Responsabilità solidale estesa ai lavoratori autonomi. L’Iva esclusa

Redazione 10/07/13
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L’istituto della responsabilità solidale, come avevamo in precedenza affermato, è stato oggetto di modifiche da parte del decreto Fare che è intervenuto abolendo la responsabilità solidale soltanto riguardo i versamenti IVA a carico del subappaltatore e dell’appaltatore.

Nella bozza del decreto fare entrata in Consiglio dei Ministri era prevista l’ abrogazione dei commi 28, 28 bis e 28 ter dell’articolo 35 del Dl n. 223/06.

In realtà, la versione definitiva pubblicata in Gazzetta ha attenuato i toni andando a modificare soltanto il comma 28, con l’abrogazione della parte riguardante il versamento dell’imposta sul valore aggiunto.

Pertanto resta sempre valida la responsabilità solidale nei confronti degli obblighi previdenziali ed assicurativi nonché delle ritenute da lavoro dipendente che il subappaltatore e l’appaltatore devono versare all’erario.

Detto ciò, quindi per le imprese sarà comunque necessario continuare ad acquisire l’asseverazione da parte di professionisti abilitati per evitare l’applicazione della responsabilità solidale (subappaltatore-appaltatore) o della responsabilità sanzionatoria (committente-appaltatore) attestando la regolarità fiscale. Asseverazione che come previsto dalla circolare n. 40/E dell’Agenzia delle entrate può essere sostituita dall’autocertificazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva in cui l’appaltatore dichiara di aver versato le ritenute regolarmente.

Importanti novità infine sono state apportate anche dal Decreto Lavoro.

Nello specifico le modifiche introdotte sono 3:

  • estensione del regime della responsabilità solidale negli appalti – previsto dall’articolo 29, comma 2 del decreto legislativo n. 276/2003 –ai compensi e agli obblighi contributivi dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo.
  • precisazione che la responsabilità solidale non si applica negli appalti stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001.
  • efficacia della clausola di riserva introdotta dalla Riforma Fornero (che consente ai soli contratti collettivi nazionali di derogare alla responsabilità), limitata ai soli trattamenti retributivi. Quindi le possibilità di deroga da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro hanno efficacia solo sugli obblighi di tipo retributivo ma non su contributi previdenziali ed assicurativi.

Indubbiamente la novità più importante è l’estensione della responsabilità solidale anche ai lavoratori autonomi. L’art. 29, comma 2 del d.lgs. 276/2003 prevede  infatti che, negli appalti di opere e servizi in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore o subappaltatore, il committente è obbligato in solido a corrispondere ai lavoratori utilizzati nell’appalto:  trattamenti retributivi, tfr, contributi previdenziali ed assicurativi. Tale responsabilità è adesso estesa anche nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto con contratto autonomo.

Va specificato infine che queste disposizioni contenute nel Decreto Lavoro sono già in vigore dal 28 giugno scorso, data di entrata in vigore del decreto stesso.

Redazione

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