Finanziamenti ai partiti, Corte dei conti: eccedenze tornino allo Stato

Redazione 30/05/13
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Sottrarre fondi in eccesso dalle casse dei partiti si qualifica come furto ai danni dello Stato e non alla tesoreria della sigla politica. La pronuncia della procura generale della Corte dei conti sul caso di Luigi Lusi, l’ex tesoriere della Margherita sotto accusa per utilizzo improprio dei rimborsi elettorali al partito poi confluito nel Pd, apre un sentiero ancora poco battuto nella spinosa questione dei finanziamenti pubblici, che può influenzare notevolmente il dibattito di questi giorni.

Con il decreto che, secondo gli annunci di appena sette giorni fa, dovrebbe abolire la forma di rimborso in vigore fino a oggi, e che tante critiche ha attirato su di sé, la presa di posizione della magistratura contabile iscrive il reato in una fattispecie totalmente diversa da quella immaginata sino a oggi.

La Corte dei conti si è espressa nella richiesta di sequestro conservativo dei beni della cui sottrazione l’ex tesoriere popolare è accusato e definisce, se accolta, in maniera irrevocabile il principio che, quanto in surplus rispetto alle spese elettorali effettivamente sostenute, non sia ascrivibile al patrimonio del partito ma allo Stato.

Nello specifico, Lusi è accusato di aver utilizzato impropriamente fondi pubblici destinati al partito per un ammontare di 16 milioni di euro tra case, conti correnti e polizze stipulate, con 6 milioni versati al fisco.

Non è un caso, comunque, che l’affermazione della procura arrivi proprio nelle ore in cui dovrebbe essere messo in agenda dal governo il testo per l’abolizione del sistema di finanziamento vigente, di cui sono state approvate le linee guida nel corso dello scorso Consiglio dei ministri.

Sicuramente, se la posizione della Corte dei conti dovesse trovare conferma ufficiale, allora la riscrittura delle modalità di elargizione dei fondi ai partiti dovrà giocoforza tenerne conto, probabilmente obbligando a redarre una rigida rendicontazione degli investimenti sostenuti per le campagne elettorali e senza sborsare un solo euro in più. 

“La rilevanza costituzionale dei partiti e le loro funzioni pubbliche giustificano forme di sovvenzionamento a carico della fiscalità generale, ma solo se le spese finanziate sono pubbliche”: questo il nucleo delle considerazioni giuridiche avanzate dalla procura della magistratura contabile.

Ne consegue, dunque, che quanto in eccedenza non può in alcun modo essere utilizzato per altri fini, come accaduto invece nei casi di Lusi e di Belsito per la Lega Nord: i responsabili finanziari dei partiti avrebbero dovuto restituire i fondi allo Stato, invece di investirli per altri binari totalmente avulsi dalla vita politica, sostanzialmente attuando un vero e proprio danno nei confronti della collettività.

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