Docenti e personale ATA: arrivano le proroghe per i supplenti

Redazione 04/06/13
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In una nota ministeriale, prot. 5400 del 30 maggio 2013, sono state rese note alcune novità regolative per specifiche figure di docenti e personale Ata (supplenti in servizio con contratti a termine). Le categorie interessate, infatti, rispettando alcuni requisiti, potranno beneficiare di una proroga. Entrando nello specifico, nei confronti dei docenti supplenti che sono in servizio grazie all’avvenuta sostituzione di docenti rientrati dopo il 30 aprile, e dove la mancanza del titolare di cattedra si sia protratta per un arco temporale non inferiore ai 150 giorni, limitati a 90 per le classi terminali, il contratto di supplenza, in principio valevole fino a lezioni concluse, va prolungato fino al termine degli scrutini e degli esami del mese di giugno a cui gli stessi supplenti interessati hanno diritto a partecipare.

Nei confronti, poi, dei docenti che, esclusi dalla sovra citata ipotesi, ricoprono servizio al termine delle lezioni, dovrà disporsi un peculiare contratto che, non presupponendo il mantenimento della prestazione lavorativa sino ad avvenute valutazioni, comprende, per i giorni esclusivamente necessari, il periodo che si estende dal primo all’ultimo giorno di presenza del supplente nello scrutinio e nel giudizio finale. Agli insegnanti con contratto di supplenza provvisoria, aventi svolto servizio fino al termine effettivo delle lezioni, soltanto nel caso in cui dovessero essere designati come commissari interni nella medesima scuola dove gli stessi hanno prestato insegnamento, si attribuisce il diritto all’attribuzione di un subentrante contratto, valevole per un numero di ore di servizio pari a quello della stipula contrattuale precedente, con decorrenza dal giorno di seduta preliminare della commissione e cessazione nel giorno di chiusura della sessione d’esame.

Infine, tra le categorie di docenti interessati alle nuove regole, spiccano quelli aventi sottoscritto un contratto di supplenza valevole fino alla conclusione delle attività didattiche, ossia il 30 giugno, nei confronti dei quali spetta la proroga contrattuale fino al giorno finale della sessione d’esame, incluse anche le prove di Stato. In riferimento all’organo Ata, invece, la nota ministeriale coinvolge il personale che ha prestato servizio tramite supplenze brevi o discontinue, annunciando che in tali casi le domande di proroga inoltrate dai capi d’istituto dovranno ricevere correlata autorizzazione, a patto però che si tratti di circostanze di evidente necessità, da parte dei dirigenti scolastici regionali.

Riguardo poi alle supplenze assegnate fino all’avente diritto, le stesse, in applicazione della nota n. 4988 del 21 maggio 2013, dovranno essere accordate fino al 30 giugno o, viceversa, al 31 agosto 2013. Solo entro il periodo strettamente indispensabile, le supplenze aggiudicate fino al 30 giugno, nel caso in cui non risultasse possibile consentire le attività d’esame di Stato tramite l’impiego del personale a tempo indeterminato e di quello supplente annuale, potranno essere prolungate. La proroga si applica poi in tutti i casi in cui possa concretamente essere messo a repentaglio l’effettivo svolgimento dei servizi d’istituto.

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