Redditometro illegittimo; le Entrate rispondono ai giudici tributari

Redazione 22/04/13
Scarica PDF Stampa
L’Agenzia delle Entrate non ci sta e respinge al mittente, la Ctp di Reggio Emilia, le accuse di illegittimità del redditometro; infatti  sostiene che lo strumento di accertamento disegnato dal decreto ministeriale del 24 dicembre 2012 non viola la privacy né può essere impiegato in modo retroattivo, cosa che invece affermerebbe con la sentenza del 18 aprile 2013, n. 74 la Ctp di reggio Emilia.

L’Agenzia evidenzia come il provvedimento preso dalla Ctp di Reggio Emilia, così come l’ordinanza del tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, che il 21 febbraio 2013 aveva bocciato il redditometro e che, di fatto, rappresenta la base su cui si fonda la sentenza dei giudici tributari, genera effetti solamente per il caso specifico e non si presta a creare conseguenze generalizzate, inoltre le Entrate sostengono che è inammissibile l’applicazione retroattiva del nuovo redditometro alle annualità precedenti al 2009.

A riprova di questa teoria c’è il Dl 78/2010 che fissato chiaramente che le modifiche apportate  a questo modello di accertamento sintetico hanno effetto solo “per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto”, sia per le particolarità della metodologia impiegata fondata su manifestazioni di spesa  e non, come nel modello precedente, sulla semplice disponibilità di beni particolari.

La possibilità di una similitudine con l’uso retroattivo degli studi di settore “evoluti” e quelli “integrati” è poi esclusa dalla circolare n.30/E del luglio 2012. Questo documento ha spiegato come l’applicazione retroattiva è possibile in caso di strumenti omogenei cosa che non succede tra “vecchio” e “nuovo” redditometro. 

E’ opinione dell’Agenzia che le norme inserite nel Dm 24 di dicembre 2012 non violino la privacy, dal momento che questo provvedimento si limita a  prevedere che le informazioni sulle spese del contribuente, già nella disponibilità del Fisco sulla base di altri database o indicate nella dichiarazione dei redditi, siano impiegate per il procedimento di controllo della corrispondenza del reddito reale ai redditi dichiarati. Gli uffici, dunque, si muovono nell’0sservanza di quanto stabilito dalla legge nell’ambito del trattamento dati realizzato da parte dei soggetti pubblici. 

In questa materia, il presupposto di legittimità del trattamento non è il consenso dell’interessato ma più che altro “la strumentalità delle operazioni di trattamento allo svolgimento delle funzioni istituzionali“. I giudici civili e tributari che hanno respinto il redditometro ha messo in evidenza l’iniquità dovuta all’impiego delle medie Istat oltre alle problematiche riguardanti la privacy concernente la libertà delle scelte di spesa dei contribuenti.

Il redditometro sembra infatti ” tanto più severo – si legge anche nell’ordinanza del tribunale di Napoliquanto più il presunto evasore è economicamente meno robusto; al soggetto meno abbiente si impone fittiziamente una spesa anche maggiore di quella reale presumendo, quindi, un’evasione fiscale in caso di acquisto di taluni beni di valore eccedenti il range di tolleranza; il contribuente più economicamente benestante, invece, ne trae beneficio, in quanto sarà sufficiente evitare di acquistare la merce con sistemi tracciabili telematicamente e potrà, quindi, spendere nella realtà molto di più di quanto gli sarà presuntivamente imputato; in definitiva, più è benestante l’evasore potenziale, più agevolato nel sottrarsi a tale controllo”.

Anche dal punto di vista geografico, il redditometro approntato del decreto ministerialetende a pregiudicare proprio la fascia della popolazione economicamente meno forte; è noto che il costo della vita è inferiore nelle zone meno sviluppato e i contribuenti delle zone più disagiate perderanno questo vantaggio in quanto gli sarà imputato in ogni caso il valore medio Istat delle spese”. 

Anche al 51° congresso dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili ad Asti si è parlato di nuovo redditometroil nuovo redditometro – ha spiegato Massimo Varriale, Capo ufficio Studi di settore dell’agenzia delle Entrateè uno strumento analitico da utilizzare nella fase di selezione dato che le spese correnti sono difficili da quantificare a causa del massiccio uso dei contanti. L’amministrazione attraverso questo strumento può individuare i casi eclatanti e i comportamenti spregiudicati”. 

Per quanto riguarda la sentenza della Ctp di Reggio Emilia, il sostituto procuratore generale della Cassazione Emilio Sepe, a margine del congresso ha commentato ” il nuovo redditometro è stato paragonato al grande fratello perché entra nel merito di aspetti delicati della vita privata dei singoli individui, come la salute. L’interesse  della collettività può giustificare un’intrusione nella sfera privata ma entro certi limiti”.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento