Redditometro 2013; ecco cosa cambia. Risponde l’esperto avv. Villani

Redazione 07/06/13
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Si avvicina sempre di più il momento in cui il redditometro, in versione soft, verrà attivato e comincerà così a verificare i redditi degli italiani. Sono almeno 35.000 gli italiani che vedranno analizzarsi spese e consumi, almeno il primo anno di attività di uno strumento che doveva rappresentare il braccio armato dell’Agenzia delle Entrate nella lotta all’evasione ma che continua a tardare a venire alla luce nonostante i tempi questa volta sembrino maturi.

Abbiamo chiesto di analizzare questa situazione, fatta di ritardi, di sentenze contrarie, di retromarce e correzioni ad un esperto in questa materia, l’avv. Maurizio Milani, che sul redditometro si era già espresso in un’altra intervista. Qui l’avvocato spiega cosa è cambiato principalmente in questo strumento più temuto che utile e come mai l’Agenzia ci abbia messo tanto, oltre a dare un orizzonte d’attesa per quel che sarà l’impiego di questa nuova forma di controllo.

Redditometro e redditometro soft; quali sono le differenze principali fra i due strumenti?

L’art. 38 D.P.R. 600/1973, come modificato ed integrato dall’art. 22 D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito nella Legge n. 122 del 30.07.2010, nonché il D.M. del 24.12.2012 (in G.U. del 04.01.2013) non hanno espressamente previsto una differenza tra il redditometro classico ed il redditometro soft. Questa distinzione può rilevarsi da recenti interviste fatte dai dirigenti ministeriali che, in attesa della Circolare Ministeriale, hanno riferito agli organi di stampa che gli accertamenti da redditometro saranno attivati solo nei confronti di 35.000 contribuenti per i quali nell’Anagrafe Tributaria saranno evidenziati sensibili scostamenti tra il reddito dichiarato e quello risultante dalle spese sostenute; invece, non saranno notificati avvisi di accertamento se la differenza tra i due valori è inferiore a 12.000,00 Euro annue anche se si è superata la soglia legale del 20% prevista dalla normativa succitata. Questa, però, è una semplice interpretazione ministeriale, che non ha alcun supporto normativo.

Quali sono le cause che hanno determinato un così forte ritardo nell’uscita del Redditometro? Come mai l’Agenzia delle Entrate è così in difficoltà nel rendere attivo uno degli strumenti contro l’evasione che dovevano essere un suo fiore all’occhiello?

L’art. 22 succitato è stato inserito nel Decreto Legge n. 78 del 31.05.2010 e soltanto dopo ben due anni ha visto la luce il Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2012. Questo ritardo, intanto, può essere motivo di eccezione di incostituzionalità della suddetta norma per mancanza dei motivi di necessità ed urgenza previsti dall’art. 77, comma 2°, della Costituzione. Probabilmente, l’ingiustificato ritardo di cui sopra è dipeso dal fatto che la normativa primaria ha delegato l’elencazione degli elementi indici di capacità contributiva al Ministro dell’Economia e delle Finanze, che alla fine ha evidenziato 100 voci di spese che incidono nella determinazione del redditometro. Secondo me, anche questo aspetto può essere motivo di incostituzionalità dell’art. 38 citato ai sensi degli art. 23 e 53 della Costituzione, perché la norma primaria non prevede nulla e genericamente si rimette ad un decreto  ministeriale, atto amministrativo di normazione secondaria.

Come sono stati risolti, se lo sono stati, i problemi in merito alla privacy che alcune sentenze avevano sollevato pronunciandosi contro il Redditometro?

I problemi in merito alla privacy, ultimamente, sono stati risolti con l’interessante sentenza del 21.02.2013 del Tribunale di Napoli – Sezione Civile distaccata di Pozzuoli (G.U. Dott. Antonio Lepore) che, con una esauriente e condivisibile motivazione, ha ordinato all’Agenzia delle Entrate di non intraprendere alcuna ricognizione, archiviazione o comunque attività di conoscenza ed utilizzo dei dati relativi a quanto previsto dall’art. 38 citato nonché di cessare, ove iniziata, ogni attività di accesso, analisi, raccolta dati di ogni genere relativi alla posizione del ricorrente.

Redditometro, spesometro e anagrafe tributaria; questa diversificazione è necessaria o è solamente l’ennesimo “monstrum” della burocrazia italiana?

I tre istituti del redditometro, spesometro ed Anagrafe Tributaria rappresentano l’ennesimo “mostrum” della burocrazia italiana che  non solo aggravano la posizione del contribuente, soprattutto per quanto riguarda i limiti difensivi che ha nel processo tributario, ma anche perché, secondo l’OCSE questi istituti fanno aumentare i costi amministrativi destinati a contrastare l’evasione e fanno pesare un onere ingiusto sulle persone e le imprese rispettose delle legge che si comportano onestamente e pagano le tasse (questo ha dichiarato sostanzialmente il Segretario Generale dell’OCSE Angel Gurrìa in occasione della presentazione del rapporto sull’economia italiana di giovedì 02 maggio 2013).

E’ possibile fare una previsione su quanto si rivelerà utile ed efficace il redditometro Soft?

Al momento, non è possibile fare alcuna previsione su quanto si rileverà utile ed efficace il redditometro soft, soprattutto perché manca una disciplina organica in proposito e tutto è lasciato alla semplice discrezionalità amministrativa dell’Agenzia delle Entrate che, in ogni caso, dovrà sempre tener presenti gli obiettivi stabiliti all’inizio dell’anno.

 

 

 

 

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