Associazioni forensi specialistiche: ecco il testo del regolamento

Redazione 12/04/13
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Ieri, in via definitiva, il Consiglio Nazionale Forense ha approvato il regolamento che decreta e disciplina l’elenco delle associazioni forensi specialistiche più rappresentative, in osservanza dell’articolo 35 comma 1 lettera s) della legge n. 247/2013 (Nuovo ordinamento della professione di avvocato). Le associazioni specialistiche che si trovano nell’elenco parteciperanno con i Consigli dell’Ordine all’organizzazione di corsi per acquisire il titolo di avvocato specialista, che rappresenta uno dei punti qualificanti della riforma forense.

E’ compito del ministero della Giustizia, invece, assumere il regolamento per definire le modalità mediante cui conseguire il titolo di specialista. Il regolamento determina la pubblicazione, costantemente aggiornata, sul sito del CNF delle associazioni più rappresentative, stabilisce i criteri per iscriversi all’elenco, tra i quali risultano un numero di iscritti rilevante su base nazionale tenuto conto del settore di interesse, la previsione dichiarata tra gli scopi statuari della promozione del profilo professionale specialistico e la formazione e l’aggiornamento oltre che una sede nazionale e un organismo di coordinamento delle attività esercitate su tutto il territorio nazionale.

All’interno dei criteri elencati nel regolamento troviamo anche quello di garantire un’offerta formativa nella materie di competenza mediante strutture organizzative e tecnico – scientifiche adeguate e di dimostrare di aver organizzato, almeno nell’anno precedente alla richiesta di iscrizione, una attività formativa significativa nel settore di interesse. E’ previsto che le associazioni non abbiano scopo di lucro, che l’attività formativa debba essere gratuita eccetto per la possibilità di richiedere ai partecipanti il rimborso delle spese sostenute. Il CNF si riserva di deliberare in merito alla domanda di iscrizione nell’elenco entro 90 giorni, questa inoltre dovrà essere corredata della documentazione che attesta il possesso dei requisiti richiesti.

Particolare attenzione è rivolta in merito alla persistenza dei requisiti di iscrizione nel corso del tempo. Mantenere l’iscrizione all’elenco, infatti, è un elemento subordinato a tale persistenza, il cui accertamento si svolge ogni 3 anni. In ciascun caso, il CNF applica la vigilanza su di essa e sull’attività formativa anche fissando controlli. Qualora si verificasse una perdita dei requisiti, il CNF ha la facoltà di revoca, con provvedimento che dichiara le motivazioni e previa audizione dei rappresentati dell’associazione, dell’iscrizione nell’elenco. Il regolamento entra in vigore oggi 12 aprile.

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