Detrazioni 730: ecco su quali voce di spesa risparmiare

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Siamo in quella fase dell’anno in cui si avvicina il momento di compilare la dichiarazione dei redditi, ed è il momento in cui il contribuente si fa i conti in tasca al centesimo per cercare di beneficiare del maggior numero di esenzioni e detrazioni, visto il periodo di recessione economica. Ci siamo rivolti, dunque,  a due specialisti di questa materia, Giorgio Confente, avvocato tributarista e docente al Master di Diritto tributario dell’Università Bocconi di Milano, e Massimo Grimaldi, esperto in materia fiscale, che hanno spiegato in questa intervista su quali voce di spesa è possibile applicare le detrazioni. Per ulteriori informazioni potete consultare anche il loro libro “Detrazioni 2013”.

 

Gli italiani sono il popolo europeo che presenta il più alto di proprietari di prima casa, quindi da sempre nel nostro paese l’abitazione è un valore oltre che ad un bene. Alla luce di questo quali sono i limiti di spesa principali e le modalità d’applicazione della detrazione nell’ambito del recupero del patrimonio edilizio?

La detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inizialmente introdotta con la Legge n. 449/1997, dopo una serie di proroghe temporanee è oggi un’agevolazione stabile il cui riferimento normativo è l’articolo 16 bis del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/86). A regime, la misura della detrazione corrisponde al 36 per cento delle spese sostenute. Il decreto legge 83/2012 ha previsto che i contribuenti che sostengono spese per il recupero edilizio degli edifici possono accedere ad una detrazione del 50%, anziché del 36%, per le spese sostenute dal 26.06.2012 al prossimo 30.06.2013.

In questo lasso di tempo è previsto anche l’aumento del tetto massimo di spesa detraibile, che passa da 48.000 a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Restano confermate le altre disposizioni, ossia che la detrazione è riconosciuta per le sole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze, in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento della spesa.

Quali sono gli adempimenti formali e quando invece decadono i benefici?

Per usufruire della detrazione 36%/50% è necessario inviare alla competente Azienda sanitaria locale, prima dell’inizio dei lavori, una comunicazione con raccomandata A.R. (salvo alcuni lavori per cui  non è necessario inviare tale comunicazione) e pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

La detrazione non è riconosciuta se non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl, se obbligatoria oppure se non si documenta il pagamento tramite bonifico. Inoltre, la decadenza dal beneficio si verifica se non sono esibite le fatture che dimostrano le spese effettuate oppure se le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche o sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi.

Molta importanza recentemente stanno avendo le energie rinnovabili e pulite che sono diventate una vera e propria risorsa economica per chi decide di investirci. Quali sono le tipologie di interventi, nell’ambito del risparmio energetico, per cui spetta la detrazione?

La legge 296/2006 nel quadro delle misure di politica energetica ed ambientale, ha introdotto una specifica agevolazione fiscale per la realizzazione di interventi volti al contenimento dei consumi energetici, effettuati su edifici esistenti. L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta nella misura del 55% delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti.

Si tratta di riduzioni dalle imposte dirette per le persone fisiche (IRPEF) e per le società (IRES) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti), l’installazione di pannelli solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Quali sono invece gli oneri che derivano dall’acquisto di immobili e terreni?

Anche dall’acquisto di immobili o terreni può derivare un beneficio fiscale in relazione ad alcune spese  ritenute rilevanti dal legislatore. La più frequente di tali spese è costituita dagli interessi passivi pagati sul mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’abitazione principale del contribuente mutuatario, entro il limite massimo di detraibilità pari ad Euro 4.000,00.

Vi sono poi alcune spese, accessorie al mutuo, che sono ammesse in detrazione unitamente agli interessi passivi come, ad esempio, l’onorario del notaio, le spese di iscrizione e cancellazione dell’ipoteca, l’imposta sostitutiva sul capitale prestato, le attività propedeutiche finalizzate all’ottenimento del prestito (spese di istruttoria e perizia) e la penalità per estinzione anticipata del mutuo.

