a tutelare i consumatori nel settore regolamentato delle telecomunicazioni.

Nella giurisprudenza amministrativa, risultava chiaro già da circa un anno e mezzo chi avrebbe tutelato il consumatore, giusto per fare un esempio, dalla manovra di repricing con cui un operatore telefonico avesse deciso di apportare – scorrettamente – variazioni ai piani tariffari dei propri utenti.

Tuttavia, solo di recente l’Agcm si è decisa a dar seguito alle su menzionate pronunce, dando atto della propria incompetenza e passando la palla all’Agcom.

L’Agcm si adegua al dictum del giudice amministrativo, nello specifico, dando attuazione alle recenti sentenze (sentenze del 18 luglio 2013 nn. 7273 e 7275 e 22 luglio 2013 nn. 7442 e 7464) con cui il Tar Lazio ha annullato alcuni provvedimenti sanzionatori adottati dall’Autorità contro operatori del settore comunicazioni.

Con il provvedimento n. 24467 del 24 luglio 2013, l’Antitrust ha, quindi, deliberato di non procedere all’avvio di istruttorie, in una serie di casi inerenti pratiche commerciali scorrette nel tanto ambìto settore delle tlc.

La decisione è stata accolta con un certo ottimismo, tanto che il Commissario Agcom Antonio Preto l’ha definita“un primo passo nella giusta direzione”.

Quale direzione?

Innanzi tutto, la direzione intrapresa è quella della leale collaborazione tra Autorità e del buon andamento dell’amministrazione.

È unica l’Autorità competente a reprimere pratiche commerciali scorrette degli operatori delle tlc ed è l’Autorità di settore, grande e forte abbastanza, secondo le giurisprudenza amministrativa, per proteggere il consumatore nel settore cui è preposta. Basta agli sprechi di risorse.

Ma non è tutto: l’ottemperanza dell’Agcm, va, sicuramente, anche a vantaggio delle imprese (di certo molto più a loro agio, al riparo dallo sguardo penetrante dell’Autorità Antitrust).

Uno ed uno solo il procedimento cui verranno sottoposte le imprese del settore, in caso di violazione dei diritti dei consumatori. Una la decisione, una la sanzione. Il ne bis in idem è salvo.

Quanto ai consumatori?

Plurimi risultano, dal su accennato riparto di competenze tra Autorità, gli ipotetici interlocutori cui consumatori (e relative associazioni) dovranno rivolgersi in caso di violazione dei propri diritti da parte di imprese con cui intrattengono rapporti commerciali.

Il principio di specialità frammenta la tutela del consumatore, dividendo la competenza tra un indefinito numero di Autorità di settore.

Con il risultato che i consumatori, nei casi limite, potrebbero doversi cimentare, magari con l’aiuto di qualche brillante avvocato, nella scelta del Garante giusto.

D’altro canto, corre voce che l’esclusione della competenza dell’Antitrust in materia di pratiche commerciali scorrette nel mondo delle tlc, e la sostituzione delle sue ingenti sanzioni con i più amichevoli e meno repressivi strumenti di tutela presenti nell’armamentario Agcom, potrebbe portare ad un generale rilassamento degli operatori del settore ed abbassare gli standard di tutela a danno degli utenti.

La tutela del consumatore, corre, dunque, un rischio di parcellizzazione ed indebolimento, che al momento pare oscurato dai più importanti vantaggi che la competenza esclusiva dell’Autorità di regolazione sembra poter apportare all’economia complessiva del sistema.

La situazione raggiunta ha tutto l’aspetto di un compromesso.

Meno stress per le imprese, più caos per i consumatori.

Un compromesso che realizza un equilibrio tutto suo: probabilmente in contrasto con lo spirito di tutela del consumatore, ma, in compenso, in perfetta in sintonia con un ordinamento che si è da sempre distinto per prendersi cura dei grandi e rendere le cose difficili alla parte più debole.

Roberta Di Giorgio

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