IMU: doppia sanzione per i furbetti

Redazione 04/02/13
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Dal 2012 è entrato in vigore l’Imuimposta municipale propria -, scalzando il posto al vecchio (caro) Ici. In realtà, nonostante le discrepanze, l’impianto sanzionatorio annunciato in caso d’inadempienza del vincolo dichiarativo ricalca le orme della tramontata disciplina.

L’infrazione più onerosa risulta l’omissione della presentazione dichiarativa, la quale viene proporzionalmente perseguita mediante una sanzione che non scende al di sotto dell’imposta dovuta, dal 100 al 200%. In caso d’inattendibilità della dichiarazione, viceversa, l’ammenda prevista equivale ad almeno la metà del più alto tributo imposto (dal 50 al 100%). Entrambe le condizioni implicano l’imposizione di sanzioni opportunamente commisurate all’entità delle tasse obbligatorie.

Il contribuente mantiene comunque la possibilità di ridurre il valore della penalità inflitta usufruendo della possibilità di aderire all’accertamento. Il contribuente che non abbia versato l’Imu, in caso di avviso da parte del Servizio Entrate, potrà ridurre le sanzioni ad un terzo dell’ammontare complessivo previsto nel momento in cui effettua il pagamento del dovuto (tributo e sanzioni ridotte) entro 60 giorni dalla notifica, ossia entro la data di scadenza attesa per presentare ricorso alla Commissione Tributaria.

Per i cittadini contribuenti che nello specifico non abbiano attuato il pagamento dell’imposta, ovvero abbiano effettuato un versamento tributario insufficiente, è possibile ancora ricorrere, senza eccedenti importi maggiorati, al dispositivo del ‘ravvedimento operoso’. In tal caso la sanzione prevista del 30%, oltre all’imposta non versata e agli interessi, potrà essere ristretta.

Questo strumento accorda la corresponsione del versamento dell’imposta omessa conteggiando addizionalmente una quota di sanzioni e interessi che viene appositamente commisurata al ritardo con cui si provvede al versamento stesso. A titolo esemplificativo, per il contribuente che procede al pagamento dell’imposta entro i primi 14 giorni consecutivi al termine ordinario, si prevede una sanzione maggioritaria dello 0,2% per ciascun giorno di ritardo, in aggiunta agli interessi (da computarsi al tasso annuo del 2,5%). Qualora la dilazione nella corresponsione sia compresa entro il quindicesimo ed il trentesimo giorno, la sanzione punitiva ridotta risulta del 3%. Oltre i 30 giorni, la sanzione cresce al 3,75%. Anche per le citate varianti situazionali, in aggiunta alla sanzione, vengono implicitamente conteggiati i dovuti interessi, sempre quantificati in base al tasso annuo del 2,5% in relazione ai giorni di effettuale ritardo.

Nel qual caso poi l’inesattezza o la trasgressione compiuta dal contribuente riguardi fattori che non implicano aggravi sul totale dell’imposta, trova attuazione la sanzione fissa, presunta da 51 a 258 euro, la quale, di conseguenza, non viene computata in proporzione alla tassa. La previsione dell’ammenda fissa, in particolare, tocca i contribuenti che non soltanto rettificano in maniera infedele o reticente la dichiarazione, ma anche coloro i quali declinano gli opportuni questionari informativi inviati dalle rispettive sedi comunali.

Si ricorda come l’imposizione delle aliquote ridotte predisposte dai regolamenti locali potrebbe essere vincolata all’esibizione di corretta documentazione o di anticipato avviso. Per simili casistiche la suddetta osservanza potrebbe rappresentare un requisito necessario, implicando l’inadempienza un forte rischio per il contribuente in termini di versamento ad aliquota piena, a discapito del beneficio del pagamento riduttivo.

Nel caso opposto in cui il contribuente abbia versato una cifra maggiore rispetto al dovuto, sia per la quota destinata al Comune di residenza sia per la quota destinata allo Stato, una piuttosto recente risoluzione ministeriale (n. 2/DF del 13 dicembre 2012) ha fatto chiarezza, spiegando come e quando il contribuente può far pervenire le rispettive rivendicazioni di rimborso al Comune medesimo.

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