Un’altra spesa detraibile, correlata all’acquisto dell’abitazione, è rappresentata dalle spese di intermediazione sull’immobile, ossia quei compensi corrisposti ad intermediari immobiliari al fine di acquistare l’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo massimo di  Euro 1.000. Infine è possibile detrarre gli interessi passivi relativi a mutui ipotecari, stipulati dal 1° gennaio 1998, al fine costruire o ristrutturare l’immobile destinato a divenire l’abitazione principale, nel limite massimo consentito di euro 2.582,28.

Per quanto riguarda la salute “fisica” del cittadino, quali sono le spese sanitarie detraibili?

Una particolare attenzione sono rivolte alle spese sostenute dal cittadino per la cura, la prevenzione e la tutela della salute. In generale le spese sanitarie sono quelle destinate all’acquisto di medicinali, ai costi sostenuti per le terapie, per le analisi, per gli esami di laboratorio, per le prestazioni e le visite specialistiche (oculisti, dentisti, cardiologi, oncologi, …), per l’acquisto o il noleggio di attrezzature o protesi dentarie, per l’assistenza  specifica, per le operazioni chirurgiche, per gli interventi operatori, per le prestazioni specialistiche anche se rese da un medico generico, per le indagini radioscopiche per le degenze e per i ricoveri.

L’Agenzia delle entrate, in tema si spese sanitarie ha fornito molti chiarimenti in relazione alla detraibilità di svariati casi particolari. Tra questi, ad esempio, le prestazioni mediche omeopatiche, le spese per la riabilitazione e la fisioterapia, a condizione che siano prescritte da un medico (come quelle di fisiokinesiterapia, laserterapia), nonché le spese per le sedute terapeutiche dallo psicologo.

Di quali agevolazioni possono godere i portatori di handicap?

Per i portatori di handicap sono interamente deducibili le spese mediche generiche, ossia le prestazioni  rese da un medico generico,  l’acquisto di medicinali e le spese per la loro assistenza specifica, quali l’assistenza infermieristica e riabilitativa in generale. Inoltre sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, al movimento, al trasporto, al sollevamento del disabile (quali ad esempio l’acquisto di poltrone per inabili, di arti artificiali per la deambulazione, la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzina, …) oltre a quelle sostenute per l’acquisto di veicoli destinati a soggetti portatori di handicap, entro un limite di spesa pari ad Euro 18.075,99.

Sono agevolabili anche le spese per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza. Rientrano tra le detrazioni fiscali, infine, anche le  spese sostenute dalle persone non vedenti per l’acquisto e/o il mantenimento dei cani guida, nonché le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi.

Come incidono le spese dei figli sulle famiglie? Asilo nido, attività sportive sono voci detraibili?

Si, sono detraibili anche alcune spese sostenute per i figli. Fra queste vi sono i costi sostenuti dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido per un importo massimo complessivo di euro 632,00 per anno, per ogni figlio. Poi vi sono le spese sostenute per le attività sportive praticate da ragazzi, di età compresa tra 5 e 18 anni, per un importo non superiore per ciascun ragazzo a euro 210,00: si tratta di spese sostenute per l’iscrizione annuale o l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e di tutte le altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

Per quanto riguarda le erogazioni liberali, i contributi e le donazioni di quali detrazioni il cittadino può usufruire?

E’ possibile usufruire delle detrazioni/deduzioni per i versamenti a titolo gratuito, effettuati a favore di organismi che perseguono finalità di carattere sociale, umanitarie, culturali, scientifiche, …, o ad Università o ad enti di ricerca. I limiti e le modalità della detrazione o deduzione della spesa si differenziano a seconda del soggetto nei confronti del quale tali erogazioni vengono effettuate.

Le principali tipologie di erogazioni sono le seguenti:

– Le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di ONLUS;

– Le erogazioni a favore del clero cattolico e di istituzioni religiose;

– Le erogazioni liberali a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, che abbiano ottenuto il riconoscimento dal CONI ai fini sportivi;

– I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati alle organizzazioni non governative, cd. ONG, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;

– Le erogazioni a partiti e movimenti politici;

Esistono poi altre ipotesi di erogazioni liberali detraibili, effettuate a favore  di soggetti che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca che organizzano e realizzano attività culturali, di soggetti che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, degli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, statali e paritari che svolgono la loro attività senza scopo di lucro e di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici.

Alessandro Camillini

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