Tares: pagheranno di più i Comuni che investono nel green

Redazione 11/03/13
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Ieri il ministero dell’Economia ha reso noto ai Comuni l’iter burocratico da intraprendere per gestire la nuova tassa sui rifiuti e i servizi introdotta a cominciare da quest’anno; sul sito ministeriale, infatti, sono state pubblicate le linee guida per redigere il piano economico – finanziario e la determinazione delle tariffe.

Saranno i cittadini di quei comuni che hanno deciso di investire finanziamenti cospicui in beni e servizi necessari per lo smaltimento dei rifiuti a pagare di più; questi costi, infatti, andranno a determinare il “peso” economico della tariffa da corrispondere.

Sarà compito delle amministrazioni locali preparare il piano economico e finanziario e di stabilire le tariffe per le utenze sia domestiche che non. L’obiettivo principale è quello di garantire una copertura totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, secondo il ministero, infatti, il metodo da seguire “è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie d’utenza”.

La tariffa deve essere proporzionata, almeno dal punto di vista “tributario”, alla quantità e qualità di rifiuti prodotti per unità di superficie, riferite agli usi e alla tipologia di attività svolte. La Tares è un’entrata tributaria, tuttavia, bisogna ricordare che i comuni hanno la capacità di determinare i rifiuti effettivamente conferiti, possono optare per la gestione del servizio mediante una tariffa puntuale con natura corrispettiva.

Nel piano finanziario devono essere inseriti gli interventi richiesti dalla normativa ambientale, gli acquisti di beni o servizi e la realizzazione di impianti, inoltre, è necessario che venga specificato se il servizio è demandato a terzi.  Bisogna allegare al piano una relazione sul modello gestionale e organizzativo prestabilito e sulla quantità dei servizi.

Nell’elaborare il piano hanno una rilevanza particolare i profili economico – finanziari. Occorre mettere in rilievo i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiali annualmente, mostrando anche gli ambiti patrimoniali ed economici della gestione. In realtà, è dal piano che bisogna cominciare per stabilire le tariffe e per ottimizzarle ogni anno.

Come è scritto nell’articolo 14, comma 23 del dl 201/2011, del resto, è il consiglio comunale che deve approvare le tariffe Tares entro il termine stabilito da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, “in conformità al piano finanziario” del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Competente alla scrittura del piano è il soggetto che effettua il servizio.

La tariffa Tares si deve costituire da una quota determinata in relazioni ai costi del servizio di gestione dei rifiuti (investimenti per le opere e relativi ammortamenti), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio erogato e all’ammontare dei costi di gestione, inclusi quelli di smaltimento. La norma del dl Monti che, sotto questo punto di vista, ha creato il nuovo regime di prelievo, si uniforma alle previsioni che il legislatore aveva già fissato per la Tia1 e Tia2.

Le medesime regole vigono anche per i rifiuti assimilati agli urbani; i comuni, infatti, possono applicare un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

Nelle linee guida viene indicato l’iter che gli enti devono seguire per fissare la tariffa, nella fattispecie la metodologia tariffaria si articola in queste fasi; individuazione e classificazione dei costi del servizio, suddivisione dei costi tra fissi e variabili, ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire a ciascuna categoria d’utenza.

L’art. 14 fissa la copertura totale dei costi di servizio, quindi sia quelli di investimento che di esercizio. Ad ogni modo le voci di costo sono solo quelle indicate dal regolamento sul metodo normalizzato (dpr 158/1999). Regolamento che verrà applicato a regime, dal momento che la legge di Stabilità (228/2012) ha abrogato la norma che determinava l’emanazione di un nuovo provvedimento attuativo.

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