Decreto del Fare; appalti, senza iva la responsabilità solidale

Redazione 22/08/13
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Il 20 agosto scorso è stata pubblicata in Gazzetta la conversione (98/13) del Decreto del Fare (Dl 69/13). Evitato il pericolo di dover far richiesta del Durt per realizzare qualsiasi pagamento svincolandosi da possibili responsabilità e sanzioni (con l’aggravio di dover comunicare mensilmente all’Agenzia i dati per il rilascio del documento), committenti, appaltatori e subappaltatori devono proseguire con i precedenti adempimenti almeno fino a che non arriverà l’abrogazione integrale auspicata dall’ordine del giorno approvato dalla Camera lo scorso 8 agosto.

Altrimenti, dal 2015, come è scritto nel Sole 24 ore, chi vorrà potrà comunicare quotidianamente alle Entrate i dati delle fatture d’acquisto e di vendita (articolo 50-bis del Decreto), ottenendo in questo modo, tra l’altro, la totale disapplicazione della disciplina in esame. Dunque la situazione ora come ora è quella dell’originaria versione del Dl 69/13, che già conteneva l’eliminazione di qualunque verifica della controparte contrattuale con riferimento ai versamenti Iva, ma lasciava intatta la disciplina per le ritenute di lavoro dipendente.

Resta fermo, pertanto che, prima di effettuare qualunque pagamento con riferimento a contratti di appalto/subappalto stipulati o rinnovati dal 12 agosto 2012: l’appaltatore deve richiedere al subappaltatore l’asseverazione di un soggetto qualificato (o, in alternativa, l’autocertificazione) attestante che i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente inerenti il subappalto, già scaduti a tale data, siano stati “correttamente eseguiti”; il committente deve comportarsi allo stesso modo nei confronti dell’appaltatore, il quale deve fornire anche la documentazione rilasciata da tutti i subappaltatori.

In mancanza dell’attestazione cartacea (e in caso d’irregolarità nel versamento delle ritenute riferite alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto o dei vari subappalti), l’appaltatore risponde in solido verso l’erario con il subappaltatore “infedele” nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, mentre il committente è passibile della sanzione da 5 mila a 200 mila euro. Guai, pertanto, a dimenticarsi, all’atto del pagamento dei corrispettivi, di richiedere l’ormai ben nota certificazione (che, emendata della parte riguardante gli adempimenti Iva, può essere redatta come da facsimile a lato).

Nel caso in cui l’appaltatore (o il subappaltatore) non abbia dipendenti o assimilati, ovvero nessuno di questi abbia partecipato alle prestazioni connesse allo specifico rapporto contrattuale (e, quindi, non sia sorto alcun obbligo di ritenuta), si ritiene che debba essere rilasciata un’attestazione in tal senso. Onde evitare guai peggiori è comunque più che opportuno conservare ampia prova dell’effettività dei lavori svolti, delle modalità di pagamento e dell’esistenza “fiscale” del prestatore.

È altresì confermato che committente e appaltatore possono, fino a quando non ricevono una documentazione idonea, sospendere i pagamenti. Pur con la limitazione alle sole ritenute, restano ferme le limitazioni di legge, tra cui l’esclusione della sanzione quando il committente (persona fisica, condominio o società semplice) non opera in ambito Iva o applica il codice dei contratti pubblici (Dlgs 163/06), e restano attuali tutti i chiarimenti forniti dall’Agenzia (Circolari 40/E/2012 e 2/E/2013). Naturalmente, nulla cambia per quanto riguarda il vincolo di solidarietà, negli appalti di opere o servizi, con riferimento agli obblighi previdenziali ed assicurativi dei lavoratori e per le loro retribuzioni (articolo 29, comma 2, Dlgs 276/03, modificato dal Dl 76/13).

L’Amministrazione deve chiarire le conseguenze dell’eliminazione dei riferimenti ai versamenti Iva operata dall’articolo 50 del Dl 69/13. In virtù del principio del “favor rei”, la sanzione non potrà più essere comminata, nella specifica ipotesi, al committente (anche per inadempimenti precedenti al 22 giugno scorso), mentre è da definire se vige ancora la solidarietà Iva per gli inadempimenti anteriori ai pagamenti di corrispettivi effettuati in assenza di attestazione/autocertificazione nel periodo dall’11 ottobre 2012 al 22 giugno 2013. 

Redazione

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