I nuovi permessi di funzione e delle assenze dal lavoro degli amministratori degli enti locali in Sicilia

Massimo Greco 04/02/13
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Una delle misure contenute nella legge 14 settembre 2011, n. 148 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo concerne la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica negli enti locali, più comunemente noti come “costi della politica”. Le disposizioni normative ivi contenute, soprattutto nell’art. 16, introducono nell’ordinamento delle autonomie locali nuove discipline in ordine all’esercizio associato di funzioni comunali ma anche alcune modifiche alle previsioni del TUEL in ordine al diritto riconosciuto ai Consiglieri, lavoratori dipendenti, di assentarsi dal posto di lavoro per l’intera giornata lavorativa.

1. La normativa statale

L’art. 79, commi 1, 2, 3 e 4, del Testo Unico degli enti locali, nel disciplinare le modalità di rimborso degli oneri economici ai datori di lavoro dei propri dipendenti incaricati di svolgere la funzione di Amministratore locale, stabilisce che i relativi oneri economici sono a carico dell’ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche, con l’avvertenza che se il lavoratore dipende da una Pubblica Amministrazione, essi restano a carico della stessa e non vengo traslati sui bilanci dell’ente locale nel quale viene esercitato il mandato elettivo. La previgente disciplina prevedeva la spettanza dell’intera giornata lavorativa per consentire al Consigliere dell’ente locale di partecipare alle sedute di consiglio e di commissione a prescindere dell’effettiva durata della riunione. Noti e diffusi sono i casi in cui i Consiglieri hanno usufruito di detto permesso anche in presenza della celebrazione di sedute deserte per mancanza del numero legale. In tempi di riduzione della spesa pubblica il legislatore ha inteso correre ai ripari modificandone la disciplina.

Il comma 21 del citato art. 16 del D.L. n. 138/2011 così recita: “All’articolo 79, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le parole: «per l’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli» sono sostituite dalle seguenti: «per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento»”. Evidente è la ratio sottesa alla disposizione in questione, volta a consentire l’assenza del Consigliere dal rispettivo posto di lavoro, sia pubblico che privato, per il tempo strettamente necessario all’esercizio della funzione pubblica. Prima facie, la novella disposizione non sembra vulnerare il diritto politico che la Costituzione riconosce a coloro che sono chiamati a svolgere un mandato di tipo elettivo.

L’impegno politico di tipo elettivo gode infatti di una particolare copertura costituzionale a difesa del sistema democratico ed a tutela di chi viene investito di tale mandato. Ai sensi dell’art. 51 della Costituzione, “Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento………”. In applicazione di tale principio l’art. 77, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 ha affermato che “La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nella amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge”.

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Massimo Greco

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