Elezioni politiche 2013, astensione e rifiuto della scheda: cosa dice la legge

Redazione 22/02/13
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Se davvero sono ancora 5 milioni gli elettori indecisi, a quanto riferiscono gli istituti di ricerca attivi sul territorio nazionale, allora non è fantasioso supporre che molti di loro – forse la maggior parte – domenica e lunedì opteranno per l’astensione.

In tutte le tornate elettorali c’è sempre una percentuale di astenuti piuttosto consistente e, per le elezioni in programma domenica e lunedì, potrebbe arrivare il nuovo record dei “non votanti”, ancora stimati in percentuale altissima.

Ma è davvero una pratica lecita? Negli ultimi tempi, in rete è circolata con insistenza le istruzioni sulla linea corretta da seguire per un’astensione a tutti gli effetti “legale” e regolarmente messa a verbale.

A questo proposito, il Ministero dell’Interno ha pensato di intervenire attraverso un documento ufficiale, al fine di chiarire una volta per tutte le modalità attraverso cui scegliere di non esercitare il proprio diritto-dovere.

Nella fattispecie, come detto, a rendere necessario l’intervento ministeriale, il tam tam in voga sui social network di un possibile rifiuto della scheda elettorale, con tanto di messa a verbale del desiderio di astensione dal voto.

A questo proposito, il Ministero nella circolare 19/2013 ha sottolineato come le norme a disciplina della procedura di voto contemplino anche le specifiche di nullità delle schede, secondo gli articoli dal 57 al 63 del Dpr 361/1957.

In particolare, è l’articolo 62 a introdurre nel diritto l’ipotesi che il cittadino registrato nel seggio elettorale scelga di non apporre alcuna preferenza sulla scheda. Si tratta, spiega quindi il Ministero, dell’eventualità per cui “l’elettore registrato dal seggio elettorale, al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d’identità, abbia ritirato la scheda e poi l’abbia riconsegnata senza entrare prima in cabina”.

Così, spiega il Viminale, l’elettore che pone in essere questa condotta andrà di diritto inserito nell’elenco degli elettori votanti, con dichiarazione della scheda “nulla” e l’inserimento nell’apposita busta secondo quando ordinato ai seggi.

Diverso, invece, il rifiuto della scheda: per questa pratica abbastanza ricorrente, spiega il Ministero, non esiste una “specifica disciplina normativa ma non può certamente ritenersi vietato”. Così, è ammissibile, in linea ipotetica, che l’elettore chieda di votare solo per una Camera o – laddove si tengono le elezioni regionali – per le consultazioni nazionali e non per quelle locali, o viceversa.

Infine, riguardo l’astensione completa al seggio, il Ministero invita i presidenti a registrare la protesta del cittadino “purché la verbalizzazione sia fatta in  maniera sintetica e veloce, con l’annotazione nel verbale stesso delle generalità  dell’elettore, del motivo del reclamo o della protesta, allegando anche gli eventuali scritti che l’elettore medesimo ritenesse di voler consegnare al seggio”.

Infine, specifica il Ministero nella circolare sull’astensione, va ricordato che tutti coloro che opteranno per la pratica del rifiuto della scheda dentro la sezione elettorale non siano da annoverare tra i votanti.

Vai al testo della circolare del Ministero sull’astensione

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