Cartelle di Pagamento: interessi di mora più alti dal 1° maggio

Redazione 08/04/13
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Su cartelle e accertamenti esecutivi ci saranno interessi di mora più alti a partire dal prossimo 1° maggio, infatti il tasso aumenterà dall’attuale 4,55% al 5,22%. Un aumento di circa il 15% fissato dal provvedimento dell’agenzia delle Entrate dello scorso 4 marzo. L’aumento è in controtendenza rispetto a quanto successo negli ultimi anni; la percentuale degli interessi dovuti dai contribuenti che pagano in ritardo le somme richieste con le cartelle di pagamento era stata diminuita, passando dal 6,83% applicabile dal 1° ottobre 2009 al 4,55% applicabile dal 1° ottobre 2012.

L’Agenzia delle Entrate in data 4 marzo ha deciso di prendere questa decisione perché dopo essersi rivolta alla Banca d’Italia, con una nota dell’8 febbraio 2013,  ha stimato nella misura del 5,22% la media dei tassi bancari attivi con riferimento nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2012. In pratica ciò che cambia, se consideriamo una cartella che contesta 5 mila euro di maggiori imposte, è che in caso di pagamento con 30 giorni di ritardo, fino al 30 aprile gli interessi di mora ammontano a 18,70 euro mentre dal 1° maggio l’importo sale a 21,47 euro.

Passati 60 giorni dalla notifica della cartella, gli interessi di mora sono applicati dall’agente della riscossione (in pratica Equitalia) sulle somme iscritte a ruolo, escluse sanzioni pecuniarie tributarie e interessi, dal giorno della notifica della cartella e fino alla data del pagamento. Dunque nel caso in cui un contribuente non saldi il proprio debito entro i 60 giorni dal giorno della notifica della cartella, al momento di pagare sarà tenuto anche a versare gli interessi di mora, stimati secondo il tasso del 5,22% (dal 1° maggio 2013) solo sulle imposte iscritte a ruolo ( e non sulle sanzioni e sugli altri interessi applicati) per ciascun giorno di ritardo, da quando ha ricevuto l’atto e fino al giorno del pagamento, secondo la seguente formula; importo delle imposte dovute moltiplicate per il numero di giorni di ritardo moltiplicato per il tasso di interesse di mora diviso per 365.

Questi interessi sono dovuti anche qualora il contribuente proponga istanza di rateazione a Equitalia dopo 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, in questo caso vanno calcolati dalla data di notifica della cartella e fino al giorno di presentazione dell’istanza.  Gli interessi di mora, inoltre, sono dovuti anche nell’evenienza che si verifichi un pagamento tardivo delle maggiori imposte richieste  con l’accertamento esecutivo, sempre dal giorno della notifica dell’atto e fino alla data del pagamento (o al giorno di presentazione dell’istanza di dilazione, se presentata dopo il termine di 60 giorni).

Non bisogna però confondere gli interessi di mora con altre tipologie di interessi come quelli da ritardata iscrizione a ruolo oppure quelli per dilazione di pagamento; infatti i primi trovano giustificazione nel fatto che le imposte dovute entrano nelle casse dell’Erario con ritardo rispetto a quanto avrebbero dovuto essere incassate.

Dunque sono applicati – secondo il tasso stabilito in base a decreti ministeriali – sulle imposte dovute in base a liquidazioni delle dichiarazioni o ad accertamenti d’ufficio, a partire dal giorno successivo a quello in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento e fino alla data della consegna del ruolo all’agente della riscossione. Gli interessi da dilazione, invece, sono quelli dovuti in caso di rateazione del debito iscritto a ruolo e applicati sulle singole rate, secondo un tasso annuo fissato da un decreto ministeriale. 

Redazione

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