Avvocati, notai, ingegneri: la sentenza che cancella l’Irap agli autonomi

Redazione 10/05/13
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Avvocati, notai, ingegneri e una moltitudine di altri professionisti vedono improvvisamente uno spiraglio per alleggerire il peso fiscale della propria attività: se la presenza del titolare – quindi, in questo caso del professionista in carne e ossa – è determinante per il regolare svolgimento delle operazioni, allora l’Irap non è esigibile. Lo ha stabilito una sentenza della Ctr del Lazio lo scorso 22 aprile.

In particolare, i destinatari di questo giudizio sicuramente controcorrente sono proprio tutti quei professionisti che abbiano a proprio carico esclusivo il regolare andamento dell’attività per cui si è presa la posizione di autonomia. In questo caso, dunque, anche la presenza di collaboratori, o anche di beni volti al miglioramento delle prestazioni, rimane ininfluente se l’assenza del titolare può pregiudicare il buon andamento dell’esercizio.

Dunque, siamo nel novero di quelle professioni intellettuali dove il soggetto titolare dell’impresa è fondamentale per lo svolgimento del lavoro quotidiano e, per converso, per la reale soddisfazione del cliente.

Insomma, i redditi dei professionisti in questione si sottrarrebbero dal macigno Irap, purché rimanga “nell’esercizio delle professioni intellettuali – recita la sentenza – in via di principio, assolutamente non configurabile l’esistenza di un’organizzazione che possa funzionare separatamente e indipendentemente dall’intervento del professionista”.

Il requisito fondamentale per ottenere lo sgravio Irap, dunque, pare essere quello dell’insostituibilità del titolare professionista, la cui presenza e attività risulta decisiva per le pratiche in essere nell’ufficio da lui eventualmente diretto.

Dunque, si riapre il significato giuridico e tributario dell’attività cosiddetta “autonoma”, laddove la presenza dell’avvocato, dell’ingegnere o del geometra nel suo studio tecnico, è dirimente per l’attività in sé. E’ sì, vero, che esistono anche quei rami professionali definiti come “protetti”, cioè in grado di proceder anche nell’assenza del titolare. Anche in questi casi, però, si tratterà di esercizi mai del tutto rispondenti alla definizione di “autonomo”.

Secondo la sentenza 238/01/13 della Ctr laziale, se un’organizzazione non riesce a funzionare regolarmente in autosufficienza non potendo fare a meno della presenza del professionista di riferimento, allora costui non dovrà essere soggetto al regime di Irap sul reddito.

Redazione

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