Prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato: il decreto in Gazzetta. Il testo

Redazione 02/07/13
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.152 del 1-7-2013 il Decreto 12 giugno 2013 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale – anno accademico 2013/2014“.

Di seguito, il testo del decreto

 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

  Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121  "Conversione  in  legge  del
decreto legge 16 maggio 2008, n.85 recante disposizioni  urgenti  per
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione  dell'art.1,
commi 376 e 377,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244"  e,  in
particolare, l'art.1, comma 5; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502  "Riordino
della disciplina in materia sanitaria"; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in materia di  accessi
ai corsi universitari" e, in  particolare,  l'articolo  1,  comma  1,
lettera a) e l'articolo 4; 
  Visto il D.M. 30  gennaio  2013  n.  47  "Decreto  Autovalutazione,
Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di  studio
e Valutazione periodica"; 
  Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122, articolo  44,  comma  3-bis,
che integra l'art.4 della citata legge n. 264/1999 disponendo che  la
prova  di  ammissione  ai  corsi  svolti  in  lingua   straniera   e'
predisposta direttamente nella medesima lingua; 
  Vista la legge 19 novembre 1990, n.341, "Riforma degli  ordinamenti
didattici universitari"; 
  Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270,  "Modifiche  al  Regolamento
recante  norme  concernenti  l'autonomia  didattica   degli   Atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; 
  Visto il D.M. 19 febbraio 2009 con il quale sono state  determinate
le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie; 
  Visti i DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono  state  definite,  ai
sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea
e dei corsi delle lauree magistrali; 
  Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189, "Modifica alla normativa  in
materia di immigrazione e di asilo" e, in particolare, l'articolo 26; 
  Visto il d.P.R. 18  ottobre  2004,  n.  334,  "Regolamento  recante
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della  Repubblica
31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione"; 
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  "Legge-quadro   per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate" e successive modificazioni; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico"  e,  in  particolare
l'articolo 5, comma 4; 
  Visto il d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686,  "Norme  di  esecuzione  del
T.U. delle disposizioni sullo statuto degli  impiegati  civili  dello
Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3 "; 
  Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi" e successive modifiche; 
  Tenuto conto delle convenzioni stipulate tra  la  Scuola  Superiore
"S.Anna" di Pisa, l'Accademia Navale di Livorno, l'Accademia Militare
di Modena, l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli e  le  Universita'  di
Bologna, di Modena-Reggio Emilia, di Napoli "Federico II" e di Pisa; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  "Codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali"  e,  in   particolare,
l'articolo 154, commi 4 e 5; 
  Visti i criteri di riferimento di cui al d.lgs 14 gennaio 2008,  n.
21  "Norme  per  la  definizione   dei   percorsi   di   orientamento
all'istruzione  Universitaria  e   all'Alta   Formazione   Artistica,
Musicale e coreutica, nonche' per la  valorizzazione  della  qualita'
dei risultati scolastici dei candidati  ai  fini  dell'Ammissione  ai
corsi  di  laurea  universitari  ad  accesso  programmato,   di   cui
all'articolo  1  della  legge  2  agosto  1999,  n.   264   a   norma
dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11  gennaio
