Imu: si allenta la morsa dei pagamenti

Redazione 11/04/13
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L’art. 10 del dl 35/2013 sui pagamenti dei debiti della p.a. ha annullato il termine ristretto dei 90 giorni, originariamente previsto dall’art. 13, c. 12 – te, del dl 201/2011, per effettuare la dichiarazione dell’Imu, rendendo possibile farla fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento da dichiarare. Non solo, ma l’articolo 10 elimina anche le difficoltà riscontrate dai contribuenti nell’assoluzione dell’obbligo dichiarativo, inoltre scioglie anche il nodo legato all’ordine dell’applicazione del ravvedimento dei versamenti di acconti e saldi.

Bisogna solo capire ora se entro il 30/6/2013, come è logico pensare, senza incappare in sanzioni, dichiarazioni eventualmente omesse per eventi successi prima dell’entrata in vigore del dl 35/2013 (9/4/2013).

L’art. 13, c. 12 – ter del dl 201/2011 stabiliva, fino al recente cambiamento, che la dichiarazione Imu dovesse essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui era successo uno dei casi prospettati nelle istruzioni ministeriali allegate al modello approvato con dm 30/10/2012. Questo generava, tuttavia, due ordini di problemi; il primo concernente il rischio che i contribuenti arrivassero a conoscere l’adempimento tardi, e quindi, in molti casi, oltre il termine valido per far ricorso al ravvedimento.

Il secondo, come riportato dalla relazione governativa al dl 35/2013, era legato agli “insolubili problemi” nati al momento di applicare il cosiddetto ravvedimento lungo, visto che non si era più di fronte ad una “dichiarazione periodica”. La sostituzione, ad opera dell’art. 10, c.4, del dl 35/2013, della locuzione  “entro 90 giorni” con quella ” entro il 30 giugno dell’anno successivo”, fa in modo che entro la fine di giugno il contribuente possa dichiarare tutte le variazioni importanti verificatesi l’anno precedente.

Proprio come succedeva per l’Ici, con la sola differenza che ora il termine non è più connesso a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi ma è a data fissa per tutti i contribuenti; entro il 30 giugno dell’anno successivo. 

Si può ammettere onestamente che la dichiarazione Imu non concerne più un solo evento ma l’intera annualità d’imposta, con conseguenza anche per gli anni successivi, non dovrebbero dunque esserci più dubbi sul fatto che il termine lungo ( art. 13, c.1, lett.  b, dlgs 446/1997), utile a sanare omessi, insufficienti o tardivi versamenti di acconti e saldi, vada identificato nel 30 giugno dell’anno successivo; con applicazione della sanzione ridotta del 3,75%. D’altro canto l’omissione dichiarativa potrà essere sanata entro il 28 di settembre con una sanzione pari al 10% dell’imposta dovuta (con un importo minimo di 5 euro).

Eliminati in questo modo gli impedimenti dal termine “mobile” dei 90 giorni, rimane ora da capire se la modifica in esame potrà operare retroattivamente o se, invece, concernerà le sole variazioni accadute dal 9/4/2013 in avanti. A favore di un’applicazione della novella anche nei casi di variazioni importanti successe dall’ 1/1/2012, militerebbe la circostanza che l’Imu è entrata in vigore l’anno scorso e quindi si potrebbe ragionevolmente parlare di una “riapertura dei termini“, fino al 30/6/2013, per la presentazione di dichiarazioni pertinenti le variazioni accadute nel 2012.

Sennonché la mancanza di una disposizione derogatoria  rispetto alla data di entrata in vigore del dl 35/2013, oltre al fatto che non è stato contestualmente abrogato l’ultimo periodo del comma 12 – ter dell’art. 13 del dl 201/2012, che stabilito al 4/2/2013 il termine per la presentazione della dichiarazione relativa alle variazioni 1/1 – 6/11/2012, non rende certa l’applicabilità della nuova scadenza a tutte le situazioni successe dall’1/1/2012. 

Esigenze di semplificazione dovrebbero tuttavia condurre il legislatore, in sede di conversione del decreto, o il ministero, in sede interpretativa, ad un superamento di questo impedimento.

Redazione

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