Consulta: bocciato l’ergastolo con effetto retroattivo

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La Corte Costituzionale il 18 Luglio 2013 con sentenza n.210 si è pronunciata sulla legittimità costituzionale degl’articoli 7, comma 1, e 8 del decreto legge del 24 novembre 2000 n. 341- Disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia – convertito nella legge del 19 gennaio 2001, n.4 .

Con la pronuncia in esame la Consulta ha risolto una delicatissima questione, sollevata da parte delle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, in relazione all’art. 7 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ( Roma 4 novembre 1950) e l’art. 7, comma 1 e art. 8 del decreto legge del 24 novembre 2000 n. 341, nella parte in cui tali disposizioni interne operano retroattivamente in relazione alla posizione di coloro che, pur avendo formulato richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della sola legge 16 dicembre 1999 n.479 sono stati giudicati successivamente, quando cioè era entrato in vigore il citato decreto – legge, con conseguente applicazione del più sfavorevole trattamento sanzionatorio previsto dal medesimo decreto.

La Corte di Strasburgo aveva affermato nel caso SCOPPOLA risalente al 17 settembre 2009, che la condanna all’ergastolo di un ricorrente che si trovava in quella situazione fosse contraria al principio contenuto nell’art. 7 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; ed in particolare al principio di retroattività della disciplina più favorevole al reo tra le norme vigenti al momento della commissione del fatto sino al momento della condanna definitiva.

Tale disciplina prevedeva la pena massima di trent’anni di reclusione, in casi di giudizio abbreviato, per i reati punibili in via ordinaria con l’ergastolo; i giudici di Strasburgo avevano fatto notare allo Stato Italiano questa anomalia e che era tenuto ad assicurare che la pena dell’ergastolo, inflitta al reo, fosse sostituita con la reclusione a trent’anni.

Nel caso in oggetto, il Tribunale di Spoleto, al quale il reo si era rivolto per ottenere la sostituzione della pena facendo riferimento al caso analogo c.d. Scoppola, aveva rigettato la richiesta rilevando che non vi era stata alcuna violazione dell’art. 7 della Convenzione Europea, la Corte di Cassazione, non condividendo le ragioni del rigetto, hanno proposto questione di legittimità costituzionale degl’art. 7 e 8 del dl 341/2000 ritenendo che queste norme siano d’ostacolo all’accoglimento doveroso della richiesta di sostituzione della pena.

Il giudice de quo ha ritenuto che debba darsi la stessa applicazione della sentenza della corte europea emessa a vantaggio di Scoppola anche al caso in oggetto che possiede le stesse caratteristiche, senza che vi sia una specifica pronuncia della Corte Europea, quindi anche nel caso in oggetto la pena dell’ergastolo, applicata in forza della norma convenzionalmente illegittima, dovrebbe essere sostituita con la pena di trenta anni di reclusione.

Di fronte a pacifiche violazioni convenzionali di carattere oggettivo e generale, già in precedenza stigmatizzate in sede europea – aggiunge la Corte – il mancato esperimento del rimedio di cui all’art. 34 CEDU (ricorso individuale) e la conseguente mancanza, nel caso concreto, di una sentenza della Corte EDU cui dare esecuzione non possono essere di ostacolo a un intervento dell’ordinamento giuridico italiano, attraverso la giurisdizione, per eliminare una situazione di illegalità convenzionale, anche sacrificando il valore della certezza del giudicato, da ritenersi recessivo rispetto ad evidenti e pregnanti compromissioni in atto di diritti fondamentali della persona. La preclusione, effetto proprio del giudicato, non può operare allorquando risulti pretermesso, con effetti negativi perduranti, un diritto fondamentale della persona, quale certamente è quello che incide sulla libertà: s’impone, pertanto, in questo caso di emendare “dallo stigma dell’ingiustizia” una tale situazione».

La Consulta ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma della nostra Costituzione ed in particolare ha riconosciuto le similitudini con il caso Scoppola,che ha affermato che l’art. 442, comma 2, c.p.p. costituisce “una disposizione di diritto penale materiale riguardante la severità della pena da infliggere in caso di condanna secondo il rito abbreviato” e che l’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 341 del 2000, nonostante la formulazione, non è in realtà una norma interpretativa, perché “l’art. 442, comma 2, c. p. p. non presentava alcuna ambiguità particolare; esso indicava chiaramente che la pena dell’ergastolo era sostituita da quella della reclusione di anni trenta, e non faceva distinzioni tra la condanna all’ergastolo con o senza isolamento diurno”.

Sempre nella sentenza Scoppola, inoltre, si è affermato che “l’art. 7, paragrafo 1, della Convenzione non sancisce solo il principio della irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche, e implicitamente, il principio della retroattività della legge penale meno severa”, che si traduce “nella norma secondo cui, se la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato”.

La Corte ha rilevato che “l’articolo 30 della legge n. 479 del 1999 si traduce in una disposizione penale posteriore che prevede una pena meno severa” e che “l’articolo 7 della Convenzione […] imponeva dunque di farne beneficiare il ricorrente”. Di conseguenza, secondo la Corte, “nella fattispecie vi è stata violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione”.

Non è quasi necessario ricordare che le norme della Corte Europea integrano, quali norme imposte, la nostra normativa interna per previsione espressa dall’art. 117, primo comma della Cost. nella parte in cui impone la conformità della legislazione interna ai vincoli derivanti dagl’obblighi internazionali.

Concludendo deve dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 comma 1 del decreto legge del 24 novembre 2000, n. 341 per le motivazioni sovra esposte.

Raffaella Postiglione

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