Riforma condominio: più semplice produrre energia da fonti rinnovabili

Redazione 14/06/13
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Da martedì 18 giugno si abbassa il quorum delle assemblee condominiali. Sarà, infatti, più facile installare impianti per produrre energia rinnovabile sulle parti comuni del condominio.  L’imminente legge di riforma, la n. 220/2012, introduce infatti importanti novità in materia assembleare. Dal 18 giugno prossimo, in tal senso, in merito a tutte le variazioni che riguardano gli impianti fotovoltaici subentra la semplice maggioranza dei presenti all’assemblea e la metà del valore dell’edificio per far sì che esse possano diventare effettive. In relazione a ciò, l’articolo 14 del decreto legge 63/2013 stabilisce alcune agevolazioni; nello specifico esso prescrive che gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni dei condomini, o su tutte le sezioni immobiliari del condominio vengano facilitati con detrazione fiscale del 65% fino al 30 giugno 2014.

Si può dunque a ragione parlare di agevolazione, tuttavia, la stessa non viene estesa agli impianti di riscaldamento, a quelli geotermici e a scaldaacqua a pompa di calore, tutte sistemazioni già agevolate dal conto termico. E da martedì prossimo il cambiamento entra nel vivo. I singoli condomini infatti avranno facoltà di delibera in merito alla realizzazione di interventi per la riduzione dei consumi energetici dell’edificio e parallelamente per la produzione di energia. Una semplice decisione a maggioranza, infatti, potrà rendere esecutiva l’installazione impiantistica per la produzione di energia utilizzando fonti rinnovabili sul lastrico solare all’interno degli edifici condominiali o nelle unità private dei singoli condomini, sia attraverso impianti di cogenerazione che utilizzando, come detto, fonti rinnovabili.

Il 18 giugno, come largamente anticipato, decorsi i sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale previsti in preparazione delle novità, è l’articolo 7 della ‘famosa’ legge di riforma del condominio (l. 220/2012) che interviene specificatamente in materia energetica, immettendo un ulteriore articolo nel Codice civile. A seguito infatti dell’articolo 1122 la normativa introduce il 1122 bis: in tal modo, la direttiva, legittima l’installazione di impianti volti a produrre energia da fonti rinnovabili riservati al servizio di singole parti condominiali sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune o viceversa sulle parti di proprietà individuale dell’interessato.

Il diretto interessato, poi, nel caso siano necessarie variazioni nelle parti comuni, dovrà opportunamente comunicarlo all’amministratore segnalando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea condominiale avrà, altresì, facoltà di stabilire eventuali modalità esecutive alternative o anche di prescrivere cautele a tutela della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio. In relazione, infine, all’effettiva installazione di impianti di risparmio energetico, su richiesta degli stessi interessati, l’assemblea sarà tenuta a provvedere alla suddivisione dell’utilizzo del lastrico solare così come delle altre superfici comuni, tenendo ben salda la salvaguardia delle svariate tipologie di utilizzazione che sono stabilite nel regolamento condominiale.

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