Pas – Tfa speciale: il Miur scioglie le riserve sui criteri d’ingresso

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I PAS, percorsi abilitanti speciali, sono l’ultima novità nel panorama dell’Istruzione italiana, in realtà non sono altro che l’evoluzione, più o meno naturale, dei cosiddetti Tfa speciali, quello che permettono di conseguire l’abilitazione agli insegnanti precari. Chiaramente come ogni novità italiana che si rispetti, i dubbi che reca con sé sono molteplici e non tutti sono stati chiariti, quindi qui di seguito riportiamo le risposte del ministero sul alcuni nodi ancora da sciogliere.

Per quanto riguarda i docenti della scuola primaria va ricordato che, per ottenere l’abilitazione attraverso i PAS, devono possedere in uscita, al termine del corso, la certificazione B2 di lingua inglese prevista dal QCER, ai sensi dell’art. 3 comma 4 lett.a) del dm 249/10. Dunque la certificazione deve essere considerata come competenza in uscita e non in ingresso. Coloro che non ne fossero in possesso, possono comunque iscriversi al corso ed ottenere la certificazione mediante i percorsi specifici che verranno attivati dalle varie Università.

Quanti, invece, ne sono già in possesso, avranno l’obbligo di rilasciare apposita dichiarazione all’Università al momento dell’iscrizione (non ora, in fase di presentazione della domanda di partecipazione) e, a fronte della dichiarazione rilasciata, non dovranno rifare il corso. Chi non volesse seguire o frequentare i percorsi proposti dalle Università potrà ottenere la certificazione individualmente, a livello privato, l’aspetto fondamentale è che essa risulti acquisita prima del conseguimento dell’abilitazione.

Il livello B2, per intendersi, è un livello intermedio superiore che nel quadro QCER è classificato come segue; “comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche sul suo campo di specializzazione. È in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile una interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l’interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni”.

Oltre al titolo di lingua inglese dubbi c’erano anche sui servizi, tanto che il sindacato Snals si è premurato di riportare le risposte del Miur in merito ad alcune domande fatte sui servizi. Il sindacato, in sostanza, ha raccolto le domande dei propri aderenti e le ha girate al ministero, ottenendo così delle indicazioni di massima per poter compilare correttamente la domanda di iscrizione.

Nella domanda di iscrizione ai PAS va, in ogni caso, indicata come durata del servizio “180 gg.” anche se, in realtà, magari si è prestato servizio continuativamente dal 1° febbraio fino agli scrutini, quindi un tempo minore dei 180 giorni ma che fornisce comunque l’accesso ai percorsi abilitanti speciali. A questo aggiungiamo che il servizio nelle scuole per l’infanzia comunali è valido, in analogia a quanto previsto esplicitamente per le scuole paritarie.

Il Governo ha approvato che possa essere inserito l’anno scolastico 2012/13 fra i requisiti di servizio prestato. Dunque se l’a.s. 2012/13 è decisivo al fine di raggiungere il terzo anno di servizio, criterio fondamentale per poter partecipare, dovrà essere menzionato nel blocco “altri servizi” mentre invece i due anni prestati fra il 2001 e il 2012 dovranno essere indicati nel primo blocco dei servizi.

I tre anni possono, ovviamente, essere raggiunti dal personale ITD utilizzando sia servizi prestati in possesso di abilitazione sia in possesso del solo titolo di studio necessario per l’accesso all’insegnamento. Ovviamente si deve poi chiedere l’abilitazione per uno degli anni in cui si è prestato servizio come non abilitati. Chi,invece, vanta più di sei anni di servizio ne deve indicare complessivamente sei. Il sistema sarà poi in grado di rilevare, se necessario, dai dati in memoria, l’anzianità complessiva. I servizi fatti ai sensi dei provvedimenti legislativi “salva precari” sono pienamente validi e l’interessato li può riferire alla classe di concorso che ritiene a lui più conveniente.

Per quanto riguarda l’amministrazione invece non è possibile; valutare il servizio prestato, anche se su progetti regionali, non rientranti nella procedura “salva precari”; il servizio quale insegnante di religione; il raggiungimento di tre anni cumulando anni tra scuola dell’infanzia e/o primaria e  secondaria e in ultimo al fine della validità dell’anno scolastico non è possibile sommare, al fine di raggiungere i 180 gg. richiesti, i servizi prestati su classi di concorso diverse o tra scuola dell’infanzia e primaria.

Alessandro Camillini

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