Concorso 855 funzionari Agenzia Entrate: il Tar Lazio respinge il ricorso del Codacons

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È di ieri la notizia del deposito della sentenza n. 4548/2013 con cui il Tar Lazio ha chiuso innanzi a sé il giudizio sulle asserite illegittimità nello svolgimento della prima prova tecnico-professionale del concorso bandito dall’Agenzia delle Entrate nel 2011. E il piccolo esercito di giovani partecipanti collocati in graduatoria in posizione utile per partecipare alla seconda prova attitudinale (peraltro già svoltasi il 19 aprile 2013 per effetto della revoca della sospensiva ad opera del Consiglio di Stato) può tirare un sospiro di sollievo, dopo quasi un anno di incertezze.

Già, solo fino a domani.

È infatti prevista per il 10 maggio 2013 la pubblicazione delle graduatorie degli ammessi al tirocinio teorico pratico, penultimo step della procedura concorsuale, destinata a chiudersi con una prova orale finale.

La vicenda processuale prende le mosse dai fatti verificatisi l’8 giugno 2012 nelle varie sedi regionali di concorso, che hanno sollevato un vespaio di polemiche soprattutto per il disallineamento degli orari di inizio dello svolgimento della prova tra le varie sedi concorsuali.

Ebbene.

Il Tar Lazio, nella citata sentenza, dopo aver rilevato in via preliminare il difetto di legittimazione attiva del Codacons, la carenza di interesse a ricorrere tanto dell’associazione a tutela dei consumatori di Rienzi quanto dei singoli ricorrenti persone fisiche – la domanda introdotta con il ricorso infatti era volta ad ottenere l‘annullamento dell’intera procedura -, nonché il difetto di notificazione del ricorso a tutti i controinteressati (la notifica per pubblici proclami è avvenuta solo con riguardo ad alcuni concorrenti delle regioni Lombardia, Lazio e Toscana), con un eccesso di scrupolo valutativo, ha comunque esaminato il merito della controversia, dichiarandone l’infondatezza.

La principale censura mossa all’operato dell’Agenzia delle Entrate era quella relativa alla notevole distanza temporale con cui è iniziato lo svolgimento delle prove nelle varie sedi che, unitamente alla introduzione di telefoni cellulari nella sede d’esame, avrebbe reso possibili illecite comunicazioni dei candidati con l’esterno e tra di loro. Rispetto a ciò il Tar ha osservato che “le norme invocate dai ricorrenti (l’art. 6 del d.P.R. n. 686 del 1957, ovvero l’omologa previsione di cui all’art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994) non stabiliscono che le prove debbano essere espletate in “sincrono” bensì soltanto che “All’ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa procedere all’appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro” per poi procedere alla verifica dell’integrità dei plichi contenenti il questionario da somministrare.

L’orario di effettivo inizio delle prove, nell’ambito del giorno stabilito, non può, invece, essere considerato perentorio” – continua il Tar – “principio (…) più volte affermato dal Consiglio di Stato (da ultimo, con sentenza n. 4136 del 28.6.2010, della VI^ sezione), relativamente allo svolgimento degli esami per l’ammissione a facoltà a numero chiuso, in particolare evidenziandosi come non vi sia alcuna previsione normativa che ciò stabilisca, e, in ogni caso, perché, sul piano logico, “va salvaguardato un margine di ragionevole elasticità in considerazione delle possibili situazioni concrete che giustifichino eventuali ritardi”.

Per quanto concerne poi il “passaparola” telefonico tra concorrentinessuna prova è stata realmente fornita circa le interferenze che si sarebbero verificate fra le varie sedi, o, comunque circa possibili illeciti consistenti in comunicazioni dei candidati con l’esterno, volte a conoscere anticipatamente il contenuto delle prove”. L’ultima sede (Padova Fiere) ha iniziato alle ore 12,22 mentre la prima ha finito alle 13,05 (Palermo, Istituto Duca degli Abruzzi), e anche volendo non avrebbero potuto comunicare con tutti gli altri candidati ancora isolati nelle rispettive sedi di esame, obbligati a depositare sul banco, spenti, i telefoni cellulari a pena di esclusione.

Da un lato, non esiste nessuna norma di legge o di regolamento che vieti l’introduzione nelle aule di esame di telefoni cellulari o simili dispositivi.

Dall’altro, nessuna valenza probatoria è stata riconosciuta alle dichiarazioni pubblicate sul blog dell’avv. Rienzi (alla cui autenticità e paternità è impossibile risalire), né al video e al materiale fotografico versato in atti (sempre per l’impossibilità di stabilire con certezza alle circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati realizzati). L’unico materiale probatorio su cui si fonda la decisione è quello prodotto da controinteressati e Agenzia delle Entrate, i cui verbali non sono stati oggetto di querela di falso.

Morale della favola: se violazioni ci sono state sono state, sono state violazioni di singoli candidati che hanno giustificato l’esclusione individuale dalla prova, ma insufficienti per argomentare illeciti generalizzati che conducano all’annullamento dell’intera procedura o per vulnerare in maniera significativa i principi di trasparenza e di parità di trattamento.

Il testo della sentenza

Laura De Francesco

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