Mediazione Fiscale: la Consulta ora deciderà sulla costituzionalità

Redazione 11/03/13
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I giudici della Commissione tributaria provinciale di Perugia hanno emesso un atto di accusa nei confronti della mediazione fiscale strutturato in quattro punti: assenza di un organo terzo, limitazione del diritto di difesa, discriminazione per l’applicabilità solo alle contestazioni dell’agenzia delle entrate, per di più fino alla soglia di 20 mila euro.

L’ordinanza è stata depositata da pochi giorni e chiama in causa la Corte Costituzionale, dunque spetta ora alla consulta prendere una decisione sulla legittimità della procedura obbligatoria che, dati alla mano, nei primi otto mesi di attività ha consentito di  eludere oltre 12 mila liti (circa il 50% di quelle esaminate). Sembra profilarsi così una sorta di vera e propria maledizione della mediazione che, come ricordato dall‘ordinanza di Perugia, ha già determinato una bocciatura di quella civile lo scorso novembre per “eccesso di delega”.

Le contestazioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate fino a 20 mila euro di valore e consegnate al contribuente dal 2 aprile scorso necessitano di un passaggio obbligato; bisogna fare un reclamo con o senza una proposta di mediazione e solo se l’ufficio addetto del Fisco non accorda l’istanza c’è la possibilità di ricorrere alla giustizia tributaria. Dunque è a partire da qui che iniziano i rilievi dell’ordinanza del collegio perugino, che prospetta conflittualità con ben 3 articoli della Costituzione e rimarca un utilizzo dell’istituto “in modo erroneo e illogico”.

La prima problematica è che l’organo deputato a decidere fa comunque parte della medesima amministrazione, mentre “deve essere estraneo alle parti – dichiara il provvedimento – in sostanza non può essere mediatore una delle parti, anche se costituito in ufficio autonomo”. Del resto, questa questione era stata sollevata da professionisti ed esperti sin dal principio e determinava la distanza dalla mediazione civile sciolta, invece, davanti ad un organo terzo.

Un altro nodo da sciogliere fondamentale è che l’obbligatorietà del percorso porta alla compressione del diritto di difesa del contribuente, che può rivolgersi al giudice solamente dopo che siano passati 90 giorni e non gli sia stato comunicato l’accoglimento del reclamo o della proposta di mediazione. Una tempistica non sincronizzata con i nuovi accertamenti, che diventano titoli esecutivi a partire da 60 dal mancato pagamento. 

Il contribuente, praticamente, non può fare ricorso in modo tempestivo visto che si realizza non solo mediante la presentazione all’ufficio impositore, ma anche  con il deposito della copia presso la Ctp, ” perché deve aspettare l’esito del suo reclamo o della mediazione”.  Successivamente, allo stesso tempo, deve pagare perché l’avviso di accertamento è esecutivo, e se non fosse sufficiente, l’impossibilità di presentare ricorso inibisce anche la richiesta della sospensiva.

Gli altri due effetti distorsivi sono legati all’ambito di applicazione; la limitazione solo alle pretese fatte dall’Agenzia delle Entrate fa sì che i soggetti cui sono rivolte contestazioni da altri enti terminino con l’avere “una maggiore tutela giuridica”, così come quelli a cui le Entrate contestano una evasione presunta oltre i 20 mila euro, infatti, possono rivolgersi direttamente alla giustizia tributaria e sfruttare la possibilità della sospensiva delle conseguenze dell’accertamento.

Tempi duri per la mediazione dunque, uno strumento che, almeno teoricamente, è nato per ridurre il contenzioso.

Redazione

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