Inps: rilascio Cud dai Patronati e indennità di malattia e maternità

Letizia Pieri 27/03/13
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Si annoverano ulteriori novità sul fronte CUD. L’Inps fa seguito alla Circolare n. 32 del 26 febbraio 2013, intitolata “Nuove modalità di rilascio del CUD” ed ai successivi messaggi n. 4428 del 13 marzo 2013 e n. 4909 del 21 marzo 2013, per informare sull’aggiuntivo ampliamento della platea degli intermediari abilitati al rilascio del modulo dichiarativo dei redditi. Il cittadino, oltre ai canali ed agli strumenti già segnalati dalla suddetta circolare e dai messaggi menzionati, sarà infatti abilitato ad usufruire del servizio di rilascio del CUD offerto dagli Enti di PatronatoAl riguardo, si legge nel messaggio n. 5024 diffuso il 22 marzo scorso dall’Istituto di prevenzione nazionale, “appare utile ricordare che il servizio viene svolto dagli Enti suddetti senza alcun onere a carico del cittadino”.

La Direzione Centrale Organizzazione e la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici evidenziano come l’erogazione del servizio in oggetto venga concessa solo ed esclusivamente su richiesta del cittadino interessato e dietro apposito mandato, il quale andrà poi ordinariamente custodito dal Patronato, unitamente ad una copia del documento di identità del richiedente. I documenti andranno infine esibiti dietro specifica richiesta dell’InpsAll’atto dell’accesso in procedura -continua il testo del messaggio trasmesso dall’Istituto- il soggetto incaricato dovrà dichiarare il possesso del mandato  ed il rispetto di quanto previsto dal D.lgs 196/2003” con specifico riguardo al trattamento e alla divulgazione dei dati personali.

E’ stata diffusa ieri, 26 marzo, dallo stesso Istituto previdenziale anche una nuova Circolare, la numero 47, inerente  le Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2013”. Ai fini della liquidazione, si apprende dalla Circolare, delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui dimensione va commisurata tenendo a riferimento i periodi di paga compresi nell’anno 2013, “si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi”. Le categorie interessate rigurdano rispettivamente: lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui si rimanda al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, art. 4; lavoratori agricoli a tempo determinato; compartecipanti familiari e piccoli coloni; lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracominitari; lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari; lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne).

L’Istituto di previdenza nazionale ricorda inoltre come, con riferimento all’indennità di tubercolosi, i criteri segnalati possiedano valenza esclusivamente “per i primi  180  giorni di assistenza” nei confronti di quei soggetti aventi diritto all’indennità di malattia. Delle restanti categorie che hanno diritto all’indennità di tubercolosi, ma non a quella di malattia, “si rammenta che le prestazioni vanno erogate commisurandole alla misura fissa”. Gli importi di riferimento per altre prestazioni, infine, come sottolineato dalla ricordata Circolare, hanno ad oggetto ulteriori divisioni, quali: lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995; assegni di maternità concessi dai comuni; assegni di maternità dello Stato rilasciati dall’Inps; limiti reddituali per l’indennizzabilità del congedo parentale nei casi previsti dall’art. 34, comma 3, del D.lgs. n. 151/2001; indennità economica ed accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di soggetti portatori di handicap (importi massimi per l’anno 20139 di cui all’art. 42, comma 5, D.gls. n. 151/2001.

Letizia Pieri

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