Farmacie: ecco i nuovi servizi. Saranno mini – ospedali.

Redazione 21/03/13
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I requisiti che le farmacie dovranno possedere per garantire nuovi servizi sono stati messi nero su bianco; si tratta di cambiamenti importanti, infatti sarà possibile ricevere assistenza domiciliare integrata, ci sarà erogazione di servizi ai singoli assistiti, anche avvalendosi di personale infermieristico, si potranno effettuare prelievi di sangue o plasma, prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatorie presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, pagare i ticket e ritirare i referti.

Il decreto del ministero della salute 11 dicembre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 di ieri, seleziona appunto i “criteri in base ai quali subordinare l’adesione delle farmacie pubbliche ai nuovi servizi , di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 153/2009”. Al momento la possibilità è percorribile per tutte quelle farmacie di cui sono titolari i Comuni, obbligatoriamente convenzionate con il Servizio Sanitario, mentre non hanno questa facoltà le farmacie comunali la cui gestione sia stata delegata nell’osservanza delle regole di concorrenza, compreso l’affidamento a società mista pubblico – privata, il cui socio privato operativo sia stato scelto con procedura ad evidenza pubblica.

Tra le farmacie potenzialmente ammesse, avranno la facoltà di fornire i servizi supplementari solo quelle che garantiscono; rispetto delle indicazioni speciali e generali dei rispettivi Piani socio sanitari regionali; preventiva comunicazione all’azienda sanitaria territorialmente competente, da parte del titolare o del direttore della farmacia, della volontà di erogare i nuovi servizi; invarianza della spesa sanitaria e comunque adesione alle norme vigenti in ambito di patto di stabilità pertinenti gli enti locali, senza ulteriori costi per la finanza pubblica e senza aumenti di personale; la partecipazione alle iniziative di collaborazione interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche e private che operano in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

Le farmacie gestite direttamente dai comuni forniranno i nuovi servizi nel rispetto dei seguenti parametri; i comuni dovranno rispettare la normativa in materia di spese e di assunzione di personale, la gestione delle farmacie dovrà produrre, negli ultimi due esercizi finanziari, un risultato contabile di gestione positivo. 

Le farmacie che invece sono gestite mediante aziende speciali, società che sono frutto di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui i comuni sono i soli titolari, e per mezzo di società di capitali formate tra il comune e i farmacisti è sottoposto solamente all’introduzione e all’integrazione nei rispettivi contratti alla condizione che la gestione delle farmacie stesse non abbia subito perdite progressive nelle ultime tre annualità di bilancio.

La retribuzione dei nuovi servizi sarà oggetto dell‘accordo collettivo nazionale che stabilisce altresì i criteri in virtù dei quali i correlati accordi regionali determinano i requisiti minimi di idoneità dei locali della farmacia nella cui sfera le prestazioni sono fornite. Fino all’entrata in vigore della convenzione i requisiti minimi dei locali sono quelli fissati dalle disposizioni di legge vigenti. 

L’attivazione e l’effettuazione dei nuovi servizi non può, ribadisce il decreto, comunque determinare costi aggiuntivi per la finanza pubblica, fermo restando che possibili prestazioni al di fuori dei vincoli di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste.

 

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