Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno

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1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell’interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l’azione in sede civile a norma dell’articolo 75, comma 2.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell’articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.

sommario: I. I limiti dell’effetto vincolante della sentenza di assoluzione. II. Sentenza a seguito di giudizio abbreviato.

 I. I limiti dell’effetto vincolante della sentenza di assoluzione.

La disposizione è omologa e coerente rispetto a quella prevista nel comma 1 del precedente articolo: specularmente alla condanna anche la sentenza di assoluzione irrevocabile, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso [CORDERO; 1124; DALIA-FERRAIOLI MDPP (7) 814; NORMANDO, Il valore gli effetti e l’efficacia del giudicato penale, in SPANGHER Trattato, VI, 61; TONINI12 901].

Anziché riferirsi al criterio impreciso (come si è detto) della “liceità” del fatto, nel comma 1 dell’art. 652 è precisato che il vincolo “giuridico” del giudicato nell’ambito del giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o per il risarcimento del danno, concerne le sole ipotesi del compimento del fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima.

Una simile previsione si spiega, poiché le altre forme di irrilevanza penale del fatto (non punibilità per ragioni diverse da quelle specificamente indicate) non escludono la responsabilità derivante dall’illiceità di tipo civilistico o amministrativo che potrebbe essere accertata all’esito di un apposito giudizio civile o amministrativo che in questo caso non sarebbe condizionato dalla sentenza penale irrevocabile di proscioglimento, non incompatibile, con la menzionata possibilità di una responsabilità civilistica o amministrativa.

Nel caso di esercizio autonomo dell’azione risarcitoria o restitutoria, a norma dell’art. 75 comma 2 c.p.p., è espressamente specificato che l’effetto di giudicato della sentenza di assoluzione non opera; il che è coerente con la scelta del danneggiato dal reato che, a norma di tale disposizione, ha optato per un giudizio restitutorio o risarcitorio autonomo da quello penale.

II. Sentenza a seguito di giudizio abbreviato.

Il comma 2 dell’art. 652 si occupa del rapporto tra la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e il giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno, prevedendo il vincolo del giudicato solo nel caso in cui la parte civile abbia accettato il rito abbreviato a norma dell’art. 442 c.p.p.; altrimenti, il giudizio risarcitorio o restitutorio non potrebbe essere minimamente pregiudicato dalla sentenza assolutoria pronunciata a seguito di giudizio abbreviato.

Angelo Alessandro Sammarco

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