2007 n. 1"; 
  Visto il protocollo d'intesa tra il  MIUR  e  Cambridge  Assessment
ESOL  del  28  febbraio   2012   con   specifico   riferimento   alla
collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti
che desiderano iscriversi nelle universita' italiane; 
  Visto il DM 23 aprile 2013 n. 304  recante  la  composizione  della
Commissione incaricata della validazione dei test  per  le  prove  di
accesso per l'a.a. 2013-2014. 
  Vista la proposta adottata nella riunione dell'8  aprile  2013  dal
tavolo  tecnico  costituito  ai  fini  della  definizione  dei  posti
disponibili per l'a.a.  2013-14  sui  corsi  ad  accesso  programmato
dell'area sanitaria con i  rappresentanti  del  MIUR,  del  Ministero
della Salute, delle  Regioni,  della  Conferenza  dei  presidi  delle
facolta' interessate, dell'ANVUR e  degli  Ordini  professionali  dei
Medici, Odontoiatri e Medici Veterinari; 
  Valutata    l'opportunita'    di    avvalersi     del     Consorzio
interuniversitario  CINECA  per  il  supporto   tecnico   informatico
connesso alle procedure di selezione; 
  Ritenuto di definire, per l'anno accademico 2013-2014, le modalita'
ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a) della citata legge n. 264/1999; 
  Ravvisata la necessita' di determinare in via provvisoria il numero
di posti disponibili per ciascun corso di laurea magistrale  a  ciclo
unico a livello di singolo ateneo al fine di consentire la tempestiva
adozione dei bandi da parte degli atenei relativamente  ai  corsi  di
cui sopra; 
  Visto il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013, n.  334  relativo
alle "Modalita' e contenuti delle prove di  ammissione  ai  corsi  di
laurea  ad  accesso  programmato  a  livello  nazionale  per   l'a.a.
2013-2014" sul quale il Garante per la protezione dei dati  personali
ha espresso parere favorevole in data 11 aprile 2013; 
  Visto l'articolo 4,  comma  4,  del  predetto  D.Lgs.  21/2008  che
prevede  la  possibilita'  di  stabilire  "ulteriori  modalita'   per
definire l'attribuzione dei punteggi nei  casi  in  cui  non  possano
essere utilizzati in tutto o in parte gli elementi di  cui  al  comma
3"; 
  Visti il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 e il D.M. 16 dicembre  2009,
n. 99 in virtu' dei quali il voto dell'esame di  stato  e'  composto,
tra l'altro, dal credito scolastico che e' la risultanza della  media
dei voti conseguiti negli scrutini finali degli ultimi tre anni; 
  Ritenuto, quindi, che  in  sede  di  prima  applicazione,  il  voto
dell'esame di stato  puo'  essere  assunto  come  espressivo  di  una
valutazione  complessiva  che  assorbe   le   esigenze   alle   quali
corrispondono i criteri del citato decreto legislativo n. 21/2008; 
  Considerato  che  la  procedura  per  l'accesso  ai  corsi  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a) della citata  legge  n.  264/1999
non consente di poter applicare, nei tempi utili ai fini del corretto
avvio dell'anno accademico 2013/2014, i criteri di  cui  all'articolo
4, comma 4, lettere a) e d) del D.Lgs.  21/2008  con  riferimento  ai
voti ottenuti nelle singole discipline negli ultimi tre anni di corso
per la totalita' degli studenti; 
  Ravvisata l'esigenza di  applicare  le  disposizioni  previste  dal
D.Lgs. 21/2008 con una maggiore gradualita' al fine di  semplificarne
le modalita' di valorizzazione del  percorso  scolastico  rispetto  a
quanto contenuto all'articolo 10, punto 3, lettera  b)  del  suddetto
decreto ministeriale 334/2013; 
  Ravvisata altresi' l'esigenza di  ridefinire  il  calendario  delle
prove d'accesso al fine di consentire la revisione dei bandi  emanati
dagli atenei secondo le disposizioni di cui al presente  decreto,  in
conformita' con quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 264/99  e
di consentire di tener conto, nell'attribuzione dei  punteggi,  della
valutazione ottenuta dagli studenti nell'anno scolastico in corso. 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

