Cassazione: le telefonate private in ufficio sono reato

Redazione 04/05/13
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Le telefonate in ufficio, per scopi personali, sono reato; per la precisione peculato d’uso. Le sezioni unite la Corte di Cassazione, con la sentenza 19054, hanno stabilito che sussistono gli estremi per il peculato d’uso; e addirittura c’era chi teorizzava i reati di abuso d’ufficio e truffa. Le sezioni unite valutando un’ampia casistica attinente al passato sono finite con il tornare al punto di partenza aderendo al principio che asserisce il peculato d’uso prendendo così, di fatto, le distanze dal peculato ordinario.

La distinzione tra le due tipologie è determinata dall’articolo 314 del Codice penale; ciò che contraddistingue i due reati è la possibilità di restituire o meno, subito la cosa di cui si è fatto un uso momentaneo. Ed è proprio questo il centro del pensiero fino a ieri dominante, ossia l’impossibilità di restituire immediatamente il maltolto. Oggetto dell’appropriazione definitiva, infatti, non sarebbe tanto il telefono quanto l’energia rappresentata dagli impulsi elettronici entrati a far parte del patrimonio della pubblica amministrazione.

Il pubblico impiegato si appropria così degli scatti telefonici per sempre meritando in questo modo di essere condannato per il reato di peculato ordinario, sempre che il valore delle telefonate svolte sia “apprezzabile” ossia rilevante. La Cassazione, tuttavia, fondamentalmente si discosta dalla punizione più severe che darebbe la lettura del codice penale, l’abuso del possesso, infatti, non si può, secondo le sezioni unite, tradursi nella stabile ” inversione del dominio” che determina il peculato ordinario.

I giudici delle sezioni unite fissano i confini della rilevanza penale del peculato d’uso specificando che l’impiego del telefono per fini personali “quando sia economicamente e funzionalmente non significativo” è penalmente irrilevante, anche se le telefonate private non sono urgenti ma di natura “ricreativa”.

Esagerare è molto sconsigliato visto che si va nel penale; il tempo perso al telefono, il danno economico procurato dal costo delle chiamate sono due aspetti del pregiudizio subito dal datore di lavoro. Chiaramente su questo genere di considerazioni incide anche il contratto telefonico, qualora sia a forfaitil raggiungimento della soglia di rilevanza – afferma la Cassazionesi realizza con la produzione di un apprezzabile danno al patrimonio della Pa o con una concreta lesione della funzionalità dell’ufficio; eventualità quest’ultima che potrà assumere autonomo determinante rilievo nelle situazioni regolate dal contratto cosiddetto “tutto incluso”.

Il valore economico è poi apprezzabile anche quando le telefonate sono così ravvicinate nel tempo da essere considerate “un’unica condotta”.

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