Scuola; niente più certificato per le assunzioni dei docenti

Redazione 03/09/13
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L’articolo 42 del decreto legge 21 giugno 2013 n.69 ha cancellato l’obbligo di presentare la certificazione sanitaria di idoneità all’impiego all’atto dell’assunzione; questo è quanto ha ricordato il Miur con la prot. n. 1878 del 30 agosto 2013. Il provvedimento spiega le istruzioni e le indicazioni operative per le supplenze, anche se l’abolizione dell’obbligo è valida anche per quei docenti che sono stati neoimmessi in ruolo. Inoltre l’amministrazione ha ricordato che la rinuncia o l’abbandono del lavoro genera sanzioni; il part time è contemplato  ma è sottoposto ad alcune condizioni: la precedenza nella scelta della sede è anch’essa soggetta a limitazioni.

La rinuncia; gli aspiranti che all’atto della presentazione della proposta di lavoro dovessero rinunciare o non dovessero essere presenti, non avranno più il diritto di ricevere altre proposte proveniente dallo scorrimento della graduatoria a esaurimento della classe di concorso o posto di riferimento.

La supplenza; nel caso in cui dopo aver accettato l’incarico, il docente non prenda servizio presso la scuola di riferimento, l’ordinamento prevede come sanzione la perdita della possibilità di ottenere proposte di lavoro sia dalle graduatorie ad esaurimento che da quelle di istituto, relativamente alla classe di concorso o al posto di riferimento. Quindi se un insegnante viene assunto sulla classe di concorso A043 e non si presenta a scuola senza un motivo valido, non ha più il diritto di esercitare la supplenza già ottenuta e  viene meno anche il diritto di poter ricevere altri incarichi dai dirigenti scolastici.

Dunque l’abbandono fa perdere tutto; infatti nella circostanza nella quale il supplente prenda servizio e poi, senza motivo, dovesse abbandonare il proprio incarico, non presentandosi più a scuola, non solo perderebbe la supplenza ma anche il diritto a ricevere proposte di lavoro per tutte le classi di concorso o per tutti i posti per i quali risulta compreso nelle graduatorie ad esaurimento che in quelle di istituto.

Le sanzioni; bisogna chiarire che le sanzioni generate dalla rinuncia, dall’assenza durante il servizio e dall’abbandono del servizio valgono solamente per la durata dell’anno scolastico corrente. Dal prossimo anno, dunque, gli interessati che sono stati puniti o lo saranno nel corso dell’anno, rientreranno nel pieno possesso dei loro diritti, tanto per quanto riguarda le graduatorie ad esaurimento quanto per le graduatorie di istituto.

Il part time; inoltre l’amministrazione ha ripetuto che anche per le assunzioni a tempo determinato vige la possibilità, per l’interessato, di chiedere il part time. In merito a questo, il ministero ha spiegato che nel contratto sarà necessario indicare anche l’articolazione dell’orario di lavoro, e comunque l’adozione del tempo parziale dovrà assicurare l’unicità del docente nei rispettivi insegnamenti.

Riservisti; anche quest’anno l’amministrazione ha adottato il criterio per selezionare gli aventi titolo alla riserva dei posti indicato dalla Corte di Cassazione. Nella fattispecie, il ministero ha ricordato che oltre agli invalidi, ne hanno titolo anche gli orfani per lavoro o le vittime del terrorismo. E, nonostante abbia fatto riferimento ad altra normativa, ha specificato che le assunzioni dei riservisti vanno realizzate senza considerare le fasce, come se fosse una graduatoria unica.

Le precedenze; per quanto riguarda la precedenza nell’assegnazione della sede prevista dalla legge 104/92 per i portatori di handicap e chi li assiste, il ministero ha spiegato che i criteri da assumere sono diversi in base al tipo di handicap. Se l’handicap è personale la precedenza assume rilievo su tutte le sedi disponibili, nel caso degli assistenti, invece, il diritto di precedenza ha valore solo per il comune di residenza del disabile da assistere o, in mancanza, nel comune più vicino.

Ore eccedenti; in merito agli spezzoni fino a 6 ore, il Miur si è uniformato alla prassi già in uso, ossia che gli spezzoni devono essere impiegati dai dirigenti scolastici per assicurare il completamento ai docenti in servizio nell’istituzione scolastica e se non ce ne fosse necessità dovranno essere proposti ai docenti interni a titolo di lavoro supplementare; prima agli insegnanti di ruolo e poi ai supplenti. Se anche così non ci sarà la possibilità di trovare un insegnante interessato ad occuparsene, il dirigente dovrà scorrere la graduatoria di istituto e attribuire lo spezzone a supplenza.

L’amministrazione ha spiegato che questa procedura è valida solamente per gli spezzoni che nascono come tali già in organico, per quelli che dovessero venire fuori da frazionamenti di cattedre dovuti a part time o altre operazioni, invece, sarà necessario procedere direttamente con lo scorrimento della graduatoria di istituto così da assegnare la frazione di cattedra disponibile direttamente a supplenza.

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