                        Disposizioni generali 

  1.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto   ministeriale
sostituiscono quelle contenute nel decreto ministeriale del 24 aprile
2013, n. 334. 
  2. Per l'anno accademico 2013-2014, l'ammissione dei  candidati  ai
corsi di laurea di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera  a)  della
legge 2 agosto 1999, n. 264, previo accreditamento dei  corsi  stessi
ai sensi del DM 47/2013 citato in  premessa,  avviene  a  seguito  di
superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al
presente decreto.
                               Art. 2 

Prova di ammissione ai corsi  di  laurea  magistrale  in  medicina  e
           chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria 

  1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina
e  chirurgia  e  in  odontoiatria  e  protesi  dentaria,  alla  quale
partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui
all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premessa e i  candidati
non comunitari residenti all'estero, e' unica per entrambi i corsi ed
e'  di  contenuto  identico  sul  territorio   nazionale.   Essa   e'
predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambrige Assessment per la formulazione
dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con  apposito
decreto ministeriale, per la relativa validazione. 
  2. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate
nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto. 
  3. La prova di ammissione  consiste  nella  soluzione  di  sessanta
quesiti che  presentano  cinque  opzioni  di  risposta,  tra  cui  il
candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le  conclusioni
errate,  arbitrarie  o  meno  probabili,  su  argomenti  di:  cultura
generale  e  ragionamento  logico;  biologia;   chimica;   fisica   e
matematica. Sulla base dei  programmi  di  cui  all'allegato  A,  che
costituisce  parte   integrante   del   presente   decreto,   vengono
predisposti: cinque (5) quesiti per l'argomento di cultura  generale,
venticinque  (25)  di  ragionamento  logico,  quattordici   (14)   di
biologia, otto (8) di chimica e otto (8) di fisica e matematica. 
  4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00  e  per  il  suo
svolgimento e' assegnato un tempo di 100 minuti. 
  5. I candidati allievi della Scuola Superiore "S.Anna" di Pisa  che
intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione
stipulata con l'Universita' di Pisa,  devono  superare  la  prova  di
ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e  Chirurgia  in
una  delle  sedi  universitarie  statali  con  un  punteggio  pari  o
superiore a quello  dell'ultimo  avente  titolo  all'immatricolazione
nell'Universita' di Pisa all'atto del primo scorrimento.
                               Art. 3 

Corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia in lingua inglese 

  1. Le modalita' e i contenuti della prova di accesso  al  corso  di
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina  e  Chirurgia  in  lingua
inglese sono definite dal Decreto Ministeriale 14 febbraio  2013,  n.
109.
                               Art. 4 

Prova di  ammissione  ai  corsi  di  laurea  magistrale  in  medicina
                             veterinaria 

  1. La prova  di  ammissione  per  i  candidati  comunitari,  per  i
candidati non comunitari di cui all'art. 26 della legge  n.  189/2002
citata in  premessa  e  per  i  candidati  extracomunitari  residenti
all'estero e' unica e di contenuto identico sul territorio nazionale.
Essa e' predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca  (MIUR)  avvalendosi  di  Cambrige  Assessment  per  la
formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti,  costituita
con apposito decreto ministeriale, per la successiva validazione. 
  2. La prova di ammissione  consiste  nella  soluzione  di  sessanta
quesiti che  presentano  cinque  opzioni  di  risposta,  tra  cui  il
candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le  conclusioni
errate, arbitrarie  o  meno  probabili,  su  argomenti  di:  chimica;
cultura  generale  e  ragionamento   logico;   biologia;   fisica   e
matematica. Sulla base dei  programmi  di  cui  all'allegato  A,  che
costituisce  parte   integrante   del   presente   decreto,   vengono
predisposti: cinque (5) quesiti di  cultura  generale  e  venticinque
(25) di ragionamento logico; dodici  (12)  quesiti  di  di  biologia,
dodici (12) di chimica e sei (6) di Fisica e Matematica. 
  3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00  e  per  il  suo
svolgimento e' assegnato un tempo di 100 minuti. 
  4. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate
nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.
                               Art. 5 

Prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo
    unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto 

  1. La prova  di  ammissione  per  i  candidati  comunitari,  per  i
candidati non comunitari di cui all'art. 26 della legge  n.  189/2002
citata in  premessa  e  per  i  candidati  extracomunitari  residenti
all'estero, e' unica ed  e'  di  contenuto  identico  sul  territorio
nazionale.  Essa  e'  predisposta  dal   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca  (MIUR)  avvalendosi  di  Cambrige
Assessment per la formulazione dei quesiti e di  una  commissione  di
esperti,  costituita  con  apposito  decreto  ministeriale,  per   la
relativa validazione. 
  2. La prova di ammissione  consiste  nella  soluzione  di  sessanta
quesiti  che  presentano  cinque  opzioni  di  risposta,  di  cui  il
candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le  conclusioni
errate,  arbitrarie  o  meno  probabili,  su  argomenti  di:  cultura
generale e ragionamento logico; storia, disegno  e  rappresentazione;
matematica e fisica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato  B,
che  costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto,  vengono
predisposti: cinque (5) quesiti di  cultura  generale  e  venticinque
(25) di ragionamento logico, dodici (12) di  storia,  dieci  (10)  di
disegno e rappresentazione e otto (8) di matematica e fisica. 
  3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00  e  per  il  suo
svolgimento e' assegnato un tempo di 100 minuti. 
  4. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate
nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.
                               Art. 6 

Corsi di laurea e di laurea magistrale  a  ciclo  unico,  finalizzati
alla formazione di architetto con didattica  prevalentemente  erogata
                          in lingua inglese 

  1.  Nelle  universita'  in  cui  sono  attivati  corsi  di   studio
organizzati anche  in  percorsi  erogati  prevalentemente  in  lingua
inglese e su richiesta delle stesse, per l'a.a. 2013-14 la  prova  e'
predisposta anche nella suddetta lingua. 
  2. La prova in inglese puo' essere svolta dai candidati  comunitari
e non comunitari, di cui all'art. 26 della legge n.  189/2002  citata
in premessa, e dai candidati non comunitari residenti all'estero  che
esplicitino tale  richiesta  al  momento  della  presentazione  della
domanda di partecipazione alla prova. 
  3. Sono ammessi  ai  percorsi  erogati  prevalentemente  in  lingua
inglese i candidati di cui al comma 2 del presente articolo che hanno
sostenuto e superato la prova di accesso in lingua  inglese,  secondo
l'ordine  del  punteggio  ottenuto,  tenuto  conto  delle   modalita'
riportate nel bando dell'ateneo. 
  4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00  e  per  il  suo
svolgimento e' assegnato un tempo di 100 minuti. 
  5. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate
nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.
                               Art. 7 

 Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie 

  1. Per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, la
prova di ammissione e' predisposta  da  ciascuna  universita'  ed  e'
identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso
ciascun Ateneo. 
  2. Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili  per  ciascun
corso,  ciascun  ateneo  e'  tenuto  a  definire   idonee   procedure
consentendo ai candidati di esprimere l'ordine di preferenza. 
  3.  La  prova  di  ammissione  verte  sugli  argomenti  di  cui  al
precedente articolo 2, comma 3,  sulla  base  dei  programmi  di  cui
all'allegato A. 
  4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00  e  per  il  suo
svolgimento e' assegnato un tempo di 100 minuti.
                               Art. 8 

                         Accademie Militari 

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 non si applicano  per
i candidati allievi dell'Accademia Navale di Livorno,  dell'Accademia
Militare di Modena e della  Accademia  Aeronautica  di  Pozzuoli  che
intendono avvalersi della riserva di posti  prevista  rispettivamente
con le Universita' di Pisa, Bologna, di  Modena-Reggio  Emilia  e  di
Napoli "Federico II" tenuto conto che i relativi bandi  di  concorso,
gia' emanati in vista del prossimo anno accademico secondo le  intese
intercorse con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, prevedono la somministrazione di quesiti a risposta multipla
individuati con l'annuale  decreto  interdirigenziale  del  Ministero
della Difesa  con  riferimento  ai  programmi  parte  integrante  del
presente decreto, e quindi, in quanto tali, soddisfano le  condizioni
per l'accesso ai corsi di laurea magistrale previste dalla  normativa
che le disciplina.
                               Art. 9 

                Calendario delle prove di ammissione 

  1. La prova di ammissione ai corsi di cui agli articoli 2, 4, 5,  6
e 7 si svolge  presso  le  sedi  universitarie  secondo  il  seguente
calendario: 
  Medicina Veterinaria 3 settembre 2013 
  Corsi di laurea delle professioni sanitarie 4 settembre 2013 
  Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria 
  in lingua italiana 9 settembre 2013 
  Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, 
  direttamente finalizzati alla formazione 
  di architetto 10 settembre 2013
                               Art. 10 

  Graduatorie, Soglia di punteggio minimo e Valutazione delle prove 

  1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni,  sono
ammessi ai corsi di laurea  e  di  laurea  magistrale,  di  cui  agli
articoli 2, 4, 5 e 6 i candidati comunitari e non comunitari  di  cui
all'art. 26  della  legge  n.  189/2002  nonche',  nell'ambito  della
relativa riserva di  posti,  i  candidati  non  comunitari  residenti
all'estero, secondo l'ordine decrescente  del  punteggio  conseguito.
Sono ammessi ai corsi i candidati appartenenti a  tutte  le  predette
categorie e che abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo pari  a
venti (20) punti. 
  2. I posti  eventualmente  non  utilizzati  nella  graduatoria  dei
cittadini extracomunitari residenti all'estero,  verranno  utilizzati
per lo scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari  e  non
comunitari di cui all'articolo 26 della legge 189 del  2002,  qualora
previsto nei successivi specifici decreti di programmazione. 
  3. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e
7 si tiene conto dei seguenti criteri: 
  a) valutazione del test (max 90 punti): 
    - 1,5 punti per ogni risposta esatta; 
    - meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata; 
    - 0 punti per ogni risposta non data; 
  b) valutazione del percorso scolastico (max 10 punti) 
  Il punteggio viene attribuito esclusivamente ai candidati che hanno
ottenuto un voto all'esame di stato almeno pari a  80/100  e  il  cui
voto sia non inferiore all'80esimo percentile della distribuzione dei
voti della propria commissione d'esame nell'anno  scolastico  2012/13
secondo la seguente tabella: 

----------------------------------------------------
Voto dell'esame di stato non inferiore
all'80 esimo percentile e pari a:         Punteggio
----------------------------------------------------
100 e lode                                10 punti
----------------------------------------------------
99-100                                     9 punti
----------------------------------------------------
97-98                                      8 punti
----------------------------------------------------
95-96                                      7 punti
----------------------------------------------------
93-94                                      6 punti
----------------------------------------------------
91-92                                      5 punti
----------------------------------------------------
89-90                                      4 punti
----------------------------------------------------
86-87-88                                   3 punti
----------------------------------------------------
83-84-85                                   2 punti
----------------------------------------------------
80-81-82                                   1 punto
----------------------------------------------------

  Per i soli corsi di cui all'articolo 7, il punteggio e'  attribuito
dalle singole universita' secondo criteri  autonomamente  determinati
in conformita' a quanto stabilito dal D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21. 
  Per i candidati  che  hanno  conseguito  il  diploma  di  Stato  di
istruzione secondaria di secondo grado non valutato in centesimi,  il
voto viene convertito in centesimi con i criteri di cui  all'allegato
2. 
  Per i candidati che hanno conseguito  un  titolo  estero,  il  voto
dell'esame di stato viene convertito in centesimi con  i  criteri  di
cui all'allegato 2  e  rapportato  alla  distribuzione  dei  voti  di
diploma degli studenti di tutte le scuole di istruzione secondaria di
secondo  grado  appartenenti  al  sistema  nazionale  di   istruzione
nell'anno scolastico 2012/13. 
  Per i candidati che hanno conseguito il diploma in anni  scolastici
antecedenti all'a.s. 2012/2013 e nei casi in cui, comunque,  non  sia
possibile associare il candidato alla propria commissione  di  esame,
si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri: 
  - i percentili a livello  provinciale  dell'a.s.  2012/13  relativi
alla medesima tipologia di diploma; 
  - i percentili a livello nazionale dell'a.s. 2012/13 relativi  alla
medesima tipologia di diploma. 
  I voti dell'esame  di  stato  riferiti  all'80esimo  percentile  di
riferimento sono pubblicati sul portale  Universitaly  del  Ministero
(www.universitaly.it) entro il 30 agosto 2013. 
  4. Il punteggio totale e' dato dalla somma  dei  punteggi  ottenuti
nelle valutazioni di cui al comma 3, lettere a) e b). Il criterio  di
cui alla lettera b) e' utilizzato esclusivamente se il  candidato  ha
ottenuto un punteggio pari o superiore a  20  punti  nel  test,  come
previsto dal comma 1. 
  5. In caso di dichiarazione errata o non veritiera relativamente al
voto dell'esame di stato di cui alla lettera b)  e  al  possesso  del
diploma di istruzione secondaria superiore, il candidato  e'  escluso
dalla graduatoria o, se gia'  immatricolato,  decade  dall'iscrizione
anche se ha gia' sostenuto esami. 
  6. Per i corsi di cui agli artt. 2, 4, 5 e 6 il Cineca, sulla  base
del punteggio totale, calcolato ai sensi  del  comma  3,  redige  una
graduatoria  nazionale  per  i  candidati  comunitari   e   stranieri
residenti in Italia, di cui all'art.  26  della  legge  n.  189/2002,
secondo le procedure di cui all'allegato  2.  La  graduatoria  per  i
candidati  stranieri   residenti   all'estero   e'   definita   dalle
Universita'. Per i corsi di cui all'articolo 7 le Universita',  sulla
base del punteggio totale, calcolato ai sensi del comma  3,  redigono
due distinte graduatorie, una per i candidati comunitari e  stranieri
residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge  n.  189/2002,  e
l'altra per i candidati stranieri residenti all'estero.  In  caso  di
parita'  di  punteggio,  nell'ordine  della  graduatoria  prevale  il
candidato che ha riportato il maggior punteggio nel test. In caso  di
ulteriore parita': 
    - per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia  e  in
odontoiatria e protesi  dentaria  e  per  i  corsi  di  laurea  delle
professioni sanitarie, prevale in  ordine  decrescente  il  punteggio
ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei  quesiti
relativi agli argomenti di cultura generale  e  ragionamento  logico,
biologia, chimica, fisica e matematica; 
    - per il corso  di  laurea  magistrale  in  medicina  veterinaria
prevale in ordine decrescente il  punteggio  ottenuto  dal  candidato
nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti
di chimica, cultura generale e ragionamento logico, biologia,  fisica
e matematica; 
    - per i corsi di laurea e di  laurea  magistrale  a  ciclo  unico
direttamente finalizzati alla formazione di  architetto,  prevale  in
ordine  decrescente  il  punteggio  ottenuto  dal   candidato   nella
soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi  agli  argomenti  di
cultura  generale  e   ragionamento   logico,   storia,   disegno   e
rappresentazione, matematica e fisica. 
  In  caso  di  ulteriore  parita',  prevale  il  candidato  che  sia
anagraficamente piu' giovane. 
  7. La graduatoria dei corsi di cui agli articoli 2, 4,  5  e  6  si
chiude con provvedimento ministeriale. La condizione  di  idoneo  non
vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa
non scaturisce alcun diritto in relazione  all'accesso  al  corso  di
laurea e di laurea magistrale in anni successivi a quello in  cui  si
e' sostenuta la prova.
                               Art. 11 

      Candidati con disabilita' e candidati con diagnosi di DSA 

  1. Le prove di cui  al  presente  decreto  sono  organizzate  dagli
Atenei tenendo  conto  delle  singole  esigenze  degli  studenti  con
disabilita', a norma  della  legge  n.  104  del  1992  e  successive
modificazioni. 
  2. Per  quanto  attiene  ai  candidati  con  diagnosi  di  disturbi
specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge n.
170/2010 citata in premessa, e' concesso un tempo aggiuntivo pari  al
30 per cento in piu' rispetto a  quello  definito  per  le  prove  di
ammissione, di cui ai precedenti articoli 2, 4, 5, 6 e 7.
                               Art. 12 

               Trasparenza delle fasi del procedimento 

  1. I bandi di concorso delle Universita' sono emanati  con  decreto
rettorale entro il giorno 25 giugno 2013 e prevedono le  disposizioni
atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento  ai
sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
  2. I bandi di  concorso  definiscono  le  modalita'  relative  agli
adempimenti per il riconoscimento dell'identita' dei  candidati,  gli
obblighi degli  stessi  nel  corso  dello  svolgimento  delle  prove,
nonche' le modalita' in  ordine  all'esercizio  della  vigilanza  sui
candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5,  6  e  8
del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli
atenei.
                               Art. 13 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione
                         dei dati personali 

  1. Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, viene predisposta l'informativa, di  cui  all'allegato  n.3  che
costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto,  nella  quale
vengono esplicitate le finalita' e le modalita' del  trattamento  dei
dati personali forniti da ciascun candidato.
                               Art. 14 

                          Posti disponibili 

  1. I posti relativi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico con
la prova selettiva calendarizzata per i giorni 3, 9  e  10  settembre
2013, destinati agli studenti comunitari e non  comunitari  residenti
in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.189, sono
ripartiti fra le Universita' secondo la tabella dell'allegato  4  che
costituisce parte integrante  del  presente  decreto.  Agli  studenti
stranieri residenti all'estero sono  destinati  i  posti  secondo  la
riserva  contenuta  nel  contingente   di   cui   alle   disposizioni
ministeriali in data 18 maggio 2011 citate in premessa. 
  2. Fatto salvo quanto previsto in  premessa  e  fermo  restando  il
contingente  minimo  dei  posti  disponibili  cui  al  comma  1,  con
successivi  decreti  sara'  determinata  la  programmazione  in   via
definitiva. 
  Il presente decreto e' pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 12 giugno 2013 

                                                Il Ministro: Carrozza

Redazione

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