Danno biologico, tabelle anche a Roma: invalidità non esclude lavoro

Redazione 09/04/13
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Dopo Milano, anche Roma ha aggiornato le tabelle del danno biologico, che vanno a  rinnovare i parametri dei risarcimenti dovuti a vittime di sinistri stradali o casi di malasanità.

Nei giorni scorsi, è rimasta sotto il tappeto la questione delle tabelle del danno biologico, cioè il provvedimento portato in Consiglio dei ministri dal dimissionario governo Monti a seguito dei lavori preliminari delle Commissioni speciali.

Dietro il gran caos dei pagamenti alle imprese da parte della pubblica amministrazione,e  la questione irrisolta degli esodati, dunque, c’è anche il tema tutt’altro che secondario delle tabelle, che nei giorni scorsi ha attirato una marea di critiche da parte dei professionisti del foro, secondo i quali il reale intento del governo sarebbe quello di favorire le compagnie assicuratrici.

Dopo i pionieri di Milano, dunque ora anche la Capitale ha aggiornato i criterio di riconoscimento in liquido a seguito di incidenti stradali o altri eventi imprevisti, da causare danni permanenti ai soggetti.

Così, anche a Roma è stato armonizzato l’importo 2012 relativamente alla base Istat di inflazione sulle liquidazioni previste a seguito della certificazione del danno, tale da limitare l’integrità psico-fisica e la perdita, con conseguente ricaduta sul rapporto parentale.

La necessità di adeguare le tabelle del danno non patrimoniale al valore di inflazione commisurato dall’Istituto di Statistica si spiega “al fine di adeguare ad un valore più realistico il pregiudizio subito dal danneggiato che non è in grado, del tutto o in parte al complesso delle attività in cui si estrinseca la vita”.

Anche a Roma, il Tribunale locale ha detto la sua sui criteri del risarcimento da danno biologico, specificando così che altro è riconoscere invalidità completa, altro è invece certificare la presenza di un’incapacità lavorativa persistente. In questo modo, l’invalidità non implica, dunque, la presa d’atto da parte del datore di lavoro sull’impossibilità della performance di lavoro. Secondo l’atto di aggiornamento dei parametri, infatti, “tale importo viene riconosciuto nel caso di inabilità temporanea da applicare a tutti i casi nei quali non trovino espressa applicazione gli importi stabiliti originariamente dalla legge 57/2001 e riconfermati dall’articolo 139 del decreto legislativo 209/2005 trattandosi di casi in cui normalmente si è in presenza di una invalidità connotata da situazioni più gravi o più complesse rispetto a quelle previste dal legislatore per i casi di micropermanente conseguente ad incidenti stradali”.

Non a caso, infatti, il Tribunale ha spiegato come l’invalidità riguardi essenzialmente “il pregiudizio subito dal danneggiato che non è in grado, del tutto o in parte al complesso delle attività in cui si estrinseca la vita” e ciò determina che “nei casi in cui tale incapacità non è tale da rendere non esplicabili tali attività si avrà un valore parziale sulla base della quantità e qualità delle attività che non possono essere svolte”.

 

 

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