Avvocati e notai: no alle società tra professionisti multidisciplinari

Redazione 09/04/13
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Con la pubblicazione in gazzetta Ufficiale del regolamento per la costituzione delle Società tra professionisti, è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per migliaia di iscritti agli Ordini nazionali che abilitano all’attività. Siccome, però, le professioni in Italia ufficialmente riconosciute e dotate di Albo – o collegio – che consenta di tenere un registro degli iscritti, è bene chiarire che, a seconda del ramo di esercizio, il decreto 34 dello scorso 8 febbraio prevede diverse declinazioni.

Innanzitutto, è bene specificare che, a norma di regolamento, non solo i professionisti riconosciuti possono avere parte nelle costituende società: anzi, la presenza di altri soggetti – come i laureati non ancora provvisti di tesserino – può essere di supporto nella diffusione del capitale sociale.

A questo proposito, però, va sottolineato come, a parità di quote, sarà prevalente la volontà espressione dei soci professionisti a tutti gli effetti. Secondo la nuova legge, infatti, le decisioni assembleari dovranno essere sostenute da almeno i due terzi dei componenti, e, nel caso di due soli soci, di cui uno iscritto all’Ordine e l’altro no, a valere sarà la parola del professionista abilitato.

Queste, le linee generali del nuovo decalogo per la formazione di società professionali. In concreto, però, le differenze tra vari ordinamenti lavorativi saranno ben visibili e ricadranno su coloro che decidano di intraprendere la strada associativa.

Come primo step, va sottolineato come la società professionale, una volta venuta alla luce, dovrà iscriversi essa stessa presso l’ordine professionale di riferimento. Nel caso di enti multiprofessionali, dunque, andrà individuato quello prevalente tra i soci e gli aderenti, e completare l’iscrizione nel relativo registro.

Naturalmente, restano vigenti alcuni paletti molto rigidi per la commistione di alcuni ruoli professionali inconciliabili per natura e scopi. Caso unico quello dei notai, ai quali è precluso sia di fare parte assieme a diverse professioni di una Stp, sia consorziarsi tra colleghi, come vietato dalla propria legge professionale.

Passando agli avvocati, invece, la facoltà di associarsi in Stp viene demandata a uno dei capitoli della riforma forense in attesa di attuazione, dove, comunque, non sarà consentita la Stp multiprofesionale. Sulle associazioni, invece, la normativa è più morbida e apre alla possibilità di affiliazione con altri professionisti, anche non dell’ambito forense. Destino simile per i farmacisti: nessuna possibilità di aggregarsi ad altre branche professionali.

Per tutti gli altri, strada aperta all’affiliazione tra “simili” o anche tra appartenenti a rami professionali diversi. Inclusi nel novero dei lavoratori che hanno diritto di mettersi in società anche i cosiddetti “senz’albo”.

Identiche le previsioni normative: andrà individuato il ramo di esercizio prevalente tra le discipline presenti tra i soci per completare l’iscrizione al registro apposito e la Società risponderà in maniera diretta o concorrente con il socio ritenuto eventualmente responsabile, nel caso di azioni disciplinari.

Vai al testo finale del regolamento delle Stp

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