Redditometro 2013: ancora dubbi sull’accertamento di spesa

Redazione 24/07/13
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Futuro incerto per il redditometro su cui, e non è una novità, aleggiano parecchi dubbi, alcuni dei quali – per esempio il nodo legato agli incrementi patrimoniali – dovranno necessariamente essere risolti con dei cambiamenti normativi. La prima incertezza è connessa alla struttura dell’accertamento sintetico; il comma 4 dell’articolo 38 del Dpr 600/1973 si occupa specificatamente dell’accertamento sintetico “puro”, basato sulle spese effettive, mentre il comma 5 successivo disciplina il cosiddetto redditometro.

In molte occasioni l’amministrazione finanziaria ha dichiarato che i due strumenti sono alternativi. In realtà se si osserva la costruzione del redditometro, si nota che alle spese realmente effettuate dal contribuente vengono unite anche alle spese figurative, date dalla spesa media Istat, così come si sommano gli aumenti patrimoniali. In questa maniera si dovrebbe arrivare alla conclusione che il redditometro viene ad “assorbire”, nella realtà, anche il “sintetico puro”, come peraltro sembrerebbe consentire la norma. (art. 38 del Dpr 600/1973).

Un’altra problematica è quella della rilevanza delle spese medie Istat ai fini del redditometro. Premesso che queste ultime riscontrano solamente le voci della tabella allegata al decreto (spese per abbigliamento e calzature, spese scolastiche, animali domestici, vacanze) va chiarito che le spese medie Istat saranno prese in considerazione solo nel contradditorio tra ufficio e il contribuente e non nella selezione delle posizioni da sottoporre al controllo.

Il decreto del redditometro determina che le spese medie Istat rilevano quando risultano superiori alle spese reali sostenute dal contribuente, delle quali l’Agenzia risulta essere a conoscenza. Si considera che i valori Istat potranno essere considerati, dunque, solamente quando l’amministrazione è a conoscenza che il contribuente ha sostenuto quel tipo di spesa. Altro punto è, se una volta dimostrato di aver sostenuto le spese per le quali rilevano i valori Istat, e quest’ultimi risultano maggiori,  il contribuente può comunque giustificare di avere realmente effettuato un ammontare di spesa inferiore.

La risposta in questa circostanza si ritrova nell’articolo 4 del decreto del redditometro, il quale stabilisce la possibilità, da parte del contribuente, di dimostrare la diversità dell’ammontare della spesa che gli è stato assegnato. Un’altra tematica urgente è quella degli aumenti patrimoniali; gli estensori della nuova norma non hanno voluto riproporre la previsione del passato, in base al quale l’investimento si riteneva presuntivamente sostenuto con il reddito dell’anno e dei quattro precedenti. 

La conseguenza di ciò è che anche queste spese verrebbero considerate sostenute con il reddito dell’anno, al netto dei soli disinvestimenti dello stesso anno e dei quattro precedenti. Ad esempio si avrebbe il paradosso che se un contribuente, che non ha avuto disinvestimenti, compra una casa per 300 mila euro e contrae un mutuo per 250 mila euro, la differenza di 50 mila euro viene ritenuta presuntivamente sostenuta con il reddito dell’anno.

E’ chiaro che questa è una “stortura” alla quale deve essere posto rimedio il più velocemente possibile; infatti sembra che con la prossima circolare si vogliano sistemare le cose con il principio della “spalmatura” su 5 anni degli incrementi patrimoniali, come succedeva in passato. Tuttavia, la circolare si allontanerebbe dalla norma, quindi occorre intervenire con una modifica specifica sulla normativa.

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