Redditometro 2013: superata la violazione della privacy

Redazione 30/07/13
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Il 21 febbraio il Tribunale di Pozzuoli aveva disattivato il redditometro con una ordinanza che però adesso ha perso la sua validità a causa di uno ostacolo procedurale. La revoca di questo provvedimento, stabilita dalla Prima sezione civile del Tribunale di Napoli l’11 luglio scorso, si ferma, infatti, sulla soglia delle forme del ricorso presentato dal contribuente – che è stato bocciato senza appello – senza affrontare la questione della presunta invasività dello strumento varato dal Dm 65648/12, Gazzetta Ufficiale 3/2013.

La sezione staccata del tribunale napoletano sei mesi fa aveva accolto in via d’urgenza il ricorso di un pensionato del luogo, che voleva che fosse arrestato il processi di controllo, analisi e archiviazione sulle spese da lui sostenute, radiografia effettuata dalle Entrate. L’ampiezza dei dati controllabili, così come prevista dal regolamento, secondo il contribuente campano consentirebbe all’Agenzia di verificare ogni singolo aspetto della sua vita quotidiana, invadendo la sua privacy e la sua “stessa libertà individuale come potenzialità di autodeterminazione”.

Il giudice di Pozzuoli aveva accolto il ricorso, e aveva stabilito che l’Agenzia delle Entrate di “non intraprendere alcuna ricognizione, archiviazione o comunque attività di conoscenza ed utilizzo dei dati e di cessare, ove iniziata, ogni attività di raccolta dati nei suoi archivi, previa specifica informazione al ricorrente e previa disapplicazione del Dm”. istitutivo del redditometro, ma questa decisione è stata tecnicamente “revocata”, cioè cancellata, dal tribunale del capoluogo per difetto di giurisdizione.

Per quanti in futuro vorranno impugnare il redditometro sostenendo che infrange la privacy del contribuente, stabilisce il tribunale di Napoli, non potrà rivolgersi nè al Tar né alle Commissioni tributarie, e dovrà anche scongiurare il ricorso d’urgenza civilistico regolamentato dall’articolo 700 del codice di procedura civile. Se è vero che a decidere su questo ambito (privacy) è comunque il giudice ordinario, ossia il tribunale civile, il rito di applicare è quello del lavoro, così come previsto dal decreto legislativo 150/2011 circa le controversie in materia di privacy.

Nella fattispecie, chiarisce l’articolo 10è competente il tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati”, e il ricorso “va proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero”. Si tratta inoltre di una sentenza inappellabile. Fuori da questi canali qualsiasi ricorso contro le indebite invasioni alla privacy – compresa quella del contribuente – perpetrate da qualsiasi autorità, è giuridicamente inammissibile.

Lo stesso Tribunale di Napoli – che a suo sostegno cita una sentenza dei colleghi di Verona su una controversia per le iscrizioni alla Centrale rischi della Banca d’Italia – riconosce, però, che “un diverso inquadramento della fattispecie in esame” aprirebbe comunque uno scenario molto complesso.  Situazione in cui  il contribuente  dovrebbe rivolgersi al Tar se decidesse di aggredire il Dm sul redditometro, oppure la Commissione tributaria sempre che ci sia un atto a lui sfavorevole legato all’accertamento tributario.

In pratica la “non pronuncia” dell’11 luglio scorso lascia del tutto impregiudicato, e non risolto nel merito, il braccio di ferro giudiziario tra contribuente e agenzia fiscale. Verosimile pensare che a questo punto assisteremo a nuove puntate di questa diatriba.

Redazione

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