G.U.: l’autorizzazione unica ambientale sarà in vigore dal 13 giugno

Redazione 31/05/13
Scarica PDF Stampa
Sul Supplemento ordinario n. 42 alla “Gazzetta Ufficiale” n. 124 del 29 maggio 2013 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica n. 59, 13 marzo 2013. Il provvedimento attiene al “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale” che ricadono sotto la responsabilità delle piccole e medie imprese oltre che su quella degli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, “a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con correzioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”. L’entrata in vigore della nuova disposizione è fissata per il 13 giugno 2013.

Il menzionato regolamento, dando avvio all’Autorizzazione unica ambientale (Aua), un provvedimento rilasciato dallo Sportello unico per le attività produttive (Suap) che subentra agli atti di comunicazione, notifica e concessione in ambito ambientale, risponde al complesso obiettivo che punta al completo snellimento di tutti gli oneri burocratici che sono a carico delle piccole e medie imprese, assicurando in tal modo la certezza dei tempi per il rilascio dell’autorizzazione.

Il decreto n. 59 del 13 marzo 2013 è composto da 12 articoli ed avrà altresì una durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio. Il Regolamento di disciplina dell’autorizzazione unica ambientale andrà a sostituire sette provvedimenti, nello specifico:

1) l’autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;

2) la comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo n. 152, 3 aprile 2006, volta all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue derivanti dalle aziende a ciò preposte;

3) l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;

4) l’autorizzazione generale di cui all’articolo 272 sempre del decreto legislativo n. 152, 3 aprile 2006, inerente la sussistenza di impianti con emissioni modestamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico;

5) la comunicazione o il nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o 6, della legge n. 447 del 26 ottobre 1995, in tema di impatto acustico;

6) l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi provenienti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 99 del 27 gennaio 1992;

7) ed infine le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del, più volte citato, decreto legislativo n. 152, 3 aprile 2006, sulle procedure di auto-smaltimento e recupero agevolato di rifiuti considerati pericolosi e non pericolosi.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento