La legge che vieta ai ministri Delrio e Zanonato di fare i sindaci

Redazione 02/05/13
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Ministri con la fascia tricolore. Un po’ troppo? Forse sì, anche a norma di legge, a quanto pare. Sono due i titolari di dicasteri nel governo di Enrico Letta a guidare anche altrettanti consigli comunali, entrambi nel nord Italia: si tratta di Graziano Delrio, ministro per gli Affari Regionali, e Flavio Zanonato, responsabile dello Sviluppo Economico, rispettivamente primi cittadini di Reggio Emilia e Padova.

A quanto emerge dagli ultimi dibattiti che animano le città interessate, infatti, sembra proprio che i due sindaci non abbiano scelta: dimettersi dalla carica locale per poter svolgere in piena legittimità il ruolo di ministri della Repubblica.

Come al solito, però, in Italia nulla è mai definitivo e, quindi, giusto qualche sera fa, è stato proprio Delrio a prendere posizione, ospite di Lilli Gruber alla trasmissione di approfondimento politico “Otto e mezzo” su La7, affermando: “Vediamo se è obbligatoria una decadenza o meno. Conto di andare avanti fino a dopo l’estate, poi vediamo se la norma me lo consente o meno”, quasi per ritrattare le dichiarazioni di qualche ora prima alla cronaca locale, dove aveva confermato di voler arrivare a fine mandato “perché mancano pochi mesi”.

Insomma, il sindaco sembra parecchio restio ad abbandonare il posto al vertice delle istituzioni comunali, con tanto di accusa per il doppio stipendio da nababbo – “80mila euro da sindaco, 200mila da ministro”, hanno accusato le opposizioni – ma la normativa consente davvero di temporeggiare così a lungo, lasciando due città di dimensioni tutt’altro che secondarie nell’incertezza del vuoto alla guida politica? Vediamo.

Come specificato dal consigliere del MoVimento 5 Stelle a Reggio Emilia, Matteo Olivieri, il comma 3 della legge 148/2011, ad attuazione della 138, Manovra bis del 2011 varata dal governo Monti poco dopo il suo insediamento,  che qui riportiamo integralmente, prevede: “Fermo restando quanto previsto dalla legge 20  luglio  2004,  n. 215,  e  successive  modificazioni,  le  cariche  di  deputato  e  di senatore, nonche’ le cariche di governo di cui all’articolo 1,  comma 2, della citata  legge  n.  215  del  2004,  sono  incompatibili  con qualsiasi  altra  carica  pubblica  elettiva  di  natura  monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici  territoriali  aventi, alla data di indizione delle elezioni  o  della  nomina,  popolazione superiore  a  5.000  abitanti,   fermo   restando   quanto   previsto dall’articolo 62 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267. Le incompatibilita’ di cui al primo  periodo  si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data  di  entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data  di  indizione delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, le incompatibilita’ di  cui  al  primo  periodo  si applicano, altresi’, alla carica di  membro  del  Parlamento  europeo spettante all’Italia, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24  gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso  il divieto  di  cumulo  con  ogni  altro  emolumento;  fino  al  momento dell’esercizio dell’opzione, non  spetta  alcun  trattamento  per  la carica sopraggiunta.”

Intanto, però il sindaco di padova Zanonato non ha perso tempo per definire il proprio mandato come “decaduto” immediatamente dopo la nomina a ministro, con l’iter di sostituzione che dovrebbe compiersi nell’arco di qualche giorno. Da parte di Delrio, invece, pare esserci qualche resistenza in più. 

Redazione

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