Cassazione: coordinare non rende dirigenti

Dario Di Maria 18/09/13
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In questi giorni due sentenze, una della Corte di Cassazione (sentenza n. 20600 del 09/09/2013,) per il settore privato, e una del Consiglio di Stato per il settore pubblico (n. 4360 del 02/09/2013), si sono occupate di riconoscimento di mansioni superiori, ed in particolare della qualifica dirigenziale; entrambe hanno rigettato le pretese dei lavoratori ricorrenti.

Pur nelle differenze delle rispettive discipline applicabili, interessano qui per due principi di diritto di cui si è fatta applicazione:

  • l’attività di coordinamento di un gruppo di collaboratori, o la funzione di “referente” non implica necessariamente il riconoscimento della qualifica dirigenziale;
  • l’attribuzione di mansioni superiori per un periodo, non comporta necessariamente il riconoscimento della qualifica dirigenziale anche per gli altri periodi precedenti o successivi, pur nell’asserita invarianza delle mansioni svolte.

Nel caso del settore privato, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, poichè ha ritenuto mancante la prova dell’elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale caratterizzanti la qualifica dirigenziale.

In particolare è pervenuta al tale conclusione esaminando i compiti della lavoratrice presso l’ufficio amministrativo e considerando che esulasse dalle sue attribuzioni la responsabilità degli atti più importanti dell’ufficio (bilancio, dichiarazione Irpeg, dichiarazione annuale Iva), rispetto ai quali la predetta si limitava ad adempimenti meramente preparatori. Non ha ritenuto, dunque, sufficiente di per sé il coordinamento di un gruppo di impiegati addetti ad un ufficio ad integrare una funzione dirigenziale, né lo svolgimento di compiti, pur caratterizzati da autonomia.

Infatti secondo l’art. 1 del CCNL dirigenti industria, il dirigente è colui ha ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, rientrando sotto tale definizione i direttori, i condirettori e coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o uffici.

Si differenzia dall’impiegato con funzioni direttive, che è colui che è preposto a un singolo subordinato ramo di servizio, ufficio o reparto, e svolge la sua attività sotto il controllo dell’imprenditore o di un altro dirigente (cfr. in tal senso Cass. 9 settembre 2003, n. 13191; id. 30 agosto 2004, n. 17344; 19 settembre 2005, n. 18482; 22 dicembre 2006, n. 27464).

Dirimente, in sintesi, risulta il fatto che i poteri di iniziativa siano limitati dal controllo dell’imprenditore o di un altro dirigente, a nulla rilevando funzioni di coordinamento.

Analogamente, il Consiglio di Stato ha ritenuto irrilevante la formale attribuzione della funzione di “referente”, poichè, non essendo stato utilizzato il termine “responsabile”, non poteva valere come atto di nomina dirigenziale.

Riguardo al secondo principio di diritto (l’attribuzione di mansioni superiori per un determinato periodo), nella pronuncia del Consiglio di Stato il collegio ha ritenuto che l’attribuzione formale di mansioni superiori per breve periodo fino ad una certa data, non vincola il datore di lavoro pubblico a riconoscerle anche successivamente, pur nell’asserita invarianza di attribuzioni.

Del pari irrilevante, è secondo la Cassazione, la successiva attribuzione formale della qualifica dirigenziale da una certa data in poi per dedurne, sul presupposto che le mansioni siano rimaste immutate, un diritto al medesimo inquadramento per il periodo pregresso.

Nel settore privato nulla vieta, infatti, che il datore di lavoro riconosca al lavoratore l’inquadramento in una categoria o in una qualifica superiori, per riconoscergli un più favorevole trattamento normativo ed economico, a differenza del settore pubblico dove tale istituto è rigidamente disciplinato. Il principio fondamentale desumibile dall’art. 2103 cod. civ., secondo cui la qualifica deve corrispondere alle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto, è stabilito a tutela dei diritti del lavoratore, e nel settore privato può essere derogato in suo favore, in quanto la deroga costituisce legittima espressione di autonomia negoziale se risponde ad un apprezzabile interesse delle parti e non ha finalità elusive di norme imperative (cfr. Cass. 12 settembre 2002, n. 13326 e, per la legittimità dell’attribuzione convenzionale, quale trattamento di favore, della qualifica di dirigente a soggetto svolgente mansioni inferiori, si veda Cass. 5 febbraio 1997, n. 1068 ed in senso conforme Cass. 22 febbraio 2006, n. 3859).

Nel settore pubblico (in particolare nella sanità), invece, la giurisprudenza ha ritenuto necessarie 3 condizioni: 1) la vacanza del posto in organico, 2) l’incarico con atto formale, 3) la legittimazione formale dell’organo conferente all’adozione dell’atto di incarico (Consiglio di Stato, sentenze nn. 2794/2013, 954/2013, 601/2013, 4420/2012; 3945/2012; 2569/2012; 1868/2012; 4890/2011 ecc…)

Dario Di Maria

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