Nomine Consiglio Presidenza Giustizia Amministrativa: perché sono così importanti

Redazione 24/06/13
Scarica PDF Stampa
Altra legislatura, altro giro di nomine.

Questa volte le Camere saranno chiamate a nominare i quattro membri c.d. laici del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Per chi non lo sapesse, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (CPGA) è l’organo di autogoverno della magistratura amministrativa, l’equivalente del CSM per i giudici ordinari. Ha sede a Roma ed è presieduto dal Presidente del Consiglio di Stato.

Istituito dalla legge n. 186 del 1982, è stato notevolmente rivisto nella sua composizione e funzioni dalla legge n. 205 del 2000.

Il CPGA svolge dei compiti essenziali per il corretto funzionamento della giustizia amministrativa. Basti pensare che tra le attribuzioni previste dalla legge (art. 13 della l. 186/1982) vi sono quelle di “formulare proposte per l’adeguamento e l’ammodernamento delle strutture e dei servizi”, di “determinare i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati” e di “disporre ispezioni sui servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali”.

Al CPGA è anche attribuito il compito di deliberare, tra le altre, “sul conferimento ai magistrati di incarichi estranei alle loro funzioni, sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati” nonché “su assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati”.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa è composto, oltre che dal Presidente del Consiglio di Stato quale membro “di diritto”, da:

quattro membri effettivi (più due supplenti) eletti da e tra i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato (art. 7, comma 1, lett. b ed e);

sei membri effettivi (più due supplenti) eletti da e tra magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali (art. 7, comma 1, lett. c ed f);

quattro membri eletti (cd. “laici”), rispettivamente due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale (art. 7, comma 1, lett. d).

L’introduzione della componente eletta dalle Camere, che ha riprodotto sostanzialmente quanto previsto dalla Costituzione per il Consiglio Superiore della Magistratura, ha avuto come obiettivo quello di far partecipare all’esercizio dell’autogoverno della magistratura amministrativa soggetti di alta professionalità giuridica che non facciano però parte della magistratura stessa, garantendo maggiore autonomia e indipendenza e permettendo allo stesso tempo un rapporto più intenso con il Parlamento e con la società.

Tutti i componenti elettivi (siano essi togati o laici) durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Lo scorso aprile 2013 sono stati eletti i nuovi membri togati.

Per i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato sono risultati eletti Manfredo Atzeni, Carmine Volpe, Ermanno De Francisco e Paolo La Rosa come membri effettvi , Hadrian Simonetti e Carlo Schilardi come membri supplenti.

Per i magistrati in servizio presso i TAR i sei componenti effettivi eletti sono: Giuseppina Adamo (Tar Puglia), Linda Sandulli (Tar Lazio), Sergio Zeuli (Tar Campania), Giovanni Tulumello (Tar Sicilia), Michelangelo Francavilla (Tar Lazio), Concetta Plantamura (Tar Lombardia). Ad essi si aggiungono i due supplenti Silvia Coppari (Tar Veneto) e Giammario Palliggiano (Tar Campania).

Adesso tocca al Parlamento perfezionare la composizione dell’organo, con la nomina dei quattro membri laici. Una nuova infornata di nomine che, a quanto pare, sarebbe già stata inserita nella deplorevole prassi delle logiche spartitorie dei partiti politici. Una logica che mal si concilia con il delicatissimo ruolo che i designati membri andranno a rivestire all’interno del CPGA, garante dell’indipendenza, dell’autonomia e della terzietà dei giudici amministrativi, e dunque, a sua volta, in una posizione di massima indipendenza dai poteri legislativo ed esecutivo.

Mi auguro pertanto che l’invito di Cittadini Europei ai Presidenti delle Camere volto ad una procedura di nomina trasparente e selettiva e all’individuazione di soggetti davvero indipendenti ed equidistanti dagli interessi coinvolti possa trovare accoglimento.

Tutta la giustizia amministrativa, dal massimo giudice fino all’ultimo cancelliere, ne sarebbe alquanto lieta.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento