Unico 2013: supplementari per i modelli già inviati

Redazione 23/09/13
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Entro il 30 settembre i contribuenti avranno la possibilità non solo di presentare le dichiarazioni annuali relative alle imposte dirette, Iva e Irap, ma anche di correggere possibili errori commessi sia nelle dichiarazioni appena inviate, sia riguardanti i periodi d’imposta precedenti. Dunque c’è ancora tempo per compilare le dichiarazioni correttive o integrative indipendentemente dal fatto che siano ” a favore” o a “sfavore”. Il termine di invio delle dichiarazioni è rilevante visto che entro quella data i soggetti avranno modo di verificare  non solo i modelli relativi al 2012, ma anche quelli passati e di apportare le eventuali correzioni corrispondendo le relative sanzioni, se risultanti, in via agevolata.

Naturalmente per capire al meglio come comportarsi è necessario comprendere la natura dell’errore compiuto e quali difetti sulla dichiarazione ha determinato. Gli errori possono essere fondamentalmente di due tipi; formali e sostanziali. Formali sono quelli che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o sul versamento del tributo. Diventa “meramente formale” se non ostacola neppure l’esercizio dell’attività di controllo dell’amministrazione finanziaria. Al contrario, è sostanziale l’errore che determina una inesattezza che modifica il calcolo del reddito o del tributo dovuto.

Se l’errore comporta un aggravio del carico fiscale da corrispondere o una riduzione del credito vantato, esso è ritenuto a sfavore del contribuente; invece se ha come effetto la riduzione delle imposte o l’aumento del credito risulta a favore del soggetto. Queste distinzioni sono fondamentali per selezionare il termine entro cui è possibile rimediare con l’invio di una dichiarazione  integrativa.

In base all’articolo 2, comma 8 del Dpr 322/98, infatti, le dichiarazioni possono essere integrate per correggere errori a sfavore del soggetto entro il termine  d’accertamento, ossia entro il quarto periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Anche gli errori formali godono di queste tempistiche per la modifica.

Gli errori a favore del contribuente, d’altro canto,  (articolo 2, comma 8-bis del Dpr 322/98) possono essere emendati con dichiarazione integrativa non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione riguardante l’annualità seguente. In ogni caso, le integrative prevedono che la dichiarazione originaria sia stata validamente inoltrata e non risulti omessa. E’ quindi fondamentale individuare il periodo d’imposta in cui è stata commessa la svista.

Se la dichiarazione relativa al 2012 è già stata inviata entro il 30 settembre, sarà possibile inoltrare una dichiarazione “correttiva” per correggere un errore formale o sostanziale riguardante il 2012. La maggiore imposta possibile potrà essere versata con ravvedimento, mentre il credito risultante potrà essere impiegato nella prima compensazione utile.

Le istruzioni a Unico indicano che il contribuente dovrà barrare, nel riquadro “tipo di dichiarazione” del frontespizio la casella “correttiva nei termini”. Se la correzione viene fatta dopo la scadenza del termine, invece si tratterà di una dichiarazione integrativa e quindi verrà segnata la casella “dichiarazione integrativa a favore” o “dichiarazione integrativa” rispettivamente se l’errore è formale o pro contribuente ovvero dell’erario.

Nella circostanza in cui l’errore riguardi il periodo 2011 il termine del 30 settembre appare decisivo nel caso di integrativa a vantaggio in quanto solo entro questa data si può recuperare il credito d’imposta emergente mediante una dichiarazione integrativa impiegando i modelli Unico, Irap o Iva 2012. 

Il credito corrispondente dovrà essere messo in rilievo anche nelle dichiarazioni del 2012 non ancora inviate o, se già inoltrate, si procederà alla nuova presentazione mediante tramite correttiva o integrativa (dopo il 30 settembre). Per gli errori 2011 a sfavore, invece, il contribuente potrà procedere alla dichiarazione integrativa anche oltre il 30 settembre, ma si potrà usufruire del ravvedimento solo se l’invio è avvenuto entro la scadenza.

Se l’errore è riferito a periodi precedenti al 2011, per quelli a favore sarà necessario presentare istanza di rimborso, mentre per le inesattezze pro fisco si potrà impiegare l’integrativa senza però avvalersi del ravvedimento. Ugualmente impiegabile sarà l’integrativa per gli errori formali. Infine, nel caso in cui, l’errore riguardi la competenza di un costo, la correzione coinvolgerà necessariamente due annualità e, dunque, le possibili mosse (correttiva, integrativa o rimborso) risulteranno differenti a seconda dei periodi interessati